Decreto del Capo del Dipartimento n. 1688 del 31 maggio 2021 in attuazione dell’art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante ‘Codice della protezione civile” ed in particolare, gli articoli:
- 33, che prevede che il volontariato organizzato debba essere iscritto in appositi elenchi;
- 34, che riconosce nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;
- 37, che dispone che il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità e che le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite sulla base di criteri con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile;
VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della protezione civile”;
VISTI gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 e, in particolare, le modifiche da essa apportate alla gestione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’articolo 1 del previgente decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, ora abrogato e sostituito dal Capo V, Sezione II, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, che sono entrate in vigore a partire dal 1° agosto 2013;
VISTI gli indirizzi di riorganizzazione delle attività di protezione civile contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri rep. n. 5300 del 13 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’articolo 7 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303”, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l’articolo 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;
VISTE le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del 25 novembre 2013, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1886 del 16/05/2020 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021;
VISTO l’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 che prevede che le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione, e la concessione dei relativi contributi sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei sopra richiamati criteri;
RAVVISATA la necessità di rendere più agevole la compilazione del modello per la presentazione delle proposte progettuali di cui al sopra citato Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1886 del 16/05/2020;
DECRETA
ART. 1
- Le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione, le cause di inammissibilità e la concessione dei relativi contributi per il triennio 2019-2021 restano regolate dalle disposizioni del Decreto del Capo Dipartimento rep. n. 1886 del 16/05/2020.
- Il modello allegato al citato Decreto viene sostituito dal modello allegato al presente Decreto, che verrà anche pubblicato sul sito del Dipartimento in formato pdf editabile, al fine di garantire una migliore comprensione e una corretta compilazione dello stesso. Le informazioni richieste nel modello restano comunque invariate e rappresentano elementi essenziali per l’ammissibilità delle proposte progettuali, ivi compresi i documenti da allegare.
- Non saranno prese in considerazione proposte non presentate con il modello allegato al presente decreto.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio