Circolare del Capo Dipartimento del 9 settembre 2016: indicazioni operative e attuative sul Contributo per l’autonoma sistemazione
Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016, relativamente al Contributo per l’autonoma sistemazione (CAS).
Si fa seguito alla nota del 03.09.2016, n. UC/TERAG16/0044398 con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative ed attuative dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.388/2016 in merito alle tipologie di spesa ammissibili.
Al riguardo, si ritiene utile fornire alle SS.LL. alcune indicazioni di dettaglio in ordine ai criteri ed alle modalità di assegnazione dei contributi di autonoma sistemazione (CAS), previsti dall’articolo 3 della citata OCDPC n. 388/2016 in favore della popolazione colpita dal sisma del 24 agosto 2016.
Relativamente ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti ad erogare i contributi in parola sulla base dei seguenti presupposti.
Hanno diritto al contributo i nuclei familiari che autonomamente hanno provveduto al reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa temporanea, non avente carattere di stabilità, nonché i conduttori dell’immobile andato distrutto e coloro che usufruivano di alloggi in strutture pubbliche o private.
Il contributo viene corrisposto a seguito alla presentazione di una specifica istanza dei soggetti interessati, anche in rappresentanza dei rispettivi nuclei familiari.
Nell’istanza, da rendersi in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l’apposito modulo in allegato 1, l’istante dovrà dichiarare:
- la composizione del nucleo familiare;
- che detto nucleo risiedeva stabilmente ed in maniera continuativa nel territorio comunale alla data del 24 agosto 2016, indicando il relativo indirizzo;
- che l’immobile è stato oggetto di sgombero ovvero è distrutto totalmente o parzialmente;
- ove ricorrente, la sussistenza di persone di età superiore a 65 anni, di portatori di handicap, di disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
- qualsivoglia titolo legittimante all’uso del bene immobile, vigente alla data del 24 agosto 2016;
- la titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas e le eventuali utenze di telefonia fissa;
- la titolarità di un contratto di locazione registrato, ove conduttori di immobili.
E’ equiparato al vincolo familiare lo stato di convivenza.
Devono considerarsi facenti parte del nucleo familiare anche le persone che vi sono stabilmente inserite con funzioni di assistenza domiciliare ai minori, agli infermi, ai disabili ed in generale a soggetti non autosufficienti.
I contributi possono essere concessi nella misura massima di 600 euro per nucleo familiare, con il limite per ciascun componente di 200 euro pro capite. Per i nuclei familiari superiori alle tre unità il contributo base è quindi fissato in 600 euro. Per il nucleo familiare composto da una sola unità il contributo è fissato in 300 euro. Il contributo per singolo individuo è aumentato di 200 euro mensili quando in capo al percipiente ricorra una delle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del comma 1 dell’articolo 3 (persone di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap, disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%). In tal caso non opera il limite previsto dal contributo base.
Sarà cura delle autorità sindacali indicare gli estremi dell’ordinanza di sgombero, ove emanata, ovvero indicare gli estremi degli esiti dei sopralluoghi di agibilità effettuati dalle squadre di rilevamento, ovvero laddove tali sopralluoghi non siano stati ancora effettuati, ovvero dichiarare che effettivamente l’immobile è distrutto in tutto o in parte. In quest’ultimo caso vorrà darsi atto dell’esito del sopralluogo intervenuto successivamente.
I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni rese e ad erogare i contributi salva la ripetizione di quanto pagato all’esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola.
Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l’erogazione del contributo ed agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente.
Si rammenta che i contributi in argomento sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell’immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
Eventuali ulteriori specifici quesiti circa l’attuazione della disposizione in rassegna potranno essere formulati per il tramite di codeste Regioni.
Le SS.LL. sono pregate di estendere le presenti indicazioni alle Province ed ai Sindaci dei Comuni coinvolti nella gestione dell’emergenza, e a far pervenire - con cadenza mensile - alla casella di posta "funzione.amministrativofinanziaria@protezionecivile.it" i fabbisogni finanziari relativi alle istanze accolte.
Come già anticipato, al fine della successiva fase di trasferimento delle somme, con ulteriore provvedimento verranno comunicati tempi e modalità di rendicontazione degli oneri di cui trattasi.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio