Indicazioni operative in materia di soccorso e assistenza agli animali
Forniscono indirizzi utili alla salvaguardia degli animali nelle zone colpite da calamità

Le "Indicazioni operative concernenti le attività di protezione civile in materia di soccorso e assistenza agli animali" sono state adottate con Decreto del Capo del Dipartimento n. 167 del 21 gennaio 2026.
Il documento, rivolto principalmente alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale, si compone di tre allegati che contengono: i principi e le finalità generali del provvedimento, l'ambito di applicazione, i soggetti interessati ai vari livelli territoriali e le attività da svolgere nelle fasi di pianificazione e gestione di un'emergenza.
L'allegato 1 delle Indicazioni operative definisce il quadro organizzativo nazionale delle azioni di soccorso e assistenza agli animali, parte integrante delle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile come previsto dal Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018).
Le indicazioni riguardano in particolare gli animali da compagnia e da allevamento, con l’obiettivo di garantirne la tutela in emergenza, tenendo conto anche dei diversi scenari di rischio e del possibile impatto sugli animali domestici presenti in strutture di accoglienza pubbliche e private, nonché nei rifugi, santuari, colonie e centri di recupero per la fauna selvatica.
A questo scopo, vengono fornite alle Componenti e Strutture operative alcune linee guida utili per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- la gestione degli animali durante il soccorso tecnico urgente e nelle aree interdette;
- il ricongiungimento degli animali da compagnia dispersi con i proprietari;
- la continuità o ripristino dell’assistenza veterinaria nelle aree colpite;
- la tutela degli animali da allevamento, soprattutto se le strutture sono danneggiate;
- l'assistenza agli animali da compagnia, sia durante l’evacuazione sia nelle aree di accoglienza;
- la gestione degli animali vaganti e delle colonie feline;
- la raccolta e lo smaltimento degli animali morti
Il documento individua inoltre i vari livelli di coordinamento territoriale – comunale, provinciale, regionale e nazionale – e definisce il ruolo dei servizi veterinari, delle amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni per la protezione animale.
L’allegato 2 individua le azioni di pianificazione necessarie a garantire il soccorso e l’assistenza agli animali in caso di emergenza.
Per ogni obiettivo operativo, descritto nell'allegato 1, vengono indicati nel dettaglio:
- il livello di pianificazione (regionale o comunale);
- le azioni da realizzare;
- gli enti responsabili;
- gli enti che concorrono alle attività.
Nello specifico, le azioni riguardano il censimento delle strutture che ospitano animali e la verifica dei relativi piani di evacuazione, la preparazione delle risorse operative, la definizione di protocolli tra istituzioni, servizi veterinari, volontariato e associazioni, ma anche l'informazione preventiva alla popolazione sulle modalità di evacuazione con animali al seguito.
Tra le indicazioni previste in questa fase rientrano anche la pianificazione della gestione degli animali nelle operazioni di soccorso, la predisposizione di strumenti per il ricongiungimento degli animali dispersi con i proprietari e l’organizzazione dell’assistenza veterinaria. Inoltre, devono essere predisposte azioni specifiche per la tutela degli animali da allevamento, ma anche la gestione degli animali al seguito della popolazione evacuata e l’organizzazione di spazi dedicati nelle aree di accoglienza.
Infine, il documento definisce anche le attività utili alla gestione degli animali vaganti e delle colonie feline, come l'individuazione di strutture alternative di ricovero, e il censimento degli impianti e dei mezzi autorizzati alla raccolta e smaltimento degli animali morti.
L’allegato 3 definisce le attività operative necessarie a garantire il soccorso e l’assistenza agli animali in emergenza.
In questa fase, le azioni si concentrano sulla gestione degli animali recuperati durante le operazioni di soccorso tecnico urgente (SAR), sulla continuità o ripristino dell’assistenza veterinaria nelle zone interessate, ma anche sull'applicazione delle procedure per il ricongiungimento degli animali da compagnia con i proprietari.
Il documento definisce inoltre le attività per la tutela degli animali da allevamento, comprese le operazioni di recupero, l'individuazione o la realizzazione di strutture temporanee di ricovero e il trasporto in caso di evacuazione.
Ulteriori indicazioni riguardano il censimento e la gestione degli animali al seguito della popolazione evacuata, la predisposizione di aree dedicate nelle strutture di accoglienza e l'eventuale presenza di assistenza veterinaria.
Sono infine disciplinate le procedure per la gestione degli animali vaganti e delle colonie feline, il coordinamento delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento degli animali morti, nonché l'informazione alla popolazione e alle categorie interessate.