Vademecum - Informazioni utili per l’istanza di sopralluogo sugli edifici privati della zona di intervento dei Campi Flegrei

La Legge di bilancio 2025 ha stanziato 100 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029) finalizzati a interventi antisismici sul patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso prevalentemente residenziale nella zona di intervento per il rischio bradisismico, che non sia già stato oggetto di contributi per la riparazione del danno e la riqualificazione sismica conseguenti al sisma del 20 maggio 2024.
I cittadini possono richiedere un sopralluogo di approfondimento conoscitivo dell’edificio che consentirà la sua classificazione in fasce di vulnerabilità sismica.
Il sopralluogo è gratuito e può essere richiesto dal 5 marzo al 31 agosto 2025, autonomamente tramite la piattaforma dedicata o con il supporto degli Uffici Comunali di Pozzuoli, Bacoli o Napoli, specificati nei rispettivi avvisi. Solo successivamente sarà possibile fare domanda di contributo.
L’istanza di sopralluogo può essere presentata per edifici prevalentemente destinati ad uso residenziale.
Ultimo aggiornamento 5 marzo 2025
• Per edifici costituiti da un’unica unità immobiliare, l’istanza è presentata dal proprietario o dall’usufruttuario, ovvero dal conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttario.
• Nei condomìni, l’istanza è presentata dall’amministratore.
• In caso di edifici con più unità immobiliari non costituiti in condominio, l’istanza è presentata da un rappresentante designato dai proprietari.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID/CIE.
Le istanze di sopralluogo sono periodicamente raccolte e organizzate presso i Comuni, con il supporto della Regione Campania e del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle priorità derivanti dalla prima ricognizione speditiva effettuata nella zona di intervento, i cui risultati sono consultabili a questo link.
Chi ha presentato l’istanza deve quindi attendere di essere contattato dai rispettivi Uffici Comunali, per concordare la data e l’orario del sopralluogo.
I sopralluoghi sono condotti da squadre di tecnici e prevedono un’ispezione esclusivamente visiva, cioè senza indagini strumentali, sia dell’interno sia dell’esterno dell’edificio. È prevista la compilazione di una scheda che consente di raccogliere le principali caratteristiche tipologiche e geometriche dell’edificio. Chi presenta l’istanza può far partecipare al sopralluogo uno o più tecnici che hanno una conoscenza approfondita dell’edificio da rilevare, e che hanno avuto un ruolo nella sua realizzazione o in lavori eseguiti successivamente (per esempio, il progettista, il direttore dei lavori o del cantiere, o un collaudatore).
Ai fini della ricognizione, è importante poter accedere a tutte le unità immobiliari dell’edificio; in ogni caso, per procedere al sopralluogo, deve essere garantito l’accesso ad almeno il 40% di queste, oltre che a scantinati, sottotetti e tutte le parti comuni.
Completati i sopralluoghi ed effettuate le successive analisi della vulnerabilità sismica, i Comuni trasmettono gli esiti al richiedente. Copia di tali esiti deve essere allegata alla successiva domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa.
- Le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda di contributo saranno rese note ai cittadini nei prossimi mesi;
- La presenza nell’edificio anche soltanto di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche alle altre unità immobiliari dello stesso edificio, pur se adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d’uso diversa da quella residenziale;
- Il contributo è concesso nel limite massimo del 50% del costo da sostenere e ritenuto ammissibile, secondo criteri di dettaglio che saranno stabiliti da un apposito decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, ed è erogato al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un’amministrazione pubblica, anche come credito di imposta (come, ad esempio, nel caso del cd. Sismabonus), o da istituti assicurativi;
- Il contributo è concesso qualora gli immobili, al momento della domanda di contributo, siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano realizzati in conformità a questo titolo o siano stati oggetto di sanatoria. Eventuali irregolarità edilizie o urbanistiche non impediscono di effettuare l’analisi di vulnerabilità. La conformità è richiesta solo al momento della domanda di contributo e i cittadini possono organizzarsi al riguardo in base alle tempistiche che i Comuni comunicheranno.
I sopralluoghi di approfondimento conoscitivo per i quali è possibile presentare istanza non sono connessi agli effetti degli eventi sismici del 20 maggio 2024; non sono, quindi, finalizzati a esprimere giudizi sull’agibilità o sull’inagibilità post-sismica dell’edificio e non sono pertanto collegati alla richiesta di contributi relativi alla riparazione e alla riqualificazione sismica degli edifici danneggiati da tale evento sismico, che è disciplinata dal Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024.
Cos'è
La vulnerabilità sismica di una costruzione è uno dei tre fattori che determinano il rischio sismico. Gli altri due fattori sono la pericolosità (frequenza e intensità dei terremoti) e l’esposizione (persone, beni ed attività esposti al terremoto). La vulnerabilità sismica di un edificio, in particolare, è la sua incapacità, dovuta alle sue caratteristiche costruttive, di resistere adeguatamente al terremoto. Quanto più un edificio è vulnerabile (ad esempio per la scadente qualità dei materiali utilizzati), tanto maggiori saranno i danni che ci si dovrà aspettare in caso di terremoto. Gli edifici storici e quelli realizzati secondo le vecchie normative sono, tipicamente, più vulnerabili e per questo è importante conoscerne il livello di vulnerabilità.
Come si valuta
La valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio può essere svolta a diversi livelli di accuratezza e di dettaglio. Il livello più accurato è quello previsto per la valutazione della sicurezza in base alle norme tecniche vigenti (Norme Tecniche per le Costruzioni 2018).
Tale valutazione è di norma affidata a un professionista e richiede un’analisi approfondita della struttura e la realizzazione di indagini strumentali, che richiedono tempi e costi considerevoli. Il decreto-legge 140/2023 ha previsto, che l’analisi della vulnerabilità degli edifici privati sia attuata mediante procedure semplificate, che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme Tecniche (articolo 2, comma 3, lettera b). L’analisi sarà eseguita, gratuitamente, su tutti gli edifici oggetto di richiesta. L’esito dell’analisi prevede l’assegnazione di fasce di vulnerabilità secondo la metrica del D.M. 65 del 07-03-2017 (Allegato A - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni).
Come si riduce
Esistono diversi tipi di intervento da effettuare su un edificio per ridurne la sua vulnerabilità sismica in relazione al livello di sicurezza che si intende raggiungere e alla tecnica e alla tecnologia adottate. Le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti prevedono le seguenti alternative: interventi di riparazione o interventi locali, (comprendenti anche gli interventi di rafforzamento locale); interventi di miglioramento sismico e interventi di adeguamento sismico. Spesso sono sufficienti piccoli interventi ben mirati per migliorare in modo significativo la sicurezza dell’edificio nel quale si abita.