10 agosto 2018 - Ocdpc n. 537 su ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità per gli eccezionali eventi meteorologici del 4-6 marzo 2015 nelle Marche.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2018
Ordinanza n. 537
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche. Proroga contabilità speciale n. 5962
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTE la delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche e la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 5 giugno 2016;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 3 luglio 2015 e n. 407 del 15 novembre 2016;
VISTA la nota della regione Marche prot. 727502 del 27 giugno 2018;
RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
D’INTESA con la regione Marche;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DISPONE
ART. 1
1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 5962 - intestata al Dirigente del Servizio Infrastrutture e Trasporti della regione Marche ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 407 del 15 novembre 2016 - rimane aperta fino al 5 giugno 2019.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 agosto 2018
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli