Circolare del Capo del Dipartimento del 26 settembre 2022 - Aggiornamento delle indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto
Il 4 settembre u.s. sono trascorsi sei mesi dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha avuto, come effetto, l'introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea a favore della popolazione interessata e in base alla quale l’Italia ha attivato, per la prima volta, quanto previsto dal D. Lgs. n. 85/2003, attuativo della citata Direttiva, mediante adozione del DPCM 28 marzo 2022.
Alla luce del tempo trascorso, dell’evoluzione delle esigenze di assistenza e accoglienza rilevate sul territorio nazionale e del passaggio ad una fase di gestione maggiormente programmabile, anche in ragione della significativa riduzione del flusso degli arrivi, si ritiene opportuno fornire aggiornate indicazioni operative volte al proseguimento dell’attuazione delle misure adottate nelle forme più appropriate all’attuale mutata fase operativa.
Come è noto, le persone provenienti dall’Ucraina sono tenute, entro 90 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, a regolarizzare la propria posizione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di immigrazione. A tale fine il DPCM del 28 marzo ha regolato lo speciale regime di protezione temporanea derivante dalle richiamate disposizioni dell’UE, determinandone la durata in un anno, salvo revoca anticipata della decisione unionale, e all’art. 2 l’ha individuato quale condizione per l’accesso alle misure assistenziali, con particolare riferimento alle misure in materia sanitaria e di accoglienza nel circuito pubblico di cui all’art. 5 del medesimo DPCM. Successivamente alla regolazione del nuovo regime speciale, costante è stato l’invito rivolto alle persone in arrivo dall’Ucraina di provvedere agli adempimenti necessari presso gli Uffici Immigrazione con la massima tempestività.
Al momento in cui viene presentata la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso i competenti Uffici Immigrazione della Polizia di Stato, a favore del richiedente e dei suoi eventuali figli minori, viene rilasciato il codice fiscale, mediante collegamento telematico con i sistemi dell’Agenzia delle Entrate, competente a generarlo. Tale codice è riprodotto insieme ai dati anagrafici sia sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno (cartacea), sia sul permesso di soggiorno rilasciato in seguito (tesserino plastificato).
Come costantemente rammentato negli incontri periodici svolti con i soggetti in indirizzo e ribadito nelle indicazioni operative già adottate e nelle conseguenti comunicazioni scritte, il codice fiscale è il dato identificativo di base che attesta l’avvio del percorso per il riconoscimento del regime di protezione temporanea e costituisce, pertanto, requisito fondamentale e condizione essenziale per l’accesso a tutte le misure introdotte dalle autorità nazionali a supporto della popolazione in fuga dagli eventi bellici in atto sul territorio ucraino.
Trascorsi 6 mesi dall’avvio delle attività assistenziali, preso atto dell’attuale ridotto flusso di accessi giornalieri al territorio nazionale rilevato dalla Polizia di Stato, il possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea ovvero, per coloro che dovessero giungere per la prima volta in Italia nelle prossime settimane, la tempestiva presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e l’acquisizione del codice fiscale devono essere verificati con puntualità e rigore da tutti i soggetti componenti la filiera dell’assistenza ed accoglienza, ivi compresi i soggetti gestori delle strutture alloggiative e di accoglienza di qualsiasi natura. Il controllo dovrà avvenire al momento dell’accesso alla struttura.
Superata la fase iniziale, di maggiore afflusso e conseguentemente di maggiore pressione sugli Uffici Immigrazione presenti sul territorio nazionale, è, infatti, necessario che i profughi ucraini adempiano effettivamente a quanto sopra previsto procedendo immediatamente alla regolarizzazione della propria posizione qualora non ancora provveduto.
Conseguentemente, ai soggetti comunque ospitati a carico di risorse statali (rete CAS/SAI, accoglienza diffusa, strutture alberghiere o altre strutture rese disponibili dalle direzioni e agenzie di protezione civile delle Regioni e Province Autonome), che risultassero tuttora privi del codice fiscale, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, dovrà essere consegnato l’invito a provvedere a farne richiesta, presentandosi presso gli Uffici Immigrazione della Polizia di Stato entro il termine di 7 giorni utilizzando il modello in allegato A alla presente circolare.
La mancata presentazione di tale richiesta entro il termine suddetto determina il venir meno delle condizioni legittimanti la permanenza nel circuito di accoglienza pubblica.
Nel caso di impedimento per motivi di salute, debitamente documentati e comunicati al soggetto gestore, il termine di cui sopra decorre dalla cessazione del predetto impedimento.
Si rammenta altresì, che l’accesso alle strutture della rete CAS/SAI, oltre che ai soggetti richiedenti la protezione temporanea, è prevista e consentita anche per i richiedenti di altre tipologie di protezione, quali quella internazionale e speciale, ai sensi del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D. lgs. 286/1998): a tali soggetti non si applicano le disposizioni contenute nella presente circolare.
La consegna del predetto modello in allegato A, che acquisisce anche la valenza di informativa per l’interessato delle eventuali conseguenze, dovrà avvenire a cura del gestore della struttura, che inviterà lo stesso interessato a controfirmarlo per ricevuta e accettazione. Il modello è comunque acquisito dal gestore della struttura anche qualora l’interessato si rifiuti di sottoscriverlo, dandone opportuna evidenza.
I Commissari delegati, i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e i Prefetti sono tenuti a monitorare il puntuale adempimento di quanto richiesto da parte dei soggetti gestori delle strutture alloggiative e di accoglienza di rispettiva competenza e possono individuare, laddove reso necessario dalla presenza di ospiti in numero particolarmente significativo, anche misure specifiche quali ad esempio l’attivazione del volontariato organizzato di protezione civile a supporto delle attività di ricognizione e informazione.
Decorsi i 7 giorni - in assenza della ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciata dall’Ufficio Immigrazione territorialmente competente, sarà responsabilità del soggetto gestore:
- invitare la persona interessata, nonché i relativi figli minori al seguito, a lasciare la struttura entro le 24 ore successive, in conformità a quanto già comunicato con il modello in allegato A;
- comunicare come di seguito riportato il mancato adempimento da parte della persona interessata, nonché dei relativi figli minori al seguito, utilizzando il modello in allegato B.
In particolare:
- i gestori delle strutture alberghiere, delle strutture di accoglienza diffusa o altre strutture rese disponibili dalle direzioni e agenzie di protezione civile delle Regioni e Province Autonome, dovranno darne comunicazione alle rispettive Regioni o Province Autonome;
- i gestori delle strutture della rete CAS ovvero i responsabili del SAI dovranno darne la comunicazione rispettivamente alla Prefettura-UTG territorialmente competente e all’ente locale titolare del progetto.
Nel caso in cui l’Ufficio immigrazione competente stabilisca ai fini della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea una data non compatibile con il rispetto del termine di 7 giorni, l’interessato dovrà darne notizia al soggetto gestore perché quest’ultimo effettui le verifiche di competenza successivamente alla predetta data. La stessa procedura trova applicazione anche nei casi di rinvio della presentazione della domanda per sopravvenuti motivi di salute del richiedente, debitamente documentati e previamente comunicati all’Ufficio immigrazione competente e al soggetto gestore.
Nei suddetti casi di rinvio, la mancata presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea determina gli stessi effetti sopra indicati riguardo al venir meno delle condizioni legittimanti la permanenza nel circuito di accoglienza pubblica.
La Regione o Provincia Autonoma, ricevuta la comunicazione di mancato adempimento, dovrà provvedere a quanto di competenza, in termini di comunicazioni con i gestori e con gli Enti coinvolti nel processo di accoglienza, e a darne anche immediata comunicazione alla Prefettura competente per la necessaria conoscenza anche ai fini di un eventuale supporto.
Le Prefetture e gli enti locali titolari del progetto, ricevuta la comunicazione di mancato adempimento, provvedono, per quanto concerne gli ospiti delle strutture della rete CAS/SAI, secondo le procedure vigenti, procedendo contestualmente anche ad informare le Regioni/Province Autonome.
Nei confronti di coloro che non provvederanno come sopra indicato si determinerà il venir meno della permanenza nel circuito di accoglienza pubblica.
Il ripristino delle misure di accoglienza potrà avvenire in qualsiasi momento unicamente a seguito della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea e dell’acquisizione del codice fiscale. Tale circostanza dovrà essere accertata quale condizione per l’accesso a tutte le forme di accoglienza comunque a carico di risorse statali (rete CAS/SAI, accoglienza diffusa, strutture alberghiere o altre strutture rese disponibili dalle direzioni e agenzie di protezione civile delle Regioni e Province Autonome).
Nell’ambito del Comitato di Coordinamento costituito in attuazione dell’art. 2 dell’OCDPC n.895/2022 si provvede all’individuazione delle modalità più opportune per assicurare il più agevole interscambio informativo tra le autorità e gli enti responsabili delle diverse forme di accoglienza.
A parziale modifica di quanto stabilito con le “Indicazioni operative per la gestione della disponibilità di accoglienza diffusa nel territorio nazionale per la popolazione proveniente dall’Ucraina”, in casi eccezionali, come ad esempio i ricongiungimenti familiari, è ammesso il trasferimento dai Cas alle strutture dell’accoglienza diffusa.
Con apposita Ordinanza di protezione civile in corso di adozione sarà stabilita la data a decorrere dalla quale non sarà più consentito assicurare l’accoglienza presso le strutture alberghiere ai profughi provenienti dall’Ucraina, ferma restando l’effettiva disponibilità di posti, anche in altra Regione, per provvedere al ricollocamento, dovendosi ricorrere alle altre forme di accoglienza e sostentamento, anche di natura straordinaria, appositamente finanziate e regolate. Unica eccezione possibile resterà quella relativa all’assistenza temporanea di persone che hanno recentemente fatto ingresso sul territorio nazionale o che provengono da forme di assistenza spontanea non più sostenibile da parte di associazioni o famiglie che fino ad oggi le hanno garantite, per le quali non esiste l’immediata possibilità di essere ospitate in altre forme di accoglienza garantita dallo Stato. In tal caso sarà possibile l’accoglienza in strutture alberghiere come forma di sistemazione provvisoria e temporanea per un periodo massimo di 30 giorni, fatti salvi casi particolari che andranno valutati singolarmente, come da indicazioni del punto 8 della presente circolare.
Entro la data che sarà indicata con la citata Ordinanza, le persone richiedenti la protezione temporanea attualmente ospitate presso strutture alberghiere dovranno, come previsto nelle “Indicazioni operative per la gestione della disponibilità di accoglienza diffusa nel territorio nazionale per la popolazione proveniente dall’Ucraina”, transitare in una delle altre forme di accoglienza attualmente previste:
- ospitalità presso i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) di cui agli articoli 9 e 11 del D. Lgs. n. 142/2015;
- ospitalità nell’ambito del sistema di accoglienza integrata (SAI) di cui all’articolo 1-sexies del DL n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 39/1990;
- accoglienza diffusa di cui all’art. 31, comma 1, lettera a) del DL n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022;
- accoglienza presso altre strutture rese disponibili dalle Regioni e Province Autonome, anche tramite i Comuni, per casi specifici quali ad esempio persone che necessitano di particolari cure mediche;
- accesso al contributo di sostentamento (ove aventi i requisiti temporali stabiliti, vale a dire limitatamente ai primi 3 mesi successivi all’acquisizione del permesso di soggiorno per protezione temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2022).
Si invitano, pertanto, i Commissari Delegati ed i Presidenti delle Province Autonome ad accelerare la transizione delle persone attualmente ospitate presso strutture alberghiere contrattualizzate verso le suindicate altre forme di accoglienza e sostentamento, dandone, con adeguato preavviso, compiuta informazione agli ospiti. Si raccomanda di tener conto nell’individuazione delle nuove strutture di destinazione delle situazioni peculiari degli ospiti con particolare riferimento all’iscrizione scolastica dei minori.
Ogni ingresso nelle forme di ospitalità in CAS/SAI o accoglienza diffusa sarà registrato tramite compilazione del modello in allegato C, consegnato ad ogni richiedente accoglienza tramite queste misure.
Qualora le persone si rifiutassero di spostarsi presso la struttura di accoglienza messa a loro disposizione, cesserà per loro automaticamente la possibilità di usufruire di ogni forma di accoglienza finanziata dallo Stato. Esse, pertanto, dovranno lasciare le predette strutture entro le 24 ore successive ovvero provvedere autonomamente al pagamento dei servizi, e dovranno essere rese edotte di tutte le conseguenze di legge civili e penali in caso di comportamento contrario. L’esito sopra descritto dovrà essere comunicato all’interessato sempre mediante la consegna del modello in allegato C, invitandolo a firmarlo per ricevuta e accettazione. Il modello C è, comunque, trasmesso dal gestore della struttura alberghiera alla Regioni e PP.AA. anche qualora l’interessato si rifiuti di sottoscriverlo, dandone opportuna evidenza. Laddove le strutture dei Commissari Delegati e dei Presidenti delle Province Autonome riscontrassero resistenze che impedissero l’attuazione di quanto sopra richiamato, sarà loro compito darne comunicazione immediata alla Prefettura territorialmente competente per la necessaria conoscenza anche ai fini di un eventuale supporto.
In coerenza con quanto sopra, anche per le persone attualmente ospitate presso sistemazioni private autonome che facessero richiesta di forme di accoglienza finanziate dallo Stato (rete CAS/SAI – accoglienza diffusa), la mancata accettazione delle soluzioni che potranno essere offerte comporterà l’impossibilità di accedere da parte del potenziale beneficiario al circuito dell’accoglienza pubblica.
Anche in tali circostanze è prevista la compilazione del modello in allegato C. Infatti, qualora l’interessato si presenti presso la struttura di accoglienza diffusa o della struttura CAS/SAI proposta, sarà il gestore della stessa, in caso di mancata accettazione, ad attivarsi per la compilazione del modello C da parte dell’interessato e a firmarlo in caso di rifiuto di sottoscrizione. Il modello C è trasmesso dal gestore della struttura dell’accoglienza diffusa alla Regione o PP.AA. secondo le procedure di cui al paragrafo precedente, ovvero dal gestore della struttura CAS/SAI alla Prefettura – UTG competente per territorio o ente locale titolare del progetto che provvede secondo le procedure vigenti.
Eventuali casi particolari, anche relativamente al rifiuto delle strutture proposte, potranno essere oggetto di specifico esame in sede bilaterale, con il coinvolgimento del Comune e della Prefettura territorialmente competenti. Attesa la complessità e rilevanza sociale della materia, la presente circolare potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti anche in relazione a ulteriori casi specifici e fattispecie concrete che dovessero emergere.
Si raccomanda il puntuale adempimento.