Decreti14 luglio 2025

Decreto del Capo Dipartimento n. 2085 del 14 luglio 2025 - Regolamentazione delle caratteristiche e degli aspetti di natura procedurale relativi al distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile” (di seguito “Codice”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 18 dicembre 2024, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025;

VISTA la nota della Commissione permanente per il conferimento delle benemerenze della protezione civile del 28 novembre 2024;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, recante “Istituzione del distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo” (di seguito “decreto istitutivo”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2025, Serie Generale;

CONSIDERATO che, in particolare, gli articoli 3, 5 e 6 del decreto istitutivo hanno demandato ad un successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile la regolamentazione delle caratteristiche delle insegne e dei diplomi, degli aspetti di natura procedurale e degli oneri concernenti il distintivo e il diploma di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo;

DECRETA

ART. 1
(Presentazione delle richieste)

  1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto istitutivo che abbiano fornito il loro contributo nella gestione delle attività di protezione civile individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, interessati alla concessione del distintivo di partecipazione, richiedono all’organizzazione di appartenenza di provvedere alla trasmissione dei dati indicati nell’articolo 3 al Dipartimento della protezione civile attraverso la piattaforma informatica di cui all’articolo 2.
  2. Le organizzazioni che possono provvedere alla trasmissione dei dati indicati nell’articolo 3 sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni e le organizzazioni che rientrano tra le componenti e le strutture operative nazionali di cui agli articoli 4 e 13 del Codice, esclusivamente se in possesso di codice fiscale ovvero di partita IVA.
  3. Le richieste di cui al comma 1 possono essere presentate, ai sensi degli articoli 2 e 3, a seguito dell’adozione del singolo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all’articolo 2 del decreto istitutivo.

ART. 2
(Piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP))

  1. Per la gestione, la predisposizione e l’invio in modalità telematica dei diplomi, il Dipartimento della protezione civile si avvale di apposita piattaforma informatica denominata piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP).
  2. La trasmissione dei dati di cui all’articolo 3 è attuata dalle organizzazioni di cui all’articolo 1 attraverso un proprio referente ovvero un suo sostituto, accreditati dal Dipartimento della protezione civile.
  3. La richiesta di accreditamento del referente e del suo sostituto alla piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP) viene inoltrata, tramite la stessa piattaforma, compilando un form di accreditamento.
  4. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e il suo sostituto, fornendo gli strumenti di accesso riservato alla piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP).
  5. Il referente e il suo sostituto, di cui al comma 2, sono formalmente nominati:

    a) per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali articolazioni territoriali, salvo quanto specificato al punto 5, dal Segretario Generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto del Ministro;
    b) per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento;
    c) per le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, comunque denominate, dai Direttori delle strutture di protezione civile;
    d) per le altre strutture delle Regioni e Province Autonome, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
    e) per le Prefetture, dal Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno;
    f) per le strutture di protezione civile delle Città metropolitane e delle Province, comunque denominate, dal rispettivo vertice amministrativo;
    g) per le altre strutture delle Città metropolitane e delle Province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
    h) per le strutture dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, comprese le agenzie e gli enti da essi vigilati, dal Sindaco o dal Presidente dell’Unione;
    i) per le strutture operative di cui all’art. 13 del Codice:

    1. per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
    2. per le Forze Armate: dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per le strutture centrali da esso direttamente coordinate; dai Capi di Stato Maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni centrali e territoriali;
    3. per le Forze di Polizia: dal Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato; dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’Arma dei Carabinieri; dal Comandante Generale della Guardia di Finanza per la Guardia di Finanza; dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
    4. per il Corpo delle Capitanerie di Porto dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera;
    5. per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile dal legale rappresentante dell’ente o dell’istituto;
    6. per il Servizio Sanitario Nazionale: dal Direttore Generale competente della Regione o Provincia Autonoma per le strutture regionali; dal legale rappresentante dell’ente per le strutture statali o autonome;
    7. per il Volontariato organizzato di protezione civile:

    a) soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a), del Codice: per le organizzazioni di volontariato, dal rispettivo legale rappresentante; per i gruppi comunali di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice, dal Sindaco; per i gruppi intercomunali di cui all’articolo 35, comma 3, del Codice, dal Sindaco del Comune capofila; per i gruppi provinciali di cui all’articolo 35, comma 3, del Codice, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano;
    b) soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), del Codice, dal legale rappresentante nazionale dell’ente;

     8. per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, dal Presidente di ISPRA;
     9. per l’Agenzia ItaliaMeteo, dal Direttore dell’Agenzia;
    10. per l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, dal Direttore dell’Agenzia;
    11. per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, dai Presidenti nazionali;
    12. per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile, dai rispettivi legali rappresentanti;
    13. per le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, dai rispettivi legali rappresentanti.

ART. 3
(Termine e modalità di trasmissione dei dati)

  1. Ciascuna organizzazione, per il tramite del referente o del suo sostituto accreditati ai sensi dell’articolo 2, provvede alla trasmissione dei dati di cui al comma 2 del presente articolo mediante l’inserimento, nella piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP), di un apposito elenco dei soggetti richiedenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del singolo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all’articolo 2 del decreto istitutivo. Tale provvedimento può individuare un differente termine temporale per la trasmissione di cui al primo periodo.
  2. Gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo devono riportare per ciascuno dei soggetti richiedenti i seguenti dati:

    a) nome e cognome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
    d) indirizzo e-mail;
    e) l’eventuale partecipazione, da parte del singolo richiedente, ad un numero di eventi che consente, ai sensi dell’articolo 4 del decreto istitutivo, il conseguimento dell’insegna di seconda classe o dell’insegna di terza classe.
     

  3. Fermo restando l’onere della trasmissione posto esclusivamente in capo al referente ovvero al suo sostituto, i dati di cui al comma 2 possono essere preinseriti anche da parte del singolo richiedente tramite l’accesso con identità digitale (SPID o CIE) alla piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP).
  4. Il referente ovvero il suo sostituto assicurano la correttezza dei dati dei soggetti richiedenti trasmessi e favoriscono la conoscibilità dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.gov.it).
  5. All’esito della trasmissione dei dati da parte di ciascun referente ovvero del suo sostituto, il Dipartimento della protezione civile predispone il diploma in formato digitale ai sensi dell’articolo 6 e procede all’invio telematico dello stesso per il tramite della piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP), all’indirizzo PEC istituzionale dell’organizzazione indicato in sede di accreditamento del referente e del suo sostituto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e all’indirizzo e-mail del singolo richiedente.
  6. Il Dipartimento della protezione civile, nella sua qualità di iniziale Titolare del trattamento dei dati, trattiene e conserva i dati personali di cui al comma 2 e il diploma in formato digitale per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di assegnazione dell’ultimo diploma per lo specifico evento agli appartenenti all’organizzazione. I dati sono conservati all’interno di server e applicativi del Dipartimento della protezione civile, in aree ad accesso limitato ai soli autorizzati alle attività di trattamento specifiche. In tale fase, l’organizzazione di appartenenza tratta i dati in qualità di Responsabile esterno del trattamento, come da designazione sottoscritta tra il Titolare e lo stesso. Decorso il predetto termine tali dati sono comunicati all’organizzazione di appartenenza e sono conservati dalla medesima, la quale è da considerarsi, da tale momento, unico e autonomo Titolare del trattamento.

ART. 4
(Descrizione delle insegne, loro apposizione e uso)

  1. Le caratteristiche grafiche delle insegne, costituite da uno scudetto caricato al centro da un rombo vuoto intrecciato alla croce di Sant’Andrea, il cui significato rimanda alla confluenza nel cuore della crisi delle forze di soccorso e alle maglie della solidarietà che immediatamente si serrano per il bene comune, sono illustrate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. L’insegna di terza classe di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto istitutivo è costituita da uno scudetto metallico, di 20 mm per lato, del colore blu istituzionale del Dipartimento della protezione civile, caricato al centro da un rombo vuoto intrecciato alla croce di Sant’Andrea, il tutto di colore oro.
  3. L’insegna di seconda classe di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto istitutivo è costituita da uno scudetto metallico, di 20 mm per lato, del colore blu istituzionale del Dipartimento della protezione civile, caricato al centro da un rombo vuoto intrecciato alla croce di Sant’Andrea, il tutto di colore argento.
  4. L’insegna di prima classe di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto istitutivo è costituita da uno scudetto metallico, di 20 mm per lato, del colore blu istituzionale del Dipartimento della protezione civile, caricato al centro da un rombo vuoto intrecciato alla croce di Sant’Andrea, il tutto di colore bronzo.
  5. Fermi restando i regolamenti sull’uso delle uniformi e delle relative direttive emanate sull’uso delle decorazioni e dei distintivi delle Amministrazioni civili e militari che li prevedono, per le organizzazioni di volontariato di protezione civile l’insegna si applica sul petto sinistro della giacca della tenuta operativa, sopra l’eventuale taschino.
  6. L’insegna di classe più elevata assorbe l’insegna di classe inferiore.

ART. 5
(Procedura di individuazione degli operatori economici produttori delle insegne)

  1. La produzione delle insegne deve rispettare le specifiche tecniche descritte nell’articolo 4.
  2. Gli operatori economici, individuati a seguito di apposito avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, devono sottoporre al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, assumendosi l’impegno a commercializzare le stesse mediante procedura digitalizzata, esclusivamente ai soggetti richiedenti, dietro presentazione del corrispondente diploma.
  3. La produzione delle insegne da parte degli operatori economici individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo può avvenire solo dopo aver acquisito il parere di conformità del Dipartimento della protezione civile circa il rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 4.

ART. 6
(Caratteristiche del diploma)

  1. Il diploma è predisposto dal Dipartimento della protezione civile in relazione a ciascuno degli eventi per i quali è adottato il singolo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile di cui all’articolo 2 del decreto istitutivo.
  2. Il diploma è predisposto dal Dipartimento della protezione civile con le caratteristiche di cui all’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. Il diploma reca l’indicazione della classe di insegna conseguita ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo.

ART. 7
(Oneri a carico del Dipartimento della protezione civile)

  1. Agli eventuali oneri connessi alla predisposizione e all’invio telematico dei diplomi concessi con le modalità di cui al presente decreto, si provvede mediante le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di spesa del Centro di responsabilità n. 13 “Protezione civile” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 8
(Trattamento dei dati personali)

  1. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa rilasciata dal Dipartimento della protezione civile e resa disponibile nella sezione dedicata sul proprio sito istituzionale (www.protezionecivile.gov.it), nonché sulla piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP).
  2. Con riferimento alla commercializzazione delle insegne, gli operatori economici individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, sono da considerarsi autonomi Titolari del trattamento dei dati degli assegnatari del diploma.

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all’indirizzo www.protezionecivile.gov.it.

Roma, 14 luglio 2025             

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano