Circolare del Capo Dipartimento DPC/PSN/36662 del 25 Giugno 2020 sulle attestazioni di pubblica benemerenza
Chiarimenti sulle attestazioni di pubblica benemerenza
Con il DPCM del 5 maggio 2014 e il successivo Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015 n. 937 si è completamente riformato, come è noto, l’iter concessorio delle attestazioni di pubblica benemerenza superando un sistema di riconoscimento diffuso dell’attestazione, a favore di tutti i candidati che avevano a vario titolo operato per l’emergenza, e valorizzando la partecipazione ed il contributo di coloro che si erano distinti “attraverso significative e particolari attività gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione”.
Ad oggi, facendo seguito ai vari quesiti pervenuti a questo Dipartimento in merito alla attestazione di pubblica benemerenza si ritiene utile fornire chiarimenti relativamente ad alcune questioni più ricorrenti.
1. REQUISITI PER LA CANDITURA
1.1 Candidature a titolo individuale.
Con riferimento all’articolo 2, comma 1, del citato Decreto del Capo del Dipartimento, per le candidature a titolo individuale, le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), non possono essere una autocertificazione, tranne che per il punto e), ma devono essere dichiarate dall’Organismo segnalante.
1.2 Candidature a titolo collettivo.
Con riferimento all’articolo 3 del medesimo Decreto del Capo del Dipartimento, per le candidature a titolo collettivo la relazione sull’attività svolta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo o dal vertice dell’Amministrazione.
Per entrambe le tipologie di candidature possono essere allegate alla relazione eventuali note di compiacimento anche di altri organismi/enti.
La mancanza di uno degli elementi di cui all’articolo 2 (candidatura a titolo individuale) e all’articolo 3 (candidatura a titolo collettivo) del Decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015, comporterà l’esclusione dei candidati dal procedimento concessivo.
Dal conferimento della attestazione di pubblica benemerenza, a titolo individuale, devono trascorrere 3 anni per ottenere un successivo riconoscimento (art.2, comma 2, Decreto n. 937/2015).
I requisiti previsti dall’articolo 3 del DPCM del 5 maggio 2014 devono essere posseduti al momento della candidatura.
2. PIATTAFORMA PIB (Procedura Informatica per le Benemerenze)
Dal sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.gov.it) è accessibile il nuovo sistema informativo per le pubbliche benemerenze (PIB) aggiornato ai sensi del DPCM del 5 maggio 2014 e del successivo Decreto del Capo del Dipartimento più volte citato.
La nuova procedura consente una massiva “dematerializzazione” di gran parte dell’iter di presentazione delle candidature da parte dei referenti degli Organismi accreditati.
2.1 Inserimento candidature
La documentazione prevista per le candidature deve essere inserita nella piattaforma PIB entro 3 mesi dalla chiusura dello stato di emergenza per il quale si richiede la concessione (articolo 1, comma 3 del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile).
La procedura non consente inserimenti, modifiche ed integrazioni dopo la data di scadenza della presentazione della candidatura.
2.2 Invio elenco candidati alla PEC del Dipartimento.
Dopo avere inserito la documentazione, la procedura consente una stampa in Excel dei nominativi inseriti con accanto il “cod” dell’emergenza a cui si riferisce.
Tale elenco dovrà essere formalmente inviato alla pec del Dipartimento della protezione civile (protezionecivile@pec.goveno.it), entro la data di scadenza delle candidature, con nota di trasmissione, nella quale si dichiara di aver inserito nella procedura PIB la documentazione necessaria. La documentazione inserita per le candidature non deve essere inviata via pec.
3. RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
Le relazioni a supporto delle candidature devono evidenziare in modo palese l’attività meritoria, le singolari doti di altruismo ed abnegazione e/o le significative capacità propositive e gestionali del candidato.
3.1 Contenuto delle relazioni
La palese attività meritoria non deve essere riconducibile ai compiti di istituto, seppur svolti in situazioni di emergenza (ad esempio attività anti sciacallaggio, attività di pubblica sicurezza, partecipazione alle riunioni di coordinamento, etc). In tal senso, si invitano i referenti a sensibilizzare le varie unità organizzative/distaccamenti/comandi affinché le relazioni, soprattutto per le candidature individuali, siano riferibili alle finalità espresse dall’articolo 1 del DPCM del 5 maggio 2014.
3.2 Relazioni per candidature a titolo individuale, a titolo collettivo e “principio della domanda”
Si ricorda che non è possibile presentare relazioni individuali simili o uguali per candidati diversi. In tali casi, si potrebbe ravvisare una meritoria azione collettiva, non emergendo condotte specificatamente poste in essere dai singoli, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto del 20 marzo 2015 e, pertanto, sarebbe più opportuna una candidatura a titolo collettivo.
Si evidenzia che è possibile presentare candidature collettive ed individuali anche per la medesima emergenza, ma vale il “principio della domanda”: la Commissione valuta la candidatura così come viene presentata, ovvero non è possibile trasformare una serie di candidature individuali in una candidatura collettiva o viceversa.
4. ACCESSO AGLI ATTI e TUTELA GIURISDIZIONALE
L’accesso agli atti riguardanti l’iter per il conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza è precluso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del DPCM del 27/6/2011, n. 143 (pubblicato nella GU del 24 agosto 2011, n. 196) così come richiamato nell’art. 16 del Decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015.
Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr, tra le altre, la sentenza del TAR Veneto n. 785/2019) si evidenzia come la posizione degli aspiranti al beneficio non assurga al rango di interesse legittimo, ma sia destinata a restare confinata al livello di mera aspettativa di fatto, e, come tale, non suscettibile di tutela giurisdizionale.
5. INSEGNE
L’attestazione di pubblica benemerenza, nell’ordine di precedenza premiale, si colloca tra le decorazioni segnalatrici del merito, come disposto dall’articolo 12 del Decreto del Capo del Dipartimento n. 937/2015.
6. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
La Commissione permanente, terminato l’iter istruttorio, sottopone al Capo del Dipartimento le candidature valutate positivamente (art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014). Il Presidente del Consiglio dei ministri conferisce l’attestazione di pubblica benemerenza di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 2 del DPCM citato).
Il decreto di concessione del Presidente del Consiglio dei ministri viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, mentre per le candidature valutate negativamente non si procede ad alcuna comunicazione.
Per eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla mail benemerenze@protezionecivile.it
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli
Il Direttore dell’Ufficio II
Agostino Miozzo