Vademecum - Contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici residenziali
Informazioni utili per i cittadini in possesso dell'esito di vulnerabilità CARTIS-edificio
La Legge di bilancio 2025 ha stanziato 100 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029) finalizzati a interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato adibito ad abitazione nella zona di intervento, che non sia già stato oggetto di contributi per interventi di riparazione del danno e riqualificazione sismica conseguenti ai recenti terremoti.
I contributi sono rivolti a quegli edifici che sono risultati a maggiore vulnerabilità sismica in base agli esiti delle analisi riferite ai dati dei sopralluoghi eseguiti con Scheda CARTIS-edificio, già notificati dai Comuni ai soggetti interessati, secondo quanto previsto dal Piano Straordinario di analisi della vulnerabilità sismica delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico (DL 140/2023).
Le risorse sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi antisismici di rafforzamento locale o miglioramento sismico, su edifici privati adibiti ad abitazioni principali, abituali e continuative.
Nel caso di edifici con più unità immobiliari, la presenza nell’edificio anche soltanto di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo alle altre unità immobiliari, anche aventi altre destinazioni d’uso. La domanda di contributo può essere presentata per gli edifici che hanno conseguito uno dei seguenti esiti Cartis, corrispondenti ai livelli di maggiore vulnerabilità: Ccartis, Dcartis, Ecartis, Fcartis.
Anche per gli edifici che hanno conseguito l’esito Bcartis può essere richiesto il contributo ma il Comune deve prima accertare la presenza di risorse ancora disponibili e darne comunicazione sull’Albo pretorio comunale.
Per gli edifici con esiti a maggiore vulnerabilità (Ccartis, Dcartis, Ecartis, Fcartis) la domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 luglio di ogni anno fino al 2029, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sull’Albo pretorio comunale.
Per gli esiti Bcartis sarà possibile presentare domanda di contributo, a pena di inammissibilità, entro il 15 ottobre di ogni anno fino al 2029, in seguito alla pubblicazione dell’avviso sull’Albo pretorio comunale.
Nel caso di un edificio comprendente un’unica unità immobiliare la domanda di contributo può essere presentata:
• dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare;
• dal conduttore (inquilino) a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttuario dell’unità immobiliare.
Nel caso di un edificio comprendente più unità immobiliari la domanda di contributo può essere presentata:
• dall’amministratore, in caso di condominio costituito;
• da un rappresentante dei proprietari o degli usufruttuari, a tale scopo delegato, in caso di condominio di fatto;
• dall’amministratore dell’eventuale consorzio appositamente costituito.
Per la presentazione della domanda di contributo è necessario utilizzare la modulistica allegata al Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 12 novembre 2025. La domanda deve essere presentata online attraverso la sezione dedicata dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) di ciascun Comune. Si evidenzia che alla domanda è necessario allegare, tra i vari documenti richiesti, il progetto degli interventi. Nel caso di edifici con più unità immobiliari deve essere presentato un progetto unitario per l’intero edificio.
Per approfondimenti sui criteri di rilascio e sul calcolo dei contributi si consiglia di consultare il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2025.
Per maggiori informazioni sugli esiti di vulnerabilità e sulle scadenze si rimanda alle FAQ pubblicate al link: Domande e risposte sul Piano straordinario di analisi della vulnerabilità per i Campi Flegrei.
- Il contributo è concesso nel limite massimo del 50% del costo da sostenere e ritenuto ammissibile. È erogato al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici o indennizzi riconosciuti per lo stesso edificio e per analoghe finalità da un’amministrazione pubblica, anche come credito di imposta (ad esempio, nel caso del cd. Sismabonus), o da istituti assicurativi;
- Il contributo è concesso se gli immobili, al momento della domanda di contributo, sono in possesso del titolo abilitativo ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), siano realizzati in conformità a questo titolo, o siano stati oggetto di sanatoria.