Decreti9 maggio 2025

Decreto del Capo Dipartimento n. 1225 del 9 maggio 2025 - Istituzione del distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 18 dicembre 2024, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025;

RITENUTO di dover istituire il distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo;

CONSIDERATO che detta attestazione rappresenta un riconoscimento per il contributo prestato nella gestione di attività di protezione civile da parte dei volontari di protezione civile e degli ulteriori soggetti appartenenti alle componenti e alle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

DECRETA

ART. 1
(Istituzione)

  1. È istituito il distintivo di partecipazione ad eventi di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo.
  2. Il distintivo di partecipazione è concesso a titolo individuale ai soggetti appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34, alle componenti di cui all’articolo 4 e alle altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 che abbiano fornito il loro contributo nella gestione delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto.

ART. 2
(Individuazione delle attività)

  1. Le attività di protezione civile per le quali può essere concesso il distintivo di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente decreto sono individuate, di volta in volta, con provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2. In casi eccezionali, tali attività possono essere individuate anche tra quelle per le quali non vi sia stata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ovvero dello stato di mobilitazione di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

ART. 3
(Modalità di concessione)

  1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono individuate:
    a) le modalità con cui ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile iscritta nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvede a trasmettere al Dipartimento della protezione civile l’elenco dei volontari ad essa appartenenti che abbiano fornito il loro contributo nella gestione degli eventi di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto;
    b) le modalità con cui le componenti o strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile provvedono a trasmettere al Dipartimento della protezione civile l’elenco dei soggetti ad esse appartenenti che abbiano fornito il loro contributo nella gestione degli eventi di protezione civile di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  2. Il Dipartimento della protezione civile è esente da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa connessa all’individuazione dei soggetti di cui al comma 1.
  3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della protezione civile assegna ai soggetti di cui al comma 1 il diploma recante la motivazione del conferimento e le caratteristiche dello stesso diploma.
  4. L’assegnazione del diploma costituisce titolo per l’acquisto, da parte del singolo soggetto di cui al comma 1, della corrispondente insegna di cui all’articolo 4 del presente decreto.

ART. 4
(Distintivo di partecipazione)

  1. Il distintivo di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente decreto è costituito da un diploma e da un’insegna.
  2. L’insegna si distingue in tre classi:
    a) l’insegna di prima classe si consegue a seguito della partecipazione al primo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto e si conserva fino al conseguimento dell’insegna di cui alla successiva lettera b);
    b) l’insegna di seconda classe si consegue a seguito della partecipazione al settimo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto e si conserva fino al conseguimento dell’insegna di cui alla successiva lettera c);
    c) l’insegna di terza classe si consegue a seguito della partecipazione al tredicesimo evento di cui all’articolo 2 del presente decreto.

ART. 5
(Uso e tutela del diploma e delle insegne)

  1. Ai beneficiari è consentito l’uso del diploma loro assegnato e della corrispondente insegna che non è sostituita fino al conseguimento dell’insegna di classe superiore.
  2. La realizzazione delle insegne deve rispettare le specifiche tecniche che sono individuate con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile. È fatto divieto di realizzazione, di acquisto, di vendita o di uso di insegne non conformi alle predette specifiche tecniche.
  3. La realizzazione, l’acquisto, la vendita o l’uso non autorizzati delle insegne è punito nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

ART. 6
(Oneri)

  1. Gli eventuali oneri connessi alla realizzazione e alla spedizione dei diplomi, quantificati con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 “Protezione civile” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Gli oneri connessi all’acquisto delle insegne sono a carico dei rispettivi beneficiari.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano