Decreto del Capo Dipartimento del 15 aprile 2014 - Integrazione dei Centri di Competenza individuati con Decreto del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
VISTO il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;
VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
VISTO l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
VISTO l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
VISTO l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014 - in corso di perfezionamento - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 -
«Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;
VISTO l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 2 del DPCM del 14 settembre 2012;
RAVVISATA la necessità di integrare l'elenco allegato al sopra citato decreto, con ulteriori Centri di Competenza;
CONSIDERATO che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della legge n. 225/1992, nonché il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;
CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT, è di fondamentale interesse per le attività di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe;
CONSIDERATO che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, in quanto istituto di ricerca, è struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, ed è inserito nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
CONSIDERATO inoltre che il succitato Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è un ente di ricerca, vigilato dal MIUR, a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell'Area Europea della Ricerca e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in oceanografia (fisica, chimica e biologica), in geofisica e geologia marina ed in geofisica sperimentale e di esplorazione, avvalendosi anche di navi da ricerca
oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;
RITENUTO che il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera a);
CONSIDERATO che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;
VISTA la nota del 2 settembre 2013 prot. n. 130004148, con la quale il Direttore del Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università degli studi della Calabria, CAMILab, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
VISTA la nota del 4 settembre 2013, con la quale il Direttore del Centro di eccellenza integrazione di tecniche di Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi dell'Università degli studi dell'Aquila, CETEMPS, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
VISTA la nota con la quale il Direttore pro-tempore del Consorzio nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale, CONPRICI, consorzio partecipato dalle Università di Bologna, Genova, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova e dal Politecnico di Milano e di Torino, ha dichiarato che il medesimo Consorzio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
VISTA la comunicazione del 25 luglio 2013, con la quale il Laboratorio Mobilità e trasporti del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, LABMOT, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
VISTA la nota del 14 gennaio 2014, prot. n. 2014/0003374, con la quale il Direttore del Centro studi per l'Ingegneria Idrogeologica, Vulcanica e Sismica PLINIVS del Centro Interdipartimentale LUPT, dell'Università degli studi di Napoli Federico II, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
VISTA la nota dell'11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi dell'Università Cà Foscari Venezia, ha dichiarato che l'Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali, UORECI, dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);
VISTA la nota del 17 febbraio 2014, prot. n. RIA/0009254, con la quale il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha chiesto di integrare il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con l'inserimento dei sopra citati Centri di Competenza;
VISTO che con la sopra citata nota il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
VISTO che con la nota del 1° aprile 2014, prot. n. RIA/0017980, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Agenzia Spaziale Italiana;
VISTO che con la sopra citata nota, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici, nel rappresentare che le ARPA delle regioni Emilia Romagna e Piemonte, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., sono componenti del Gruppo Tecnico che giornalmente svolge le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini di protezione civile, ha ravvisato altresì la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza delle succitate ARPA;
RITENUTO, pertanto che occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza e gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte;
DECRETA
ART. 1
(Integrazione dei centri di competenza)
- A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, è integrato con l'elenco dei Centri allegato al presente atto.
- L'elenco di cui al comma 1 riporta, per ciascun Centro, l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.
- A far data dal presente decreto, gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte, sono modificati come nell'elenco allegato.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile
Roma, 15 aprile 2014
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Franco Gabrielli
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e affari esterni, registrazione n. 1594