Decreti8 aprile 2026

Decreto del Capo del Dipartimento n. 1177 del 8 aprile 2026 - Riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 - Annualità 2025

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2026

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2024 recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;

VISTO il Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, visto e annotato dall’Ufficio di Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei Conti l’8 gennaio 2025, al n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a tenore del quale la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO in particolare, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale al fine dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie, e si definiscono di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che, per loro natura o estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;

VISTO in particolare, l’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale è istituito il “Fondo regionale di protezione civile”, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”;

VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 4, il quale dispone che il Fondo regionale di protezione civile, previsto dall’articolo 45 del “Codice di protezione civile”, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l’anno 2025, nella misura di 20 milioni di euro;

VISTO l’articolo 2, comma 5, il quale disciplina la ripartizione delle risorse in relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all’articolo 45, comma 1, del citato “Codice della protezione civile”;

VISTA la lett. a), del sopraindicato comma 5 dell’articolo 2, la quale prevede che il 40% delle citate risorse, in relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali, pari a € 8.000.000,00, è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

VISTO l’articolo 2, comma 6, il quale prevede che “la quota di cui al comma 5, lett. a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonché dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022” e che, sulla base dei suddetti criteri, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni e il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, adotta il Piano generale di riparto e dispone l’assegnazione delle relative risorse;

VISTO il decreto 13 luglio 2022 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante “Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, con il quale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni;

VISTA la nota prot. n. 7602/C13PC del 5 dicembre 2025, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 21294, con la quale, al fine di sancire l’accordo in titolo, è stata trasmessa la nota prot. n. P001/2025/21.1-2015-9 della Commissione protezione civile della medesima Conferenza, contenente le tabelle costituenti il Piano generale di riparto delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l’anno 2025;

VISTO l’Accordo sancito nella seduta di Conferenza Unificata del 15 gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2022, recante “Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile”, trasmesso alle amministrazioni coinvolte con nota prot. n. DAR 780 del 16 gennaio 2026, dall’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

DECRETA

ART. 1
(Riparto delle risorse dell’annualità 2025)

  1. Per le finalità di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante “Codice della protezione civile” le risorse finanziarie, di cui all’articolo 2, comma 5, lettera a) del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 annualità 2025 pari € 8.000.000,00, sono ripartite tra le Regioni, nei limiti indicati nella seguente tabella.

Immagine rimossa.

ART. 2
(Trasferimento delle risorse)

  1. Le risorse di cui all’articolo 1, sono trasferite alle Regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali proposte allo svolgimento della attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile secondo le modalità di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonché dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, e precisamente:
    a) acconto del 70% all’avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1;
    b) saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l’avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all’80% e dell’elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.

ART. 3
(Restituzione delle eventuali economie)

  1. Le risorse erogate, per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle Regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile mediante versamento al conto corrente infruttifero utilizzando il seguente codice IBAN. IT17E0100004306CC0000000265, per la successiva riassegnazione, nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pertinente capitolo di spesa, per essere successivamente ridistribuite, in misura proporzionale, a titolo di premialità, in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di avere avviato interamente i programmi preventivati.

    Per quanto non espressamente disciplinato del presente decreto, si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2022 richiamate al comma 1 dell’articolo 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano