Raccomandazioni6 giugno 2025

Attività antincendio boschivo (AIB) 2025. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale nonché ai rischi conseguenti.

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Come noto, l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo.

Tali attività risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022.

Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2025.

In vista della stagione estiva 2025, pertanto, al fine di una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. “incendi di interfaccia”), nonché ai rischi conseguenti, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le considerazioni di cui alle Raccomandazioni in allegato, che scaturiscono dalla generale evoluzione del fenomeno incendi che stiamo registrando in Italia e nel bacino del mediterraneo ma anche, nelle sue manifestazioni più estreme, nei paesi d’oltreoceano e che dovrà portare a considerazioni più generali anche sulle future capacità del sistema nel suo complesso di far fronte agli scenari futuri.

Tali Raccomandazioni individuano puntualmente le priorità di azione delle varie componenti del sistema e l’auspicio è che ne venga data tempestiva attuazione dalle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, al fine di promuovere ed adottare tutte le azioni e le iniziative utili a prevenire ed a fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di emergenza conseguente, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

Nel complesso, la campagna antincendio boschivo 2024, seppur non eccezionale per gravità ed estensione degli eventi incendiari, ha evidenziato situazioni che necessitano di essere ulteriormente affrontate e risolte in maniera strutturata e sistematica. Prima fra tutte l’esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini, diventa pertanto imprescindibile investire in attività informative che coinvolgano e rendano consapevoli cittadini ed amministratori locali di questa tipologia di rischio ed aumentino la loro capacità di autoprotezione. Bisogna inoltre garantire anche la sicurezza degli operatori antincendio non solo attraverso dispositivi di protezione individuale sempre più performanti per questa tipologia di eventi, ma anche attraverso un’adeguata e puntuale formazione, strumento imprescindibile per valutare opportunamente la complessa evoluzione che uno scenario di incendio boschivo o di interfaccia può presentare.

È inoltre auspicabile incrementare la capacità del sistema di avvalersi degli strumenti che la scienza rende disponibili per una valutazione delle condizioni predisponenti presenti sul territorio, informazione utile sia per prevenire eventi che potrebbero risultare estremi nella loro manifestazione, sia per garantire la pronta risposta del sistema anche per eventi incendio che si verificano al di fuori delle tempistiche tipiche territoriali.

Si raccomanda  poi un’adeguata pianificazione delle future capacità del sistema di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia anche attraverso un lavoro congiunto, negli ambiti già definiti dal decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, da concretizzare nel Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Questi diversi approcci sono da considerarsi imprescindibili per un adattamento alle prospettive di cambiamento climatico e socio-economico delle strategie di gestione degli eventi incendio in un’ottica di sempre maggiore integrazione tra tutti gli attori coinvolti e delle rispettive procedure operative e attività.

Al riguardo, si proseguirà secondo l’orientamento sistemico già avviato in Italia e potenziato nel 2021 con l’emanazione del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, che punta a rafforzare le capacità operative del Servizio Nazionale della Protezione civile, a migliorare le capacità di risposta con più efficaci strumenti di coordinamento e governance ai diversi livelli territoriali, fornendo utili strumenti come il Comitato tecnico interistituzionale per favorire le sinergie tra tutti i soggetti interessati e per una migliore integrazione delle misure ordinariamente previste anche adattandole all’evoluzione del fenomeno incendi se ritenuto necessario.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a curare l’organizzazione dei diversi momenti di incontro plenario, solitamente organizzati prima dell’avvio della campagna antincendio boschivo estiva, per fare il punto sullo stato di approntamento del sistema di risposta nel suo complesso e, agli esiti della campagna estiva, per analizzare congiuntamente le eventuali criticità riscontrate durante la campagna, con l’auspicio che le SS.LL. conducano, sulla base di quanto emerso,  specifiche azioni di verifica da parte delle proprie organizzazioni per programmare le azioni di medio-lungo periodo che consentano al sistema di non trovarsi impreparato anche in occasione degli eventi futuri.

Tra le azioni di monitoraggio e coordinamento che hanno caratterizzato le attività antincendio delle passate campagne antincendio boschivo è sicuramente da sottolineare quella attuata nell’ambito della Cabina di regia permanente antincendio boschivo promossa dal Dipartimento della Protezione civile e a cui partecipano il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore Difesa, le Regioni e Province autonome e il Comitato nazionale del volontariato. La Cabina di regia, oltre a consentire un costante monitoraggio dell’andamento della campagna in corso, favorisce la gestione coordinata ed efficace delle varie componenti del sistema antincendio boschivo e, in particolare, quelle legate all’impiego del volontariato nelle attività di gemellaggio fra le Regioni e Province autonome.

Nell’ambito delle proprie attività di spettanza il Dipartimento della Protezione civile continuerà ad assicurare il concorso della flotta aerea antincendio dello Stato, su richiesta delle Sale Operative Unificate Permanenti a supporto dei mezzi terrestri e aerei, messi in campo dalle strutture regionali e delle Province Autonome. Il Dipartimento della Protezione civile, anche a supporto dell’attività della flotta aerea antincendio dello Stato, continuerà a monitorare giornalmente l’evoluzione delle condizioni di suscettività all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi attraverso il bollettino di previsione nazionale incendi boschivi nonché a svolgere il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali al fine di garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione e assistenza e a raccordare le attività nazionali ed extra nazionali nell’ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile

Ciò premesso, si auspica che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, titolari della competenza sugli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano attivi nell’organizzare, anche per il corrente anno, i propri sistemi di antincendio boschivo, sia in termini di risorse umane che di mezzi terrestri e aerei, nell’ottica di garantire la maggior efficienza possibile consentendo adeguati livelli di risposta a salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale, nonché a tutela della pubblica e privata incolumità.

Analogo auspicio è rivolto anche ai Ministri in indirizzo, a vario titolo competenti nel settore, affinché promuovano le attività degli appartenenti ai Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, e alle Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, verso azioni mirate a migliorare l’efficacia complessiva del sistema Italia nelle sue diverse componenti, sensibilizzino Enti e Società che gestiscono infrastrutture verso la problematica incendi boschivi e il potenziale impatto sulle infrastrutture e sull’incolumità degli utenti e si rendano parte attiva nell’adozione di specifiche misure a tutela dei beni culturali e paesaggistici anche in considerazione del potenziale afflusso turistico.

Va ulteriormente evidenziato il ruolo strategico che hanno i Sindaci a livello locale, in quanto prime autorità responsabili di protezione civile nell’organizzare le risorse comunali secondo piani prestabiliti e nel promuovere, anche tramite apposite ordinanze, ogni adeguata misura di prevenzione, nonché le attività di informazione alla popolazione, da attuarsi sul proprio territorio di competenza.   

In sintesi, nella contingenza del periodo, al fine di meglio predisporre tutte le attività per la prossima campagna estiva antincendio boschivo 2025, si invitano le SS.LL., ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler promuovere le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, così come descritto in allegato. Una specifica attenzione andrà dedicata, in particolare, alle attività di prevenzione non strutturale che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realtà territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione degli incendi boschivi e di interfaccia. Tra queste, assume particolare rilievo la sensibilizzazione dei cittadini, in forma singola o associata, sulle attività di promozione della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, anche favorendo progetti di valore educativo e sociale che risulteranno utili nel corso del tempo.

Si confida nella massima diffusione a tutti i soggetti territorialmente coinvolti nelle attività antincendio boschivo e la tempestiva e puntuale attuazione delle presenti Raccomandazioni, con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa e operativa nella campagna antincendio boschivo del 2025.

                                                                                                                     

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Nello Musumeci

Al Prefetto Matteo Piantedosi
Ministro dell’Interno

All’On. Guido Crosetto
Ministro della Difesa

All’On Francesco Lollobrigida
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Al Prof. Dott. Gilberto Pichetto Fratin
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

All’On. Matteo Salvini
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

All’On. Alessandro Giuli
Ministro della cultura

All’On. Roberto Calderoli
Ministro per gli Affari regionali e Autonomie

All’On. Tommaso Foti
Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR

Ai    Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Al   Presidente dell’Unione delle Province Italiane

Al     Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

a) Attività di previsione e prevenzione

  • Tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attività antincendio boschivo, ma anche con quelle impiegate nelle più generali attività di protezione civile.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome promuovano lutilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati per le attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi utilizzabile, tra l’altro, per l’allertamento delle diverse componenti regionali del sistema di risposta agli incendi boschivi e di protezione civile. È inoltre auspicabile un attivo coinvolgimento ed una condivisione dei bollettini regionali con i gestori dei servizi pubblici in particolare quelli legati alla viabilità e alla reti energetiche.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome promuovano l’informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. A supporto di tale attività si ricorda il documento “Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento” prodotto dal Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e condiviso con tutte le Regioni e Province autonome e la documentazione prodotta nell’ambito della campagna di comunicazione pubblica nazionale sulle buone pratiche di protezione civile “Io non rischio”.
  • Le Amministrazioni regionali, le Province autonome e i Comuni incentivino le attività di prevenzione, tra cui quelle non strutturali che, se opportunamente attuate e calibrate sulle diverse realtà territoriali, rappresentano un ottimo strumento per la riduzione del rischio di incendi boschivi e di interfaccia. Tra i destinatari di questa attività, si ricorda l’importanza delle Associazioni di categoria, in particolare quelle che operano a stretto contatto con gli ambienti rurali e forestali che, se opportunamente coinvolti rappresentano un valido strumento di presidio del territorio.
  • I soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione delle attività di prevenzione anche strutturale, di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Società che gestiscono le infrastrutture, e dispongano affinché gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione della vegetazione e, altresì, di riduzione della massa combustibile, anche lungo le reti viarie e ferroviarie, siano funzionali ad una mitigazione del rischio incendi nel periodo di maggior rischio. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, ad alto valore paesaggistico, archeologico e culturale, con particolare riferimento a quelli a maggiore afflusso turistico.
  • Analogamente, si auspica la prosecuzione dell’azione di monitoraggio e di supporto tecnico da parte delle Amministrazioni regionali, anche in raccordo con l’Arma dei Carabinieri, o sostitutive in caso di inadempienza, nei confronti delle Amministrazioni comunali per l’istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • Le Amministrazioni comunali provvedano all’applicazione delle misure previste all’art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche avvalendosi delle aree percorse del fuoco rilevate e rese disponibili dall’Arma dei Carabinieri, così come previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino il monitoraggio degli adempimenti previsti dall’ art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunichino gli esiti alle Regioni, e ai Prefetti territorialmente competenti, in attuazione dell’art. 3, comma 4 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • Le Amministrazioni regionali, le Province autonome e i Comuni, ferme restando le specifiche attribuzioni della norma, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l’organizzazione ed il coordinamento dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, e impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome stabiliscano, ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
     

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi

  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome provvedano alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che le zone di  interfaccia urbano-rurale così come definite al comma 1-bis, art. 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
  • Le Amministrazioni regionali e le Province autonome trasmettano le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall’ art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, così come disposto dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
  • Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica incentivi il fondamentale raccordo tra i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti ai sensi dall’art. 8, della legge 21 novembre 2000, n. 353 con i Piani predisposti dalle Amministrazioni regionali e dalle Province autonome.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome potranno definire e graduare i propri modelli di intervento sulla base degli scenari riportati al punto 3 del documento “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome definiscano, con le Società di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale e altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possano limitare i rischi per l’incolumità pubblica e privata. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette Società di gestione ed i vari Enti interessati.
     

c) Attività di pianificazione di protezione civile

  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, nonché le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, ivi comprese le Organizzazioni di Volontariato, così come previsto dall’art. 32 comma 5, del d.lgs. 2 gennaio 2018 n.1, si rendano disponibili a collaborare con i Sindaci nella predisposizione e aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, di loro competenza, con particolare riferimento al rischio di incendi in zone di interfaccia urbano rurale, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile nella mappatura del territorio, secondo i diversi livelli di rischio e nelle attività di informazione alla popolazione. Si raccomanda, altresì, la promozione dell’elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o vegetate suscettibili all’innesco.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese e accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell’ambito delle quali trovare un’appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.
     

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi, in zone di interfaccia e di gestione dell’emergenza

  • Tra le attività di lotta attiva rientrano, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre quelle di spegnimento degli incendi boschivi. Le strutture regionali competenti nell’antincendio boschivo, nell’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, svolgano, con l’ausilio degli strumenti ritenuti più idonei, adeguate attività di coordinamento delle attività sul territorio anche con il coinvolgimento delle risorse statuali, al fine di ottimizzare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio e rendere più tempestive le segnalazioni degli eventi.
  • Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l’intensificazione delle attività di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia Locale d’intesa con le Amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attività di antincendio boschivo.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome adeguino la propria capacità di risposta sia terrestre che aerea, in tempo utile per garantire interventi efficaci, tarando il proprio sistema rispetto agli eventi attesi sul territorio e alla consistenza dei beni ambientali da tutelare. Si ricorda l’importanza di disporre di un’adeguata flotta aerea regionale per l’antincendio boschivo che rappresenta, come gli eventi degli anni scorsi hanno dimostrato, un efficace dispositivo di prima risposta agli incendi, in supporto alle forze terrestri.
  • I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie delle Regioni e delle Province autonome valutino l’opportunità di avviare una sorveglianza sanitaria sugli effetti sulla salute al verificarsi di eventi incendiari con possibili ricadute sulla popolazione;
  • Si auspica un impegno condiviso delle Amministrazioni regionali, titolari della materia, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’ambito dei singoli accordi siglati, per assicurare la fondamentale presenza e uniforme distribuzione di un adeguato numero di DOS (Direttore Operazione Spegnimento). Tali DOS dovranno essere dotati di professionalità adeguate alla valutazione dello scenario e della sua evoluzione, nonché di profilo di responsabilità idoneo per il coordinamento delle attività delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Allo scopo, si ricorda di fare riferimento al documento prodotto e condiviso dal Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”, successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56.
  • Le Amministrazioni regionali e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione e aggiornamento costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, così da assicurare, con sempre maggiore continuità, il miglioramento delle tecniche di spegnimento e una maggiore sicurezza degli operatori stessi.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome assicurino, così come previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) prevedendone un’operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1.
  • Tutte le componenti e le strutture operative competenti, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attività delle Sale Operative Unificate Permanenti, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all’operatività di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la “Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)” del 12 giugno 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2020, n. 238.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome garantiscano un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti, di cui all’art. 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi in zone di interfaccia. In proposito, è indispensabile che il COAU sia immediatamente e costantemente aggiornato dell’impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse aeree della flotta di Stato ove più necessario in ogni momento, così da ottimizzarne l’impiego, rendendolo più tempestivo ed efficace.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi”, emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l’efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l’impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, per il tramite delle Sale Operative Unificate Permanenti, provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all’attività di contrasto a terra.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome promuovano un’attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell’ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all’Ente preposto alla gestione del traffico aereo.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l’attività di segnalazione all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ai sensi dell’art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni e opere ad ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e di intralcio alle relative attività, siano provvisti di segnali, rafforzando, in tal modo, la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attività antincendio boschivo, ivi compreso l’utilizzo di vasche mobili; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea e al carico d’acqua e, inoltre, di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilità di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome, considerata la situazione idrica in atto e l’impatto sulla disponibilità idrica dei vari bacini, in particolare quelli definiti idonei al pescaggio dei mezzi ad ala fissa, valutino, di concerto con i Ministeri competenti e gli Enti gestori, l’opportunità di prevedere l’aggiornamento sull’utilizzo del bacino in concomitanza di una richiesta di intervento del mezzo aereo.
  • Le Amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell’acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l’eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.
  • Il Ministero della Difesa valuti l’opportunità di mantenere gli aeroporti delle Forze Armate eventualmente disponibili, su richiesta da parte del COAU, per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato.
  • Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche di concerto con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.A., le società concessionarie delle Autostrade, e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti dì competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull’incolumità degli utenti.
  • Le Amministrazioni regionali e delle Province autonome valutino la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province autonome, per l’attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.