Procedure3 settembre 2016

Circolare del Capo Dipartimento del 3 settembre 2016: procedure operative, strumenti di rilievo e gestione per il censimento danni e l’agibilità post-evento delle costruzioni

Al fine di ottimizzare le operazioni di rilievo del danno sulle strutture pubbliche e private coordinate da questa Di.Coma.C., si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Si ricorda preliminarmente che, in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (pubblicato in G.U.R.I. n. 113 del 17/05/2011) e del successivo D.P.C.M. 8 luglio 2014 (pubblicato in G.U.R.I. n. 243 del 18/10/2014), i sopralluoghi su edifici ordinari devono essere effettuati utiliz-zando la scheda di rilevamento AeDES, nella versione allegata al citato D.P.C.M. 8 luglio 2014 e sulla base di quanto previsto dal relativo manuale di compilazione, anch’esso allegato al medesimo decreto.

Conformemente a tale decreto, la valutazione di agibilità post sismica è da intendersi come una valutazione temporanea e speditiva, ovvero formulata sulla base di un giudizio esperto e condot-ta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Essa non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli o approfondi-menti numerici e sperimentali, ed altresì non sostituisce i certificati di collaudo statico e di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2002, recante il testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia.

La procedura per la dichiarazione di agibilità, quindi, consiste esclusivamente nel verificare che le condizioni di sicurezza dell’edificio antecedenti al sisma non siano state sostanzialmente alte-rate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio “agibile” significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale.

Ciò premesso, trattandosi di emergenza a carattere nazionale, in conformità alle previsioni dell’art. 1, comma 4 del D.P.C.M. 5 maggio 2011 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2014, si ribadi-sce che per l’esecuzione dei sopralluoghi di agibilità questa Di.Coma.C. si avvale di tecnici, accredi-tati esclusivamente da questa struttura, in possesso dei requisiti di idoneità conformi a quanto dispo-sto dai citati decreti e così definiti:
a) idoneità conseguita in un corso abilitante a partire dal 1° aprile 2010;
b) idoneità conseguita in un corso abilitante tra il 1° giugno 2000 ed il 31 marzo 2010, più re-lativo aggiornamento;
c) qualificazione quale esperto (solo per i dipendenti pubblici o personale in organico alla struttura dei centri di competenza), nei termini di seguito specificati: partecipazione certificata a campagne di rilievo del danno ed agibilità effettuate a partire dal 1997 per almeno tre differenti eventi, con un numero minimo complessivo di 15 giornate effettive di attività di sopralluogo, ovvero per un singolo evento con almeno 30 giornate effettive di sopralluogo.

Si precisa che per i corsi di cui ai punti a) e b) si intendono quelli abilitanti organizzati se-condo standard formativo condiviso con il Dipartimento della protezione civile.
Infine, per la corretta gestione dei sopralluoghi, sia da parte dei Centri Operativi Comunali, sia da parte dei Centri di Coordinamento sovraordinati, oltre che dei tecnici rilevatori, si allega alla presente una “scheda di sintesi” delle procedure operative da seguire nella gestione della Funzione di supporto Censimento Danni ed Agibilità post evento delle costruzioni presso i C.O.C.. Si allegano, altresì, i modelli da utilizzare presso la suddetta Funzione; in particolare i modelli IPP, IC, MUT per le istanze di sopralluogo, i modelli GE1 e GP1 dei resoconti di agibilità e dei provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali, il modello Cns1 per i riepiloghi delle istanze ricevute dal Centro Operativo Comunale e per la conseguente stima giornaliera di squadre di rilevatori necessarie.

Si invitano codeste Regioni a veicolare l’informativa a tutte le proprie strutture interessate, compresi gli enti locali, ed effettuare, d’intesa con la scrivente Di.Coma.C., un efficace monitoraggio ai fini della corretta applicazione della procedura.