{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-it-jsx","path":"/it/pagina-base/rischio-grandi-dighe-e-test-it-alert-1/","result":{"data":{"node":{"title":"Rischio grandi dighe e test IT-alert","field_titolo_esteso":"Rischio grandi dighe e test IT-alert","field_data":"2026-06-19T16:52:52+02:00","drupal_internal__nid":900019373,"field_id_contenuto_originale":900019374,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"fields":{"slug":"/pagina-base/rischio-grandi-dighe-e-test-it-alert-1/"},"field_link_esterni":[],"body":{"processed":"<p>Nell'ambito dell’esercitazione EXE PO 2026, che simula una piena del fiume Po nei territori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, sono previsti specifici scenari operativi relativi anche al <a href=\"https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/grandi-dighe/\" target=\"_blank\" title=\"Rischio grandi dighe\">rischio grandi dighe</a>. In particolare, sono testate:</p>\n<ul><li> le procedure e i flussi informativi specifici per le diverse fasi di allerta previste per il rischio grandi dighe;</li>\n<li>due scenari relativi alla configurazione di maggiore allerta, cioè la fase di “collasso”, con il conseguente invio del messaggio di test IT-alert.</li>\n</ul><p>Le attività esercitative consentono di verificare il coordinamento tra i soggetti coinvolti, l'efficacia delle procedure previste dai Documenti di Protezione Civile e dai Piani di Emergenza Diga, nonché le modalità di attivazione di IT-alert.</p>\n<p>L'esercitazione rappresenta inoltre un'importante occasione per valutare la capacità di risposta nella gestione di scenari complessi connessi al rischio grandi dighe, oltre che un’opportunità di formazione per operatori, tecnici e volontari di protezione civile. </p>\n<p>Con l’invio del messaggio IT-alert, inoltre, l’attività si rivela estremamente utile anche per sensibilizzare ulteriormente la popolazione residente nelle aree limitrofe al fiume Po e, più a livello tecnico, verificare che in caso di un’emergenza reale le celle telefoniche presenti nell’area interessata garantiscano la copertura necessaria.</p>\n"},"field_tabella":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/pagina-base/rischio-grandi-dighe-e-test-it-alert-2/"}},"field_box_social":null,"field_accordion":[{"field_titolo":"Scenario esercitativo di allertamento per il rischio grandi dighe","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"<p>L'attività esercitativa nell’ambito di EXE PO 2026 interessa le seguenti grandi dighe: la diga di Rochemolles, nel comune di Bardonecchia (TO), la diga di Camandona, nel comune di Camandona (BI), la diga di Porto della Torre, situata tra i comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO), la diga di Salionze situata tra i Comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio (MN) e la diga di Isola Serafini nel Comune di Monticelli d’Ongina (PC) lungo l’asta del Fiume Po.</p>\n<p>Lo scenario previsto per le dighe simula un progressivo peggioramento delle condizioni meteo-idrologiche e il conseguente passaggio attraverso tre (delle quattro) fasi di allerta previste per il rischio grandi dighe (preallerta, vigilanza rinforzata/allerta e pericolo). Solo per due dighe, quella di Porto della Torre e di Salionze, si testa anche il passaggio alla quarta fase, quella di “collasso”, con lo scopo principale di verificare l’invio del messaggio di test IT-alert.  </p>\n<p>L'evoluzione dello scenario consente di attuare le procedure previste dai Documenti di Protezione Civile delle dighe e dai Piani di Emergenza Diga, verificando il corretto funzionamento delle comunicazioni tra gestori, Regione, Prefetture, Province, Comuni, DG Dighe e strutture operative di protezione civile</p>\n","value":"<p>L'attività esercitativa nell’ambito di EXE PO 2026 interessa le seguenti grandi dighe: la diga di Rochemolles, nel comune di Bardonecchia (TO), la diga di Camandona, nel comune di Camandona (BI), la diga di Porto della Torre, situata tra i comuni di Somma Lombardo (VA) e Varallo Pombia (NO), la diga di Salionze situata tra i Comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio (MN) e la diga di Isola Serafini nel Comune di Monticelli d’Ongina (PC) lungo l’asta del Fiume Po.</p>\r\n\r\n<p>Lo scenario previsto per le dighe simula un progressivo peggioramento delle condizioni meteo-idrologiche e il conseguente passaggio attraverso tre (delle quattro) fasi di allerta previste per il rischio grandi dighe (preallerta, vigilanza rinforzata/allerta e pericolo). Solo per due dighe, quella di Porto della Torre e di Salionze, si testa anche il passaggio alla quarta fase, quella di “collasso”, con lo scopo principale di verificare l’invio del messaggio di test IT-alert. &nbsp;</p>\r\n\r\n<p>L'evoluzione dello scenario consente di attuare le procedure previste dai Documenti di Protezione Civile delle dighe e dai Piani di Emergenza Diga, verificando il corretto funzionamento delle comunicazioni tra gestori, Regione, Prefetture, Province, Comuni, DG Dighe e strutture operative di protezione civile</p>\r\n"},"relationships":{"field_immagine":null,"field_video":null,"field_link_interni":[]},"drupal_internal__id":23819},{"field_titolo":"Scenario esercitativo IT-alert","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"<p>Nei giorni 25 e 26 giugno 2026 sono effettuati due test del sistema di allarme pubblico IT-alert relativi allo scenario di collasso di una grande diga. Questi test rientrano nelle attività periodiche di esercitazione del sistema IT-alert e sono fondamentali per verificarne l’efficacia in condizioni operative reali. Consentono di valutare la copertura delle celle telefoniche e la tempestività dello stesso sistema di allarme.</p>\n<p>Il 25 giugno 2026 alle ore 15:30 il test IT-alert coinvolge la diga di Porto della Torre, che interessa i comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo.</p>\n<p>Il giorno successivo, 26 giugno 2026 alle ore 14:00, il test riguarda invece la diga di Salionze, che coinvolge i comuni di Valeggio sul Mincio, Mantova, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Goito e Marmirolo.</p>\n","value":"<p>Nei giorni 25 e 26 giugno 2026 sono effettuati due test del sistema di allarme pubblico IT-alert relativi allo scenario di collasso di una grande diga. 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Consentono di valutare la copertura delle celle telefoniche e la tempestività dello stesso sistema di allarme.</p>\r\n\r\n<p>Il 25 giugno 2026 alle ore 15:30 il test IT-alert coinvolge la diga di Porto della Torre, che interessa i comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo.</p>\r\n\r\n<p>Il giorno successivo, 26 giugno 2026 alle ore 14:00, il test riguarda invece la diga di Salionze, che coinvolge i comuni di Valeggio sul Mincio, Mantova, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Goito e Marmirolo.</p>\r\n"},"relationships":{"field_immagine":null,"field_video":null,"field_link_interni":[]},"drupal_internal__id":23820},{"field_titolo":"I messaggi IT-alert in esercitazione e in caso di emergenza","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"<p>Durante l’esercitazione la popolazione interessata riceve un messaggio di test con questo contenuto:</p>\n<ul><li>TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su <a href=\"http://www.it-alert.gov.it\">www.it-alert.gov.it</a> TEST TEST</li>\n</ul><p>In caso di reale pericolo per il collasso di una grande diga, invece, la popolazione interessata riceverebbe questo messaggio:</p>\n<ul><li>Allarme Protezione Civile GG/MM/AA ore 00:00 – COLLASSO DIGA XYZ nel Comune di XYZ (PROVINCIA): possibile alluvione improvvisa. ALLONTANATI DAI CORSI D’ACQUA e raggiungi zone elevate. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità.</li>\n</ul>","value":"<p>Durante l’esercitazione la popolazione interessata riceve un messaggio di test con questo contenuto:</p>\r\n\r\n<ul>\r\n\t<li>TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. 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In Italia attualmente <strong>sono oltre 500 le grandi dighe</strong>, ossia opere che hanno un’altezza superiore a 15 metri o che sono in grado di trattenere un volume di acqua superiore a un 1 milione di metri cubi (ad esempio la diga Cantoniera in Provincia di Oristano). Esistono inoltre migliaia di dighe minori.</p>\n<p><strong>A cosa servono.</strong> Le dighe sono strategiche per la gestione e l’<strong>uso sostenibile delle risorse idriche</strong>: in Italia, infatti, sono utilizzate prevalentemente per la produzione di energia idroelettrica, per l’irrigazione di terreni agricoli e come riserve di acqua potabile.</p>\n<p>Svolgono inoltre un’altra importante funzione: accumulano acqua durante le piogge per poi rilasciarla gradualmente nel tempo, così da <strong>controllare i livelli dei fiumi</strong>, limitando le inondazioni a valle.</p>\n<p>Le dighe stanno assumendo sempre più importanza, dal momento che, a causa dei <strong>cambiamenti climatici</strong>, si alternano con maggiore frequenza periodi di siccità a fenomeni di precipitazioni intense.</p>\n<p><strong>Gestione e vigilanza</strong>. I gestori delle grandi dighe italiane sono soggetti pubblici o privati che ne hanno ottenuto la concessione d’uso da Regioni e Province Autonome.</p>\n<p>Per la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, le grandi dighe sono soggette alla vigilanza dello Stato attraverso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (DG Dighe) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).</p>\n<p><em>Fonte foto: Sito web Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche</em></p>\n","value":"<p>Una diga è un’opera idraulica di sbarramento di un corso d’acqua che, bloccandone il percorso naturale, crea un lago artificiale. In Italia attualmente&nbsp;<strong>sono oltre 500 le grandi dighe</strong>, ossia opere che hanno un’altezza superiore a 15 metri o che sono in grado di trattenere un volume di acqua superiore a un 1 milione di metri cubi (ad esempio la diga Cantoniera in Provincia di Oristano). Esistono inoltre migliaia di dighe minori.</p>\r\n\r\n<p><strong>A cosa servono.</strong>&nbsp;Le dighe sono strategiche per la gestione e l’<strong>uso sostenibile delle risorse idriche</strong>: in Italia, infatti, sono utilizzate prevalentemente per la produzione di energia idroelettrica, per l’irrigazione di terreni agricoli e come riserve di acqua potabile.</p>\r\n\r\n<p>Svolgono inoltre un’altra importante funzione: accumulano acqua durante le piogge per poi rilasciarla gradualmente nel tempo, così da&nbsp;<strong>controllare i livelli dei fiumi</strong>, limitando le inondazioni a valle.</p>\r\n\r\n<p>Le dighe stanno assumendo sempre più importanza, dal momento che, a causa dei&nbsp;<strong>cambiamenti climatici</strong>, si alternano con maggiore frequenza periodi di siccità a fenomeni di precipitazioni intense.</p>\r\n\r\n<p><strong>Gestione e vigilanza</strong>. 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<br /> Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il<br /> «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle<br /> regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli 107 e<br /> 108; <br /> Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante<br /> «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle<br /> strutture preposte alle attivita' di Protezione civile e per<br /> migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;<br /> ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente del<br /> Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la<br /> predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di<br /> previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di<br /> soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di<br /> emergenza; <br /> Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; <br /> Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119; <br /> Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in<br /> particolare, l'art. 43; <br /> Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed, in<br /> particolare, gli articoli 1 e 2; <br /> Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, concernente<br /> l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed<br /> alla gestione dei rischi di alluvioni; <br /> Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27<br /> febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente<br /> gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale<br /> del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio<br /> idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione civile», pubblicata<br /> nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11<br /> marzo 2004; <br /> Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3<br /> dicembre 2008, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione<br /> dell'emergenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio<br /> 2009, n. 36; <br /> Visto il decreto del Direttore generale per le dighe e le<br /> infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle<br /> infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2013; <br /> Tenuto conto che la presente direttiva si applica alle dighe aventi<br /> le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8<br /> agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21<br /> ottobre 1994, n. 584, e che costituisce atto di indirizzo e<br /> coordinamento per i provvedimenti che le regioni e le province<br /> autonome intendessero adottare per le dighe di cui all'art. 89, comma<br /> 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998; <br /> Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; <br /> Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 15 maggio<br /> 2014; </p>\n<p> E m a n a </p>\n<p> i seguenti indirizzi operativi inerenti l'attivita' di Protezione<br /> civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. <br /> 1. Finalita'. <br /> La presente direttiva, emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del<br /> decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca indirizzi<br /> operativi relativi all'attivita' di Protezione civile nell'ambito dei<br /> bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite<br /> dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito,<br /> con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Inoltre<br /> costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che<br /> le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle<br /> sopracitate. <br /> Tenuto conto della revisione dei criteri di allerta ai sensi<br /> dell'art. 43, comma 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,<br /> convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,<br /> il presente atto intende: <br /> stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le<br /> finalita' di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio<br /> idraulico a valle; <br /> definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi<br /> di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi<br /> rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di Protezione<br /> civile; <br /> stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti<br /> coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle<br /> azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il<br /> contrasto del rischio idraulico a valle; <br /> individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla<br /> predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni<br /> di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena<br /> originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico<br /> collasso dello sbarramento. <br /> Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze<br /> riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di<br /> attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte<br /> salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del<br /> Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle<br /> relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome<br /> provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli statuti<br /> di autonomia. <br /> 2. Il Documento di Protezione civile. <br /> 2.1. Aspetti generali e procedurali. - Il «Documento di Protezione<br /> civile» stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di cui alla<br /> presente direttiva, le specifiche condizioni per l'attivazione del<br /> sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure<br /> tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in<br /> atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti<br /> ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio<br /> diga») e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con<br /> portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda<br /> di piena e rischio di esondazione («rischio idraulico a valle»). <br /> Il Documento di Protezione civile, unitamente agli studi sulla<br /> propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli<br /> organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art.<br /> 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica<br /> n. 85/1991), costituisce altresi' il quadro di riferimento per la<br /> redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4,<br /> relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti<br /> derivanti dalla presenza della diga. <br /> Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti<br /> informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di<br /> condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga: <br /> a) localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristiche<br /> dimensionali ed utilizzazione della diga; <br /> b) superficie del bacino idrografico direttamente sotteso e<br /> allacciato; <br /> c) quota massima di regolazione e di massimo invaso ed eventuale<br /> quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione; <br /> d) eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza. A tale<br /> riguardo, in sede di provvedimento di limitazione d'invaso, la<br /> Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed<br /> elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di<br /> seguito DGDighe) o l'Ufficio tecnico per le dighe competente per<br /> territorio (di seguito UTD) stabiliscono la quota autorizzata (quota<br /> limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione del Documento<br /> di Protezione civile e in funzione del prevedibile periodo di vigenza<br /> della limitazione, la «quota limitata raggiungibile in via<br /> straordinaria in caso di piena». Ai medesimi fini, analoga<br /> differenziazione e' effettuata per i serbatoi in invaso sperimentale,<br /> stabilendosi per essi la quota autorizzata (quota sperimentale di<br /> regolazione) e la «quota sperimentale raggiungibile in via<br /> straordinaria in caso di piena» (da definirsi tenuto anche conto<br /> della regolarita' del comportamento dell'impianto nel corso degli<br /> invasi sperimentali). La «quota massima raggiungibile in via<br /> straordinaria in caso di piena» e' altresi' stabilita anche per i<br /> serbatoi fuori esercizio temporaneo o in costruzione; <br /> e) volume di laminazione proprio del serbatoio, ossia quello<br /> compreso tra la quota massima di regolazione e la quota di massimo<br /> invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in caso di<br /> piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato); <br /> f) eventuali peculiarita' costruttive o di esercizio aventi rilievo<br /> ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile; <br /> g) presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione<br /> dei rispettivi volumi di invaso e di laminazione (invasi che possono<br /> avere influenza o essere influenzati dall'invaso cui si riferisce il<br /> Documento di Protezione civile); <br /> h) elenco delle regioni e delle province i cui territori sono<br /> interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di<br /> apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento,<br /> come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24,<br /> comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n.<br /> 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M.<br /> DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; <br /> i) elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di<br /> allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad<br /> ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli<br /> studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera e) del<br /> decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le<br /> raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o<br /> previgenti disposizioni tecniche; individuazione nell'ambito di tale<br /> elenco dei comuni che per posizione rispetto all'invaso e per le<br /> caratteristiche delle aree alluvionate necessitano di ricevere le<br /> comunicazioni di cui al punto 2.3.4; <br /> j) denominazione degli uffici e delle autorita' competenti per<br /> l'applicazione del Documento di Protezione civile e indicazione dei<br /> tempi e dei modi con cui il gestore informa i medesimi circa<br /> l'attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla diga, i<br /> livelli d'invaso e le manovre degli scarichi, secondo quanto<br /> stabilito ai punti 2.3 e 2.5; <br /> k) indicazione dei modi con cui il gestore riceve, secondo le<br /> procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticita'<br /> idrogeologica e idraulica. <br /> Ai fini dell'obiettivo di riduzione e gestione del rischio<br /> idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve<br /> altresi' contenere: <br /> l) i riferimenti al piano di laminazione di cui alla direttiva<br /> P.C.M. 27 febbraio 2004, ove previsto ed adottato, e/o ad altri<br /> provvedimenti disposti dall'autorita' competente per la riduzione del<br /> rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione statici:<br /> quote di limitazione dell'invaso, relativo periodo di vigenza e<br /> volume di laminazione conferito al serbatoio; nel caso di piano di<br /> laminazione dinamico: sintetica descrizione della procedure<br /> stabilite); <br /> m) le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla<br /> quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo a<br /> valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza<br /> idraulica (di seguito denominata QAmax) di cui al punto B) della<br /> circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre<br /> 1995, n. DSTN/2/22806; <br /> n) i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» Qmin e<br /> delle soglie incrementali ?Q di cui al successivo punto 2.4; <br /> o) in assenza di piano di laminazione o di altri provvedimenti<br /> adottati dalle autorita' competenti, la prescrizione generale che le<br /> manovre degli organi di scarico siano svolte adottando ogni cautela<br /> al fine di determinare un incremento graduale delle portate<br /> scaricate, contenendone al massimo l'entita', che, a partire dalla<br /> fase di preallerta per «rischio diga» e in condizione di piena, non<br /> deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente<br /> al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve<br /> superare quella massima scaricata nella fase crescente. Per le<br /> paratoie ad apertura automatica, le cautele sulla gradualita' di<br /> apertura devono essere garantite attraverso l'adozione di dispositivi<br /> e controlli idonei ad evitare aperture repentine con significative<br /> differenze tra incremento della portata in ingresso al serbatoio ed<br /> incremento della portata scaricata; <br /> p) l'indicazione espressa di prevalenza, sulle prescrizioni<br /> generali di cui al punto precedente, delle disposizioni del piano di<br /> laminazione, ove adottato, o di differenti disposizioni emanate dalle<br /> autorita' competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena<br /> significativi, la Protezione civile regionale, ovvero l'Unita' di<br /> comando e controllo di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 e<br /> successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «UCC») qualora<br /> istituita, sentito il gestore, puo' disporre manovre degli organi di<br /> scarico allo scopo di creare le condizioni per una migliore<br /> regolazione dei deflussi in relazione ad eventi alluvionali previsti<br /> o in atto. Delle predette disposizioni viene data comunicazione<br /> all'UTD, al prefetto, anche per le successive comunicazioni ai<br /> prefetti delle province a valle, nonche' alle protezioni civili delle<br /> regioni a valle. <br /> Ferme restando le disposizioni del foglio di condizioni per<br /> l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 24, comma 3, lettera<br /> g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 (di<br /> seguito «FCEM»), per ciascuna fase di allerta il Documento di<br /> Protezione civile stabilisce, altresi', gli obblighi particolari a<br /> carico del gestore e le comunicazioni e gli avvisi da diramare e/o<br /> ricevere. Il gestore deve garantire una organizzazione idonea ad<br /> assicurare, anche in caso di allertamento od emergenza il rispetto<br /> degli obblighi e l'espletamento dei compiti assegnati al gestore<br /> medesimo e all'ingegnere designato responsabile della sicurezza (art.<br /> 4, comma 7, decreto-legge n. 507/1994 convertito, con modificazioni,<br /> dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e dalla<br /> presente direttiva. A tal fine gli incarichi di ingegnere<br /> responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti per piu' dighe a<br /> medesimi soggetti, devono risultare compatibili con l'espletamento<br /> dei compiti in materia di sicurezza delle opere e dell'esercizio<br /> dell'impianto, con la presenza presso ciascuna diga di uno dei due<br /> soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di<br /> evento e alle fasi di allerta. <br /> Il Documento di Protezione civile e' predisposto dall'UTD, con il<br /> concorso dell'autorita' idraulica competente per l'alveo di valle,<br /> della Protezione civile regionale, nonche' del gestore, ed e'<br /> approvato dal prefetto competente per il territorio in cui ricade la<br /> diga. <br /> Il prefetto notifica il Documento di Protezione civile approvato al<br /> gestore e ne trasmette copia all'UTD, all'autorita' idraulica, alla<br /> Protezione civile regionale, al centro funzionale decentrato, alla<br /> provincia, al comune nel cui territorio e' ubicata la diga ed a<br /> quelli dell'elenco di cui alla precedente lettera i) nel territorio<br /> di competenza, nonche' al Dipartimento della protezione civile e al<br /> Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del<br /> soccorso pubblico e della difesa civile. <br /> Per le dighe il cui alveo a valle, interessato dagli scenari di cui<br /> al Documento di Protezione civile, si estenda nei territori di piu'<br /> province o regioni, il prefetto provvede alla notifica del Documento<br /> di Protezione civile ai prefetti delle altre province eventualmente<br /> interessate, per gli analoghi adempimenti nei confronti di province e<br /> comuni; la Protezione civile regionale competente per il territorio<br /> in cui ricade la diga provvedera' alla suddetta notifica nei<br /> confronti delle altre protezioni civili regionali coinvolte. <br /> Alle comunicazioni di cui alla presente direttiva nei confronti<br /> dell'UCC, qualora la stessa sia istituita, provvede la Protezione<br /> civile della regione nel cui territorio e' ubicata la diga. <br /> La regione provvede alla diramazione ai gestori degli avvisi di<br /> criticita', di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004, emanati dal centro<br /> funzionale di riferimento, secondo proprie procedure. <br /> La DGDighe e gli UTD collaborano con i prefetti, con le protezioni<br /> civili regionali, con i centri funzionali decentrati, e con il<br /> Dipartimento della protezione civile, fornendo il supporto tecnico<br /> specialistico per ciascuna delle fasi di allerta, per i conseguenti<br /> interventi di Protezione civile e per gli atti di pianificazione, a<br /> salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi<br /> che coinvolgano grandi dighe. <br /> Di seguito si definiscono le fasi di allerta per i due casi di<br /> «rischio diga» e «rischio idraulico a valle», fatta salva la<br /> possibilita' di procedere ad ulteriori specificazioni delle fasi<br /> sulla base di: <br /> piano di laminazione di cui alla direttiva 27 febbraio 2004 e<br /> successive modificazioni ed integrazioni, ove previsto e adottato per<br /> l'invaso; <br /> specifiche procedure di allertamento per rischio idraulico adottate<br /> per il territorio a valle della diga; <br /> testati modelli idrometeorologici del bacino; <br /> misure ottenute con idonea strumentazione di monitoraggio e di<br /> modelli, assentiti dalla DGDighe, relativi al comportamento<br /> strutturale e geotecnico dello sbarramento, dei terreni o ammassi<br /> rocciosi di fondazione e delle sponde del serbatoio. <br /> 2.2. Definizione delle fasi di allerta relative alla sicurezza<br /> delle dighe («rischio diga»). - Per ciascun impianto di ritenuta, le<br /> condizioni per l'attivazione, da parte del gestore, delle fasi di<br /> allerta sono differenziate in relazione agli eventi temuti ed allo<br /> stato della diga (in esercizio normale, limitato o sperimentale,<br /> fuori esercizio, in costruzione). <br /> In particolare, ai fini della gestione in termini di procedure di<br /> Protezione civile di eventi di rilievo per la sicurezza dello<br /> sbarramento e dell'invaso (c.d. «rischio diga»), sono definite fasi<br /> di «Preallerta», «Vigilanza rinforzata», «Pericolo» e «Collasso». <br /> 2.2.1. Preallerta. - A partire da condizioni di vigilanza<br /> ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticita' da parte<br /> del centro funzionale decentrato o comunque in tutti i casi che il<br /> gestore, sulla base di proprie valutazioni, riterra' significativi<br /> per caratteristiche del bacino idrografico e per stato dell'invaso,<br /> si verifica una fase di «preallerta», nei seguenti casi: <br /> I. per i serbatoi in esercizio normale, quando l'invaso superi la<br /> quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota di massimo<br /> invaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di<br /> regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima<br /> di regolazione, si renda necessaria l'apertura volontaria od<br /> automatica degli scarichi presidiati da paratoie; <br /> II. per i serbatoi in esercizio limitato o sperimentale, quando<br /> l'invaso superi la quota autorizzata o comunque quando, per evitare o<br /> contenere il superamento della quota autorizzata, si renda necessaria<br /> l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da<br /> paratoie; <br /> III. per i serbatoi in costruzione (con sbarramento gia' realizzato<br /> o in corso di realizzazione e configurazione delle opere tali da<br /> comportare la formazione di invaso ovvero in presenza di avandiga) e<br /> per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per motivi di sicurezza),<br /> quando sia raggiunta una prefissata soglia di preallerta in termini<br /> di livello di invaso o di portata in deflusso dalle opere di<br /> deviazione provvisoria o dagli scarichi. <br /> Il Documento di Protezione civile puo' stabilire, per particolari<br /> tipologie di sbarramenti, una soglia di portata al sotto della quale<br /> non si attiva la fase di preallerta. <br /> Il gestore attiva, altresi', una fase di preallerta in caso di<br /> sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto<br /> nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessita' di<br /> effettuazione degli specifici controlli secondo la procedura<br /> stabilita dai FFCEM o, in via generale, dalla DGDighe. <br /> 2.2.2. Vigilanza rinforzata. - Il gestore attiva la fase di<br /> «vigilanza rinforzata» nei seguenti casi: <br /> quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta<br /> facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti<br /> dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere<br /> complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di<br /> significativi malfunzionamenti degli organi di scarico; <br /> in caso di sisma, allorche' i controlli attivati in fase di<br /> preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto<br /> precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino<br /> pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione<br /> delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della<br /> stabilita' delle opere o delle sponde; <br /> per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa<br /> militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine<br /> pubblico o di difesa civile; <br /> al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in<br /> progetto per l'esercizio delle opere di ritenuta, in occasioni di<br /> apporti idrici che facciano temere o presumere: <br /> I. nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di<br /> massimo invaso, quale indicata nel FCEM; <br /> II. nei serbatoi in invaso limitato o sperimentale, il superamento<br /> della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di<br /> piena; <br /> III. per i serbatoi in costruzione e per i serbatoi fuori esercizio<br /> temporaneo (per i quali ricorrano le condizioni indicate per la fase<br /> di preallerta), il superamento della quota massima raggiungibile in<br /> via straordinaria in caso di piena; <br /> in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine<br /> antropica, aventi co;seguenze, anche potenziali, sulla sicurezza<br /> della diga. <br /> Al fine di definire con criteri di maggiore oggettivita'<br /> l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo<br /> scenario temuto, il Documento di Protezione civile puo' individuare<br /> nel superamento di un prefissato valore di livello di invaso e/o<br /> della portata complessivamente scaricata e derivata la soglia di<br /> attivazione dei casi I, II e III. In linea generale e per i serbatoi<br /> in esercizio normale, detto valore di soglia puo' essere assunto<br /> coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di<br /> quella di massima piena indicata nel FCEM o, in alternativa, con il<br /> raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota piu'<br /> elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di<br /> progetto in condizioni di massimo invaso. <br /> 2.2.3. Pericolo. - Il gestore attiva la fase di «pericolo» nei<br /> seguenti casi: <br /> quando il livello d'acqua nel serbatoio superi le quote indicate al<br /> precedente paragrafo 2.2.2 («Vigilanza rinforzata»), punti I, II,<br /> III; <br /> in caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o<br /> di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi<br /> comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti<br /> dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la<br /> compromissione della tenuta idraulica o della stabilita' delle opere<br /> stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione<br /> dei livelli di invaso; <br /> quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito<br /> di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur<br /> allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere,<br /> anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione<br /> delle funzioni di cui al punto precedente; <br /> in caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso,<br /> ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a<br /> formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso. <br /> 2.2.4. Collasso. - Il gestore dichiara la fase di «collasso» al<br /> manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di<br /> danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino<br /> il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad<br /> ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di<br /> perdite di vite umane o di ingenti danni. <br /> La fase di collasso puo' essere dichiarata anche per fenomeni che<br /> riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta,<br /> ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne<br /> da' specificazione nella comunicazione di attivazione. <br /> 2.3. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di allerta per<br /> «rischio diga». - L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto<br /> 2.2 e' annotata sul registro della diga di cui al FCEM e comporta, da<br /> parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito<br /> indicate in linea generale. <br /> 2.3.1. Preallerta. - Nella fase di preallerta conseguente ad<br /> afflussi idrici al serbatoio, il gestore provvede ad informarsi<br /> tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi<br /> della situazione idrometeorologica in atto. <br /> Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si<br /> preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore<br /> si predispone, in termini organizzativi a gestire le eventuali<br /> successive fasi di allerta e comunica alla Protezione civile<br /> regionale, all'autorita' idraulica ed all'UTD competenti per il<br /> territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso,<br /> l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse<br /> necessaria e la portata che si prevede di scaricare. <br /> Il Documento di Protezione civile puo' stabilire una soglia di<br /> portata scaricata al di sotto della quale non e' previsto l'obbligo<br /> della comunicazione di cui sopra. <br /> Nella fase di preallerta conseguente a sisma, il gestore avvia con<br /> immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal FCEM, o<br /> disposta in via generale dalla DGDighe, e ne comunica gli esiti alla<br /> DGDighe/UTD sulla base delle valutazioni tecniche dell'ingegnere<br /> responsabile. In ogni caso l'ingegnere responsabile, nelle more della<br /> conclusione della procedura citata, comunica con immediatezza alla<br /> DGDighe/UTD l'assenza di anomalie o di danni immediatamente<br /> rilevabili o, se del caso, attiva le fasi successive. La DGDighe/UTD<br /> danno comunicazione degli esiti dei controlli al Dipartimento della<br /> protezione civile, alla Protezione civile regionale e alla<br /> prefettura-UTG. <br /> 2.3.2. Vigilanza rinforzata. - Al verificarsi della fase di<br /> vigilanza rinforzata, il gestore avvisa tempestivamente<br /> dell'attivazione della fase la DGDighe/UTD, il prefetto (che ove<br /> necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la<br /> Protezione civile regionale, nonche' l'autorita' idraulica,<br /> comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in<br /> atto e la loro prevedibile evoluzione. <br /> Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata per<br /> sisma, il gestore estende la comunicazione di cui sopra al<br /> Dipartimento della protezione civile, informando sull'entita' dei<br /> danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui<br /> provvedimenti assunti. <br /> Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di: <br /> garantire il coordinamento delle operazioni e l'intervento<br /> dell'ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la diga<br /> ove necessario o comunque nei casi previsti dal Documento di<br /> Protezione civile; <br /> assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e<br /> permanente in loco di personale tecnico qualificato; <br /> in caso di evento di piena aprire gli scarichi quando necessario<br /> per non superare le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2,<br /> punti I, II, III; <br /> attuare gli altri provvedimenti necessari per controllare e<br /> contenere gli effetti dei fenomeni in atto; <br /> tenere informate le amministrazioni destinatarie della<br /> comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della<br /> situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli<br /> organi di scarico gia' effettuate e/o previste, l'andamento temporale<br /> delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la<br /> massima portata che si prevede di dover scaricare; <br /> comunicare il rientro della fase, che avviene al cessare delle<br /> condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di<br /> vigilanza ordinaria o di preallerta. <br /> La Protezione civile regionale garantisce l'informazione e il<br /> coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di<br /> piena» e provvede ad allertare, secondo le proprie procedure, gli<br /> enti locali del territorio regionale interessati dall'evento, ai fini<br /> dell'eventuale attivazione dei relativi piani di emergenza. <br /> Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso<br /> sin da questa fase, le azioni di coordinamento e informative,<br /> rispettivamente, con le prefetture-UTG e le regioni competenti per i<br /> territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni, previste<br /> dal successivo punto 2.3.3. <br /> Il gestore comunica il rientro della suddetta fase, che avviene al<br /> cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla<br /> vigilanza ordinaria. <br /> 2.3.3. Pericolo. - Al verificarsi della fase di pericolo, il<br /> gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza<br /> rinforzata, avvisa dell'attivazione della fase e mantiene<br /> costantemente informati la DGdighe/UTD, il prefetto (che ove<br /> necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la<br /> Protezione civile regionale, l'autorita' idraulica ed il Dipartimento<br /> della protezione civile circa l'evolversi della situazione e delle<br /> relative possibili conseguenze, e mette in atto tutti i provvedimenti<br /> necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; ha<br /> altresi' l'obbligo di garantire l'intervento presso la diga<br /> dell'ingegnere responsabile della sicurezza. <br /> La Protezione civile regionale allerta, secondo le proprie<br /> procedure, i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera i)<br /> del paragrafo 2.1 e gli enti locali del territorio regionale,<br /> interessati dall'evento ai fini dell'attivazione dei relativi piani<br /> di emergenza, e garantisce il coordinamento delle amministrazioni<br /> competenti per il «servizio di piena». <br /> Il prefetto, sentito l'UTD e d'intesa con la Protezione civile<br /> regionale, attua le procedure previste per questa fase dal piano di<br /> emergenza di cui al successivo punto 4 e informa, ove necessario, i<br /> prefetti competenti per i territori di valle potenzialmente<br /> interessati dai fenomeni. <br /> Per le dighe il cui alveo a valle, significativamente interessato<br /> dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda ai<br /> territori di piu' regioni, la Protezione civile regionale informa le<br /> protezioni civili delle regioni interessate a valle. <br /> Il gestore comunica il rientro della suddetta fase che avviene al<br /> cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla<br /> vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di vigilanza<br /> ordinaria. Al termine dell'evento il gestore e' tenuto a presentare<br /> all'UTD ed alla Protezione civile regionale una relazione a firma<br /> dell'ingegnere responsabile su quanto manifestatosi e sui<br /> provvedimenti adottati. <br /> 2.3.4. Collasso diga. - Al verificarsi della fase di collasso, il<br /> gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,<br /> provvede immediatamente ad informare il prefetto (che attiva il<br /> Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), la<br /> Protezione civile regionale, la DGDighe/UTD, i sindaci dei comuni<br /> individuati tra quelli presenti nell'elenco di cui alla lettera i)<br /> del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile ai<br /> fini dell'applicazione della presente fase, il Dipartimento della<br /> Protezione civile, nonche' i prefetti competenti per i territori di<br /> valle ove interessati dai fenomeni. <br /> Il prefetto della provincia in cui e' ubicata la diga assume,<br /> coordinandosi con il Presidente della regione, la direzione unitaria<br /> dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, ai sensi<br /> dell'art. 14, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed<br /> integrazioni, e in raccordo con la provincia, attua le procedure<br /> previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo<br /> punto 4, in coordinamento con la Protezione civile regionale, con i<br /> prefetti delle province di valle eventualmente interessate<br /> dall'evento e con il Dipartimento della protezione civile. <br /> Restano ferme le attribuzioni di legge in caso di eventi di cui<br /> all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225/1992 e successive<br /> modificazioni ed integrazioni. <br /> La Protezione civile regionale fornisce continui aggiornamenti alle<br /> protezioni civili delle altre regioni a valle della diga, che<br /> provvedono a dare immediata informazione ai prefetti e agli enti<br /> locali dei territori interessati, per l'attivazione delle misure<br /> previste dai relativi piani d'emergenza. <br /> 2.4. Definizione della fase di allerta relativa al rischio<br /> idraulico per i territori a valle delle dighe («rischio idraulico a<br /> valle»). - Ferme restando le cautele, le prescrizioni e le<br /> disposizioni di cui al punto 2.1, lettere n) e o), in generale, per<br /> ogni manovra degli organi di scarico che comporti fuoriuscite d'acqua<br /> di entita' tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica<br /> incolumita', il gestore deve darne comunicazione, con adeguato<br /> preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni di<br /> cui al punto 2.5. <br /> Ai fini della gestione degli scarichi dalla diga in termini di<br /> procedure di Protezione civile o servizio di piena (c.d. «rischio<br /> idraulico a valle»), sono definite una fase di preallerta e una fase<br /> di allerta, che comportano, per quanto applicabili, le stesse<br /> procedure previste rispettivamente per la fase di preallerta e per la<br /> fase di vigilanza rinforzata di cui a punti 2.3.1 e 2.3.2, come<br /> integrate al punto 2.5, finalizzate, in questo caso, al monitoraggio<br /> delle portate e della propagazione dell'onda di piena nel corso<br /> d'acqua a valle dell'invaso e, se del caso, all'attivazione dei piani<br /> di emergenza. <br /> In caso di adozione del piano di laminazione ai sensi della<br /> Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed<br /> integrazioni la definizione delle fasi di allerta relative al rischio<br /> idraulico per i territori a valle delle dighe e' stabilita nel piano<br /> di laminazione stesso, che integra il Documento di Protezione civile. <br /> In assenza di piano di laminazione, l'autorita' idraulica<br /> competente per il territorio di valle, con il supporto del centro<br /> funzionale decentrato, in coerenza con gli atti di pianificazione di<br /> bacino per rischio idraulico, convalida il valore, determinato dal<br /> gestore, della portata massima transitabile in alveo a valle dello<br /> sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica - QAmax e<br /> definisce un valore di portata Qmin quale «soglia di attenzione<br /> scarico diga», tenuto conto della QAmax e delle criticita' dell'alveo<br /> di valle. Tale portata Qmin costituisce indicatore dell'approssimarsi<br /> o manifestarsi di prefigurati scenari d'evento (quali ad esempio<br /> esondazioni localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici,<br /> presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.)<br /> ed e' determinato in base alle situazioni che potrebbero insistere<br /> sull'asta idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo<br /> conto dell'apporto, in termini di portata, generabile dal bacino<br /> imbrifero a valle della diga. In maniera analoga sono definite le<br /> soglie incrementali ?Q al raggiungimento delle quali il gestore e'<br /> tenuto ad ulteriori comunicazioni, secondo quanto stabilito nel<br /> paragrafo successivo. <br /> In funzione del bacino idrografico e sulla base delle<br /> caratteristiche della diga e dell'invaso, possono essere definiti<br /> piu' valori della soglia di attenzione della portata che<br /> corrispondono ad azioni diverse nell'ambito della stessa fase di<br /> allerta. <br /> Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli<br /> avvisi di criticita' idrogeologica e idraulica, secondo quanto<br /> indicato al punto 2.1, lettera j). In caso di evento di piena,<br /> previsto o in atto, il gestore provvede comunque ad informarsi<br /> tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi<br /> della situazione idrometeorologica. <br /> In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il gestore attiva<br /> una fase di «preallerta per rischio idraulico» in previsione o<br /> comunque all'inizio delle operazioni di scarico, se effettuate<br /> tramite apertura di paratoie a comando volontario o automatico,<br /> indipendentemente dal valore della portata. <br /> Il gestore attiva la fase di «allerta per rischio idraulico» quando<br /> le portate complessivamente scaricate dalla diga, inclusi gli<br /> scarichi a soglia libera e le portate turbinate (se rilevanti per<br /> entita' e luogo di restituzione), superano il valore Qmin. <br /> 2.5. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di preallerta e<br /> allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle<br /> dighe. - L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.4 e'<br /> annotata sul registro della diga e comporta, da parte del gestore<br /> della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea<br /> generale. <br /> Al verificarsi della fase di preallerta per rischio idraulico a<br /> valle, il gestore avvisa tempestivamente la Protezione civile<br /> regionale, l'autorita' idraulica e l'UTD dell'attivazione della fase<br /> e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l'ora<br /> presumibile dell'apertura degli scarichi e la portata che si prevede<br /> di scaricare o scaricata. <br /> Il Documento di Protezione civile puo' stabilire una soglia minima<br /> di portata al di sotto della quale non e' previsto l'obbligo della<br /> comunicazione di cui sopra. <br /> Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si<br /> preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore<br /> si predispone, in termini organizzativi, a gestire le eventuali<br /> successive fasi di allerta per «rischio idraulico a valle» e/o per<br /> «rischio diga» e comunica alla Protezione civile regionale,<br /> all'autorita' idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in<br /> cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso, delle portate<br /> scaricate e l'ora presumibile del raggiungimento della portata Qmin. <br /> Al verificarsi della fase di allerta per rischio idraulico a valle,<br /> il gestore avvisa dell'attivazione della fase l'autorita' idraulica<br /> competente per l'alveo a valle, la Protezione civile regionale, il<br /> prefetto, nonche' l'UTD, comunicando il superamento del valore Qmin<br /> e, successivamente, l'eventuale raggiungimento delle soglie<br /> incrementali ?Q unitamente alle informazioni previste per la fase<br /> precedente. In tale fase il gestore e' tenuto ad osservare, per<br /> quanto applicabili, gli obblighi previsti per la fase di vigilanza<br /> rinforzata per «rischio diga». <br /> In caso di definizione di piu' valori soglia, corrispondenti ad<br /> azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta, il Documento<br /> di Protezione civile specifica le ulteriori comunicazioni<br /> eventualmente necessarie. <br /> Le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni valutano le<br /> informazioni fornite dal gestore nell'ambito delle proprie procedure. <br /> La Protezione civile regionale, secondo le proprie procedure,<br /> garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni<br /> competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare le<br /> province ed i comuni dell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo<br /> 2.1 interessati dall'evento nel territorio regionale ai fini<br /> dell'eventuale attivazione dei piani di emergenza provinciali e<br /> comunali. Il prefetto vigilera', se del caso, sulla attivazione dei<br /> piani di emergenza a valle della diga stessa. <br /> Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso,<br /> le azioni di coordinamento con i prefetti e le regioni competenti per<br /> i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni. <br /> Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di cui al<br /> paragrafo 2.2 o comunque in caso di contemporaneita' tra le fasi per<br /> «rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga», si applicano<br /> le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate secondo il<br /> presente punto. <br /> Nel caso in cui la situazione non evolva verso condizioni di cui al<br /> paragrafo 2.2, il gestore comunica il rientro della fase, che avviene<br /> al cessare delle condizioni che l'hanno determinata. <br /> In assenza di evento di piena, previsto o in atto, secondo quanto<br /> previsto dai FCEM e dalla circolare della Presidenza del Consiglio<br /> dei ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 (lettera B), ultimo<br /> comma), il gestore e' tenuto a non superare, nel corso delle manovre<br /> degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio, la massima<br /> portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta<br /> nella fascia di pertinenza idraulica QAmax. <br /> Ai fini delle comunicazioni si applicano le procedure di cui ai<br /> punti precedenti; il Documento di Protezione civile stabilisce una<br /> soglia minima di portata al di sotto della quale non e' previsto<br /> l'obbligo di comunicazione. <br /> L'effettuazione di prove di scarico e deflusso dalle dighe, anche<br /> ricadenti in territorio transfrontaliero, necessarie per motivi di<br /> pubblico interesse (ad es.: per la verifica di tratti d'alveo critici<br /> a valle delle dighe stesse ovvero per la definizione di valori di<br /> soglia delle portate o per la taratura di modellistiche idrauliche o<br /> per prove di svaso od in generale ai fini pianificatori), e'<br /> autorizzata dal prefetto competente per il territorio interessato<br /> idraulicamente dalla prova, previo parere vincolante della regione,<br /> per gli aspetti di Protezione civile e ambientali, dell'autorita'<br /> idraulica e della DGDighe, che definiscono anche le misure di tutela<br /> necessarie. <br /> Per le esercitazioni di Protezione civile comportanti rilasci dalle<br /> dighe resta fermo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento<br /> della protezione civile DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. <br /> Restano altresi' fermi: <br /> le responsabilita' del gestore in merito alla legittimita' delle<br /> manovre degli scarichi; <br /> l'applicazione del Progetto di gestione dell'invaso alle manovre<br /> degli organi di scarico profondi da esso disciplinate in base<br /> all'art. 114, del decreto legislativo n. 152/2006 e relativa<br /> regolamentazione attuativa; restano escluse dalla disciplina del<br /> progetto di gestione le manovre indicate all'art. 7 del decreto<br /> ministeriale Ambiente 30 giugno 2004; <br /> gli obblighi per il gestore stabiliti dal FCEM riguardanti in<br /> particolare l'attivazione del dispositivo di segnalazione acustica e<br /> i cartelli monitori; <br /> l'obbligo per il gestore di preavviso nei confronti dell'autorita'<br /> idraulica circa l'effettuazione delle manovre di controllo previste<br /> dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.<br /> 1363/1959. <br /> 3. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati. <br /> Nel Documento di Protezione civile devono essere indicate le<br /> modalita' di comunicazione nelle diverse fasi di allerta, con<br /> preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di<br /> comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in<br /> allertamento o emergenza dei soggetti e delle amministrazioni<br /> coinvolti. <br /> A tal fine, i soggetti e le amministrazioni di seguito indicati<br /> sono tenuti a conservare apposita rubrica contenente il nominativo, i<br /> numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e gli<br /> indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni<br /> dell'elenco, dei quali deve essere sempre garantita la reperibilita'<br /> e la possibilita' di attivazione per l'intera durata delle fasi di<br /> allerta: <br /> gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto; <br /> prefetto; <br /> Protezione civile regionale; <br /> centro funzionale decentrato; <br /> autorita' idraulica competente/i per l'alveo di valle; <br /> Ufficio tecnico per le dighe del M.I.T.; <br /> Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed<br /> elettriche del M.I.T.; <br /> Dipartimento della protezione civile (sala situazioni Italia e<br /> centro funzionale centrale); <br /> sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera i)<br /> del paragrafo 2.1 ai fini delle comunicazioni di cui al punto 2.3.4. <br /> La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono le<br /> funzioni di raccordo, anche in termini di comunicazioni, con le<br /> province e con i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera<br /> i) del paragrafo 2.1 i cui territori sono interessati dagli scenari<br /> di rischio previsti dal Documento di Protezione civile anche ai fini<br /> dell'attivazione dei piani di emergenza nei casi da questi<br /> contemplati o comunque delle misure di salvaguardia della pubblica<br /> incolumita' che si rendessero necessarie in conseguenza del sistema<br /> di allertamento previsto dalla presente direttiva. Resta fermo che<br /> all'allertamento degli enti locali provvede la Protezione civile<br /> regionale, ad eccezione del caso previsto al punto 2.3.4 «Collasso»,<br /> per il quale immediata informativa ai sindaci dei comuni individuati<br /> nell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ed indicati nel<br /> Documento di Protezione civile e' garantita anche direttamente dal<br /> gestore. <br /> In caso di assetti particolari dei confini amministrativi a valle<br /> delle dighe, il Documento di Protezione civile specifica che alcuni<br /> degli allertamenti ordinariamente previsti «in serie», abbiano luogo<br /> in «parallelo» a carico del gestore (es. prefetture-UTG a valle in<br /> caso di alveo di valle delimitante il confine tra due province o in<br /> caso di confine provinciale poco a valle della diga). <br /> Ciascun soggetto sopra elencato e' tenuto a comunicare<br /> tempestivamente agli altri soggetti eventuali variazioni dei dati di<br /> reperibilita'. A tal fine la DGDighe promuove la costituzione di una<br /> rubrica informatizzata, consultabile e aggiornabile dai soggetti<br /> interessati, in modalita' telematica. <br /> Per le comunicazioni riguardati piu' uffici destinatari<br /> appartenenti alla stessa Amministrazione (es.: Protezione civile<br /> regione e CFD; DGDighe e UTD), e' opportuno che il Documento di<br /> Protezione civile unifichi, per quanto possibile, il recapito<br /> riferimento. <br /> Per una piu' rapida diffusione delle informazioni volte alla<br /> regolazione dei deflussi a valle delle dighe, i gestori devono<br /> adottare le misure necessarie affinche' i dati idrologici-idraulici<br /> (dati di monitoraggio del livello di invaso e delle portate<br /> scaricate) siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, a<br /> mezzo contatti telematici, alle protezioni civili regionali/CFD e<br /> alla DGDighe. <br /> La DGDighe promuove, altresi', sulla base degli studi e dei dati<br /> informativi che i gestori sono tenuti a presentare in applicazione<br /> della circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806,<br /> l'aggiornamento ove necessario, la digitalizzazione, nonche' la messa<br /> a disposizione anche telematica, alle amministrazioni deputate alla<br /> pianificazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree soggette<br /> ad allagamento in caso di piene artificiali connesse a manovre degli<br /> organi di scarico ed in conseguenza di ipotetico collasso dello<br /> sbarramento. <br /> 4. Pianificazione e gestione dell'emergenza. <br /> Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del<br /> decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,<br /> dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo con le<br /> prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva un<br /> piano di emergenza su base regionale (PED), per contrastare le<br /> situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di<br /> piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero<br /> dall'ipotetico collasso dello sbarramento. <br /> Nella predisposizione dei PED, collaborano con la regione e le<br /> prefetture-UTG, secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto<br /> dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione<br /> amministrativa i comuni di cui all'elenco della lettera i) del<br /> paragrafo 2.1 e le province. <br /> Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta<br /> pianificazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le<br /> attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di<br /> competenza. <br /> Nel caso l'onda di piena possa interessare i territori di altre<br /> regioni, e' la regione sul cui territorio e' ubicata la diga a<br /> fornire alle altre amministrazioni regionali interessate le<br /> informazioni necessarie alla predisposizione e approvazione dei PED<br /> nei territori di competenza. <br /> Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi<br /> dell'art. 108, del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di<br /> pianificazione d'emergenza degli enti locali, i PED devono<br /> considerare quanto previsto nei Documenti di Protezione civile di<br /> ciascuna diga e nei piani di laminazione, ove adottati, e devono<br /> riportare: <br /> gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate<br /> dall'onda di piena, originata sia da manovre degli organi di scarico<br /> sia dal collasso della diga; <br /> le strategie operative per fronteggiare una situazione di<br /> emergenza, mediante l'allertamento, l'allarme, le misure di<br /> salvaguardia anche preventive, l'assistenza ed il soccorso della<br /> popolazione; <br /> il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento<br /> con l'individuazione dei soggetti interessati per il raggiungimento<br /> di tale obiettivo e l'organizzazione dei centri operativi; prevede<br /> altresi' specifiche attivazioni organizzate in fasi operative<br /> connesse alle fasi di allerta - a loro volta correlate ai livelli di<br /> allertamento per rischio idraulico stabiliti dalle Direttive<br /> regionali - previste nei menzionati Documenti di Protezione civile. <br /> I PED e le procedure di raccordo tra i differenti ambiti<br /> provinciali e regionali sono parte integrante delle pianificazioni<br /> provinciali e, ove predisposta, della pianificazione regionale di<br /> Protezione civile, di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge n.<br /> 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012. <br /> I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di<br /> piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero<br /> dall'ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio<br /> piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi dell'art. 108<br /> del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 15 della legge n.<br /> 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, una sezione<br /> dedicata alle specifiche misure - organizzate per fasi di<br /> allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED - di<br /> allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso<br /> e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla<br /> propagazione della citata onda di piena. Tale attivita' si svolge con<br /> il supporto della prefettura-UTG, della provincia e della regione,<br /> sulla base dello specifico PED e degli indirizzi regionali. Nelle<br /> more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del<br /> piano di emergenza comunale o intercomunale. A tal fine gli enti<br /> competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti idrografici<br /> ed uffici tecnici per le dighe) forniscono ai comuni tutte le<br /> informazioni utili relativamente ai dati sulla pericolosita' e sul<br /> rischio per la definizione dello scenario di riferimento, anche in<br /> relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed ai piani di<br /> laminazione, ove adottati. Particolare cura dovra' essere posta<br /> relativamente alla previsione di adeguate iniziative di informazione<br /> alla popolazione sul rischio e sulle norme di comportamento da<br /> seguire prima, durante e dopo l'evento. <br /> Fatte salve le attribuzioni in termini di gestione dell'emergenza<br /> di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 15, comma 1 della legge n.<br /> 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di<br /> eventi che richiedano l'impiego di mezzi e risorse straordinarie ai<br /> sensi dell'art. 2, lettera c) della medesima legge n. 225/1992, e in<br /> particolare in caso di eventi emergenziali suscettibili di<br /> interessare il territorio di piu' regioni, il Dipartimento della<br /> Protezione civile e le regioni interessate attuano il modello<br /> organizzativo per l'intervento del livello nazionale a supporto e<br /> integrazione della risposta locale di Protezione civile, secondo<br /> quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei<br /> ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli «Indirizzi operativi per<br /> la gestione delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.<br /> 36 del 13 febbraio 2009. <br /> A tal fine, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione<br /> civile i PED predisposti per le dighe insistenti sul proprio<br /> territorio. <br /> I piani di emergenza realizzati devono essere verificati tramite<br /> periodiche esercitazioni di Protezione civile, secondo quanto<br /> previsto dalla «circolare riguardante la programmazione e<br /> l'organizzazione delle attivita' addestrative di Protezione civile»<br /> prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. <br /> Le disposizioni di cui al presente punto costituiscono altresi'<br /> riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle dighe<br /> di competenza regionale di cui all'art. 89 del decreto legislativo n.<br /> 112/1998. <br /> 5. Disposizioni transitorie e finali. <br /> La presente direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della<br /> Repubblica italiana, sostituisce la circolare della Presidenza del<br /> Consiglio dei ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integra<br /> altresi' le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del<br /> Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, e della<br /> direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004<br /> e successive modificazioni ed integrazioni. <br /> Entro un anno dalla pubblicazione della presente direttiva, la<br /> Direzione generale per le dighe definisce, d'intesa con le regioni,<br /> il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili<br /> del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero<br /> dell'interno, un programma di aggiornamento, coordinato a livello<br /> regionale, dei documenti di Protezione civile gia' approvati, che<br /> devono essere modificati ed integrati secondo i criteri e le<br /> disposizioni ivi contenuti. <br /> Fino alla modifica del Documento di Protezione civile, restano<br /> ferme: <br /> le disposizioni contenute nei documenti protezione civile gia'<br /> approvati, ad eccezione dell'obbligo di estendere anche alla<br /> Protezione civile regionale le comunicazioni da essi disciplinate,<br /> che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore della<br /> presente direttiva; <br /> le procedure riguardanti le attivita' di contrasto del rischio<br /> idraulico per i territori a valle delle dighe gia' adottate dalle<br /> competenti autorita', le quali adeguano, se del caso, tali procedure<br /> ai presenti criteri. <br /> Per le dighe ubicate in Stato estero confinante ed inducenti<br /> rischio idraulico per i territori italiani, la Protezione civile<br /> regionale competente per i territori di valle, in raccordo con la<br /> DGDighe, il prefetto o i prefetti competenti per i territori di valle<br /> e la delegazione italiana della Commissione binazionale eventualmente<br /> istituita in base a specifico accordo tra gli Stati, promuove la<br /> definizione e l'adozione, secondo gli ordinamenti applicabili, di<br /> documenti aventi contenuti ed obiettivi analoghi al Documento di<br /> Protezione civile. Per dette dighe devono essere definiti, per i<br /> territori italiani di valle, i piani di emergenza di cui al punto 4. <br /> All'attuazione delle presente direttiva si provvede nell'ambito<br /> delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a<br /> legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la<br /> finanza pubblica. </p>\n<p> Roma, 8 luglio 2014 </p>\n<p> Il Presidente: Renzi</p>\n<p>Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 <br /> Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,<br /> Reg.ne - Prev. n. 2648</p>\n","value":"<html>  <head></head>  <body>   <p>&nbsp;<br /> IL PRESIDENTE &nbsp;DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI <br /> <br /> Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante &laquo;L'istituzione del<br /> Servizio nazionale della protezione civile&raquo; e successive<br /> modificazioni ed integrazioni e successive modificazioni ed<br /> integrazioni; <br /> Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il<br /> &laquo;Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle<br /> regioni ed agli enti locali&raquo; ed, in particolare, gli articoli 107 e<br /> 108; <br /> Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante<br /> &laquo;Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle<br /> strutture preposte alle attivita' di Protezione civile e per<br /> migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile&raquo;;<br /> ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente del<br /> Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la<br /> predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di<br /> previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di<br /> soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di<br /> emergenza; <br /> Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; <br /> Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119; <br /> Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in<br /> particolare, l'art. 43; <br /> Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed, in<br /> particolare, gli articoli 1 e 2; <br /> Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, concernente<br /> l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed<br /> alla gestione dei rischi di alluvioni; <br /> Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27<br /> febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente<br /> gli &laquo;Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale<br /> del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio<br /> idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione civile&raquo;, pubblicata<br /> nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11<br /> marzo 2004; <br /> Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3<br /> dicembre 2008, concernente gli &laquo;Indirizzi operativi per la gestione<br /> dell'emergenza&raquo;, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio<br /> 2009, n. 36; <br /> Visto il decreto del Direttore generale per le dighe e le<br /> infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle<br /> infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2013; <br /> Tenuto conto che la presente direttiva si applica alle dighe aventi<br /> le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8<br /> agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21<br /> ottobre 1994, n. 584, e che costituisce atto di indirizzo e<br /> coordinamento per i provvedimenti che le regioni e le province<br /> autonome intendessero adottare per le dighe di cui all'art. 89, comma<br /> 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998; <br /> Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; <br /> Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 15 maggio<br /> 2014; <br /> <br /> E m a n a <br /> <br /> i seguenti indirizzi operativi inerenti l'attivita' di Protezione<br /> civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. <br /> 1. Finalita'. <br /> La presente direttiva, emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del<br /> decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con<br /> modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca indirizzi<br /> operativi relativi all'attivita' di Protezione civile nell'ambito dei<br /> bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite<br /> dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito,<br /> con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Inoltre<br /> costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che<br /> le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle<br /> sopracitate. <br /> Tenuto conto della revisione dei criteri di allerta ai sensi<br /> dell'art. 43, comma 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,<br /> convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,<br /> il presente atto intende: <br /> stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le<br /> finalita' di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio<br /> idraulico a valle; <br /> definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi<br /> di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi<br /> rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di Protezione<br /> civile; <br /> stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti<br /> coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle<br /> azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il<br /> contrasto del rischio idraulico a valle; <br /> individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla<br /> predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni<br /> di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena<br /> originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico<br /> collasso dello sbarramento. <br /> Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze<br /> riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di<br /> attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte<br /> salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del<br /> Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle<br /> relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome<br /> provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli statuti<br /> di autonomia. <br /> 2. Il Documento di Protezione civile. <br /> 2.1. Aspetti generali e procedurali. - Il &laquo;Documento di Protezione<br /> civile&raquo; stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di cui alla<br /> presente direttiva, le specifiche condizioni per l'attivazione del<br /> sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure<br /> tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in<br /> atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti<br /> ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle (&laquo;rischio<br /> diga&raquo;) e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con<br /> portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda<br /> di piena e rischio di esondazione (&laquo;rischio idraulico a valle&raquo;). <br /> Il Documento di Protezione civile, unitamente agli studi sulla<br /> propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli<br /> organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art.<br /> 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica<br /> n. 85/1991), costituisce altresi' il quadro di riferimento per la<br /> redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4,<br /> relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti<br /> derivanti dalla presenza della diga. <br /> Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti<br /> informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di<br /> condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga: <br /> a) localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristiche<br /> dimensionali ed utilizzazione della diga; <br /> b) superficie del bacino idrografico direttamente sotteso e<br /> allacciato; <br /> c) quota massima di regolazione e di massimo invaso ed eventuale<br /> quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione; <br /> d) eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza. A tale<br /> riguardo, in sede di provvedimento di limitazione d'invaso, la<br /> Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed<br /> elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di<br /> seguito DGDighe) o l'Ufficio tecnico per le dighe competente per<br /> territorio (di seguito UTD) stabiliscono la quota autorizzata (quota<br /> limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione del Documento<br /> di Protezione civile e in funzione del prevedibile periodo di vigenza<br /> della limitazione, la &laquo;quota limitata raggiungibile in via<br /> straordinaria in caso di piena&raquo;. Ai medesimi fini, analoga<br /> differenziazione e' effettuata per i serbatoi in invaso sperimentale,<br /> stabilendosi per essi la quota autorizzata (quota sperimentale di<br /> regolazione) e la &laquo;quota sperimentale raggiungibile in via<br /> straordinaria in caso di piena&raquo; (da definirsi tenuto anche conto<br /> della regolarita' del comportamento dell'impianto nel corso degli<br /> invasi sperimentali). La &laquo;quota massima raggiungibile in via<br /> straordinaria in caso di piena&raquo; e' altresi' stabilita anche per i<br /> serbatoi fuori esercizio temporaneo o in costruzione; <br /> e) volume di laminazione proprio del serbatoio, ossia quello<br /> compreso tra la quota massima di regolazione e la quota di massimo<br /> invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in caso di<br /> piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato); <br /> f) eventuali peculiarita' costruttive o di esercizio aventi rilievo<br /> ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile; <br /> g) presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione<br /> dei rispettivi volumi di invaso e di laminazione (invasi che possono<br /> avere influenza o essere influenzati dall'invaso cui si riferisce il<br /> Documento di Protezione civile); <br /> h) elenco delle regioni e delle province i cui territori sono<br /> interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di<br /> apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento,<br /> come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24,<br /> comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n.<br /> 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M.<br /> DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; <br /> i) elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di<br /> allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad<br /> ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli<br /> studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera e) del<br /> decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le<br /> raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o<br /> previgenti disposizioni tecniche; individuazione nell'ambito di tale<br /> elenco dei comuni che per posizione rispetto all'invaso e per le<br /> caratteristiche delle aree alluvionate necessitano di ricevere le<br /> comunicazioni di cui al punto 2.3.4; <br /> j) denominazione degli uffici e delle autorita' competenti per<br /> l'applicazione del Documento di Protezione civile e indicazione dei<br /> tempi e dei modi con cui il gestore informa i medesimi circa<br /> l'attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla diga, i<br /> livelli d'invaso e le manovre degli scarichi, secondo quanto<br /> stabilito ai punti 2.3 e 2.5; <br /> k) indicazione dei modi con cui il gestore riceve, secondo le<br /> procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticita'<br /> idrogeologica e idraulica. <br /> Ai fini dell'obiettivo di riduzione e gestione del rischio<br /> idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve<br /> altresi' contenere: <br /> l) i riferimenti al piano di laminazione di cui alla direttiva<br /> P.C.M. 27 febbraio 2004, ove previsto ed adottato, e/o ad altri<br /> provvedimenti disposti dall'autorita' competente per la riduzione del<br /> rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione statici:<br /> quote di limitazione dell'invaso, relativo periodo di vigenza e<br /> volume di laminazione conferito al serbatoio; nel caso di piano di<br /> laminazione dinamico: sintetica descrizione della procedure<br /> stabilite); <br /> m) le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla<br /> quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo a<br /> valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza<br /> idraulica (di seguito denominata QAmax) di cui al punto B) della<br /> circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre<br /> 1995, n. DSTN/2/22806; <br /> n) i valori della/e portata/e di &laquo;attenzione scarico diga&raquo; Qmin e<br /> delle soglie incrementali ?Q di cui al successivo punto 2.4; <br /> o) in assenza di piano di laminazione o di altri provvedimenti<br /> adottati dalle autorita' competenti, la prescrizione generale che le<br /> manovre degli organi di scarico siano svolte adottando ogni cautela<br /> al fine di determinare un incremento graduale delle portate<br /> scaricate, contenendone al massimo l'entita', che, a partire dalla<br /> fase di preallerta per &laquo;rischio diga&raquo; e in condizione di piena, non<br /> deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente<br /> al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve<br /> superare quella massima scaricata nella fase crescente. Per le<br /> paratoie ad apertura automatica, le cautele sulla gradualita' di<br /> apertura devono essere garantite attraverso l'adozione di dispositivi<br /> e controlli idonei ad evitare aperture repentine con significative<br /> differenze tra incremento della portata in ingresso al serbatoio ed<br /> incremento della portata scaricata; <br /> p) l'indicazione espressa di prevalenza, sulle prescrizioni<br /> generali di cui al punto precedente, delle disposizioni del piano di<br /> laminazione, ove adottato, o di differenti disposizioni emanate dalle<br /> autorita' competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena<br /> significativi, la Protezione civile regionale, ovvero l'Unita' di<br /> comando e controllo di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 e<br /> successive modificazioni ed integrazioni (di seguito &laquo;UCC&raquo;) qualora<br /> istituita, sentito il gestore, puo' disporre manovre degli organi di<br /> scarico allo scopo di creare le condizioni per una migliore<br /> regolazione dei deflussi in relazione ad eventi alluvionali previsti<br /> o in atto. Delle predette disposizioni viene data comunicazione<br /> all'UTD, al prefetto, anche per le successive comunicazioni ai<br /> prefetti delle province a valle, nonche' alle protezioni civili delle<br /> regioni a valle. <br /> Ferme restando le disposizioni del foglio di condizioni per<br /> l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 24, comma 3, lettera<br /> g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 (di<br /> seguito &laquo;FCEM&raquo;), per ciascuna fase di allerta il Documento di<br /> Protezione civile stabilisce, altresi', gli obblighi particolari a<br /> carico del gestore e le comunicazioni e gli avvisi da diramare e/o<br /> ricevere. Il gestore deve garantire una organizzazione idonea ad<br /> assicurare, anche in caso di allertamento od emergenza il rispetto<br /> degli obblighi e l'espletamento dei compiti assegnati al gestore<br /> medesimo e all'ingegnere designato responsabile della sicurezza (art.<br /> 4, comma 7, decreto-legge n. 507/1994 convertito, con modificazioni,<br /> dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e dalla<br /> presente direttiva. A tal fine gli incarichi di ingegnere<br /> responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti per piu' dighe a<br /> medesimi soggetti, devono risultare compatibili con l'espletamento<br /> dei compiti in materia di sicurezza delle opere e dell'esercizio<br /> dell'impianto, con la presenza presso ciascuna diga di uno dei due<br /> soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di<br /> evento e alle fasi di allerta. <br /> Il Documento di Protezione civile e' predisposto dall'UTD, con il<br /> concorso dell'autorita' idraulica competente per l'alveo di valle,<br /> della Protezione civile regionale, nonche' del gestore, ed e'<br /> approvato dal prefetto competente per il territorio in cui ricade la<br /> diga. <br /> Il prefetto notifica il Documento di Protezione civile approvato al<br /> gestore e ne trasmette copia all'UTD, all'autorita' idraulica, alla<br /> Protezione civile regionale, al centro funzionale decentrato, alla<br /> provincia, al comune nel cui territorio e' ubicata la diga ed a<br /> quelli dell'elenco di cui alla precedente lettera i) nel territorio<br /> di competenza, nonche' al Dipartimento della protezione civile e al<br /> Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del<br /> soccorso pubblico e della difesa civile. <br /> Per le dighe il cui alveo a valle, interessato dagli scenari di cui<br /> al Documento di Protezione civile, si estenda nei territori di piu'<br /> province o regioni, il prefetto provvede alla notifica del Documento<br /> di Protezione civile ai prefetti delle altre province eventualmente<br /> interessate, per gli analoghi adempimenti nei confronti di province e<br /> comuni; la Protezione civile regionale competente per il territorio<br /> in cui ricade la diga provvedera' alla suddetta notifica nei<br /> confronti delle altre protezioni civili regionali coinvolte. <br /> Alle comunicazioni di cui alla presente direttiva nei confronti<br /> dell'UCC, qualora la stessa sia istituita, provvede la Protezione<br /> civile della regione nel cui territorio e' ubicata la diga. <br /> La regione provvede alla diramazione ai gestori degli avvisi di<br /> criticita', di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004, emanati dal centro<br /> funzionale di riferimento, secondo proprie procedure. <br /> La DGDighe e gli UTD collaborano con i prefetti, con le protezioni<br /> civili regionali, con i centri funzionali decentrati, e con il<br /> Dipartimento della protezione civile, fornendo il supporto tecnico<br /> specialistico per ciascuna delle fasi di allerta, per i conseguenti<br /> interventi di Protezione civile e per gli atti di pianificazione, a<br /> salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi<br /> che coinvolgano grandi dighe. <br /> Di seguito si definiscono le fasi di allerta per i due casi di<br /> &laquo;rischio diga&raquo; e &laquo;rischio idraulico a valle&raquo;, fatta salva la<br /> possibilita' di procedere ad ulteriori specificazioni delle fasi<br /> sulla base di: <br /> piano di laminazione di cui alla direttiva 27 febbraio 2004 e<br /> successive modificazioni ed integrazioni, ove previsto e adottato per<br /> l'invaso; <br /> specifiche procedure di allertamento per rischio idraulico adottate<br /> per il territorio a valle della diga; <br /> testati modelli idrometeorologici del bacino; <br /> misure ottenute con idonea strumentazione di monitoraggio e di<br /> modelli, assentiti dalla DGDighe, relativi al comportamento<br /> strutturale e geotecnico dello sbarramento, dei terreni o ammassi<br /> rocciosi di fondazione e delle sponde del serbatoio. <br /> 2.2. Definizione delle fasi di allerta relative alla sicurezza<br /> delle dighe (&laquo;rischio diga&raquo;). - Per ciascun impianto di ritenuta, le<br /> condizioni per l'attivazione, da parte del gestore, delle fasi di<br /> allerta sono differenziate in relazione agli eventi temuti ed allo<br /> stato della diga (in esercizio normale, limitato o sperimentale,<br /> fuori esercizio, in costruzione). <br /> In particolare, ai fini della gestione in termini di procedure di<br /> Protezione civile di eventi di rilievo per la sicurezza dello<br /> sbarramento e dell'invaso (c.d. &laquo;rischio diga&raquo;), sono definite fasi<br /> di &laquo;Preallerta&raquo;, &laquo;Vigilanza rinforzata&raquo;, &laquo;Pericolo&raquo; e &laquo;Collasso&raquo;. <br /> 2.2.1. Preallerta. - A partire da condizioni di vigilanza<br /> ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticita' da parte<br /> del centro funzionale decentrato o comunque in tutti i casi che il<br /> gestore, sulla base di proprie valutazioni, riterra' significativi<br /> per caratteristiche del bacino idrografico e per stato dell'invaso,<br /> si verifica una fase di &laquo;preallerta&raquo;, nei seguenti casi: <br /> I. per i serbatoi in esercizio normale, quando l'invaso superi la<br /> quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota di massimo<br /> invaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di<br /> regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima<br /> di regolazione, si renda necessaria l'apertura volontaria od<br /> automatica degli scarichi presidiati da paratoie; <br /> II. per i serbatoi in esercizio limitato o sperimentale, quando<br /> l'invaso superi la quota autorizzata o comunque quando, per evitare o<br /> contenere il superamento della quota autorizzata, si renda necessaria<br /> l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da<br /> paratoie; <br /> III. per i serbatoi in costruzione (con sbarramento gia' realizzato<br /> o in corso di realizzazione e configurazione delle opere tali da<br /> comportare la formazione di invaso ovvero in presenza di avandiga) e<br /> per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per motivi di sicurezza),<br /> quando sia raggiunta una prefissata soglia di preallerta in termini<br /> di livello di invaso o di portata in deflusso dalle opere di<br /> deviazione provvisoria o dagli scarichi. <br /> Il Documento di Protezione civile puo' stabilire, per particolari<br /> tipologie di sbarramenti, una soglia di portata al sotto della quale<br /> non si attiva la fase di preallerta. <br /> Il gestore attiva, altresi', una fase di preallerta in caso di<br /> sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto<br /> nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessita' di<br /> effettuazione degli specifici controlli secondo la procedura<br /> stabilita dai FFCEM o, in via generale, dalla DGDighe. <br /> 2.2.2. Vigilanza rinforzata. - Il gestore attiva la fase di<br /> &laquo;vigilanza rinforzata&raquo; nei seguenti casi: <br /> quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta<br /> facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti<br /> dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere<br /> complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di<br /> significativi malfunzionamenti degli organi di scarico; <br /> in caso di sisma, allorche' i controlli attivati in fase di<br /> preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto<br /> precedente ovvero danni c.d. &laquo;lievi o riparabili&raquo; che non comportino<br /> pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione<br /> delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della<br /> stabilita' delle opere o delle sponde; <br /> per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa<br /> militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine<br /> pubblico o di difesa civile; <br /> al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in<br /> progetto per l'esercizio delle opere di ritenuta, in occasioni di<br /> apporti idrici che facciano temere o presumere: <br /> I. nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di<br /> massimo invaso, quale indicata nel FCEM; <br /> II. nei serbatoi in invaso limitato o sperimentale, il superamento<br /> della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di<br /> piena; <br /> III. per i serbatoi in costruzione e per i serbatoi fuori esercizio<br /> temporaneo (per i quali ricorrano le condizioni indicate per la fase<br /> di preallerta), il superamento della quota massima raggiungibile in<br /> via straordinaria in caso di piena; <br /> in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine<br /> antropica, aventi co;seguenze, anche potenziali, sulla sicurezza<br /> della diga. <br /> Al fine di definire con criteri di maggiore oggettivita'<br /> l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo<br /> scenario temuto, il Documento di Protezione civile puo' individuare<br /> nel superamento di un prefissato valore di livello di invaso e/o<br /> della portata complessivamente scaricata e derivata la soglia di<br /> attivazione dei casi I, II e III. In linea generale e per i serbatoi<br /> in esercizio normale, detto valore di soglia puo' essere assunto<br /> coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di<br /> quella di massima piena indicata nel FCEM o, in alternativa, con il<br /> raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota piu'<br /> elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di<br /> progetto in condizioni di massimo invaso. <br /> 2.2.3. Pericolo. - Il gestore attiva la fase di &laquo;pericolo&raquo; nei<br /> seguenti casi: <br /> quando il livello d'acqua nel serbatoio superi le quote indicate al<br /> precedente paragrafo 2.2.2 (&laquo;Vigilanza rinforzata&raquo;), punti I, II,<br /> III; <br /> in caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o<br /> di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi<br /> comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti<br /> dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la<br /> compromissione della tenuta idraulica o della stabilita' delle opere<br /> stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione<br /> dei livelli di invaso; <br /> quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito<br /> di sisma, evidenzino danni c.d. &laquo;severi o non riparabili&raquo; che, pur<br /> allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere,<br /> anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione<br /> delle funzioni di cui al punto precedente; <br /> in caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso,<br /> ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a<br /> formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso. <br /> 2.2.4. Collasso. - Il gestore dichiara la fase di &laquo;collasso&raquo; al<br /> manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di<br /> danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino<br /> il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad<br /> ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di<br /> perdite di vite umane o di ingenti danni. <br /> La fase di collasso puo' essere dichiarata anche per fenomeni che<br /> riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta,<br /> ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne<br /> da' specificazione nella comunicazione di attivazione. <br /> 2.3. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di allerta per<br /> &laquo;rischio diga&raquo;. - L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto<br /> 2.2 e' annotata sul registro della diga di cui al FCEM e comporta, da<br /> parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito<br /> indicate in linea generale. <br /> 2.3.1. Preallerta. - Nella fase di preallerta conseguente ad<br /> afflussi idrici al serbatoio, il gestore provvede ad informarsi<br /> tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi<br /> della situazione idrometeorologica in atto. <br /> Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si<br /> preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore<br /> si predispone, in termini organizzativi a gestire le eventuali<br /> successive fasi di allerta e comunica alla Protezione civile<br /> regionale, all'autorita' idraulica ed all'UTD competenti per il<br /> territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso,<br /> l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse<br /> necessaria e la portata che si prevede di scaricare. <br /> Il Documento di Protezione civile puo' stabilire una soglia di<br /> portata scaricata al di sotto della quale non e' previsto l'obbligo<br /> della comunicazione di cui sopra. <br /> Nella fase di preallerta conseguente a sisma, il gestore avvia con<br /> immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal FCEM, o<br /> disposta in via generale dalla DGDighe, e ne comunica gli esiti alla<br /> DGDighe/UTD sulla base delle valutazioni tecniche dell'ingegnere<br /> responsabile. In ogni caso l'ingegnere responsabile, nelle more della<br /> conclusione della procedura citata, comunica con immediatezza alla<br /> DGDighe/UTD l'assenza di anomalie o di danni immediatamente<br /> rilevabili o, se del caso, attiva le fasi successive. La DGDighe/UTD<br /> danno comunicazione degli esiti dei controlli al Dipartimento della<br /> protezione civile, alla Protezione civile regionale e alla<br /> prefettura-UTG. <br /> 2.3.2. Vigilanza rinforzata. - Al verificarsi della fase di<br /> vigilanza rinforzata, il gestore avvisa tempestivamente<br /> dell'attivazione della fase la DGDighe/UTD, il prefetto (che ove<br /> necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la<br /> Protezione civile regionale, nonche' l'autorita' idraulica,<br /> comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in<br /> atto e la loro prevedibile evoluzione. <br /> Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata per<br /> sisma, il gestore estende la comunicazione di cui sopra al<br /> Dipartimento della protezione civile, informando sull'entita' dei<br /> danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui<br /> provvedimenti assunti. <br /> Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di: <br /> garantire il coordinamento delle operazioni e l'intervento<br /> dell'ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la diga<br /> ove necessario o comunque nei casi previsti dal Documento di<br /> Protezione civile; <br /> assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e<br /> permanente in loco di personale tecnico qualificato; <br /> in caso di evento di piena aprire gli scarichi quando necessario<br /> per non superare le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2,<br /> punti I, II, III; <br /> attuare gli altri provvedimenti necessari per controllare e<br /> contenere gli effetti dei fenomeni in atto; <br /> tenere informate le amministrazioni destinatarie della<br /> comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della<br /> situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli<br /> organi di scarico gia' effettuate e/o previste, l'andamento temporale<br /> delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la<br /> massima portata che si prevede di dover scaricare; <br /> comunicare il rientro della fase, che avviene al cessare delle<br /> condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di<br /> vigilanza ordinaria o di preallerta. <br /> La Protezione civile regionale garantisce l'informazione e il<br /> coordinamento delle amministrazioni competenti per il &laquo;servizio di<br /> piena&raquo; e provvede ad allertare, secondo le proprie procedure, gli<br /> enti locali del territorio regionale interessati dall'evento, ai fini<br /> dell'eventuale attivazione dei relativi piani di emergenza. <br /> Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso<br /> sin da questa fase, le azioni di coordinamento e informative,<br /> rispettivamente, con le prefetture-UTG e le regioni competenti per i<br /> territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni, previste<br /> dal successivo punto 2.3.3. <br /> Il gestore comunica il rientro della suddetta fase, che avviene al<br /> cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla<br /> vigilanza ordinaria. <br /> 2.3.3. Pericolo. - Al verificarsi della fase di pericolo, il<br /> gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza<br /> rinforzata, avvisa dell'attivazione della fase e mantiene<br /> costantemente informati la DGdighe/UTD, il prefetto (che ove<br /> necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la<br /> Protezione civile regionale, l'autorita' idraulica ed il Dipartimento<br /> della protezione civile circa l'evolversi della situazione e delle<br /> relative possibili conseguenze, e mette in atto tutti i provvedimenti<br /> necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; ha<br /> altresi' l'obbligo di garantire l'intervento presso la diga<br /> dell'ingegnere responsabile della sicurezza. <br /> La Protezione civile regionale allerta, secondo le proprie<br /> procedure, i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera i)<br /> del paragrafo 2.1 e gli enti locali del territorio regionale,<br /> interessati dall'evento ai fini dell'attivazione dei relativi piani<br /> di emergenza, e garantisce il coordinamento delle amministrazioni<br /> competenti per il &laquo;servizio di piena&raquo;. <br /> Il prefetto, sentito l'UTD e d'intesa con la Protezione civile<br /> regionale, attua le procedure previste per questa fase dal piano di<br /> emergenza di cui al successivo punto 4 e informa, ove necessario, i<br /> prefetti competenti per i territori di valle potenzialmente<br /> interessati dai fenomeni. <br /> Per le dighe il cui alveo a valle, significativamente interessato<br /> dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda ai<br /> territori di piu' regioni, la Protezione civile regionale informa le<br /> protezioni civili delle regioni interessate a valle. <br /> Il gestore comunica il rientro della suddetta fase che avviene al<br /> cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla<br /> vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di vigilanza<br /> ordinaria. Al termine dell'evento il gestore e' tenuto a presentare<br /> all'UTD ed alla Protezione civile regionale una relazione a firma<br /> dell'ingegnere responsabile su quanto manifestatosi e sui<br /> provvedimenti adottati. <br /> 2.3.4. Collasso diga. - Al verificarsi della fase di collasso, il<br /> gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,<br /> provvede immediatamente ad informare il prefetto (che attiva il<br /> Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), la<br /> Protezione civile regionale, la DGDighe/UTD, i sindaci dei comuni<br /> individuati tra quelli presenti nell'elenco di cui alla lettera i)<br /> del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile ai<br /> fini dell'applicazione della presente fase, il Dipartimento della<br /> Protezione civile, nonche' i prefetti competenti per i territori di<br /> valle ove interessati dai fenomeni. <br /> Il prefetto della provincia in cui e' ubicata la diga assume,<br /> coordinandosi con il Presidente della regione, la direzione unitaria<br /> dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, ai sensi<br /> dell'art. 14, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed<br /> integrazioni, e in raccordo con la provincia, attua le procedure<br /> previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo<br /> punto 4, in coordinamento con la Protezione civile regionale, con i<br /> prefetti delle province di valle eventualmente interessate<br /> dall'evento e con il Dipartimento della protezione civile. <br /> Restano ferme le attribuzioni di legge in caso di eventi di cui<br /> all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225/1992 e successive<br /> modificazioni ed integrazioni. <br /> La Protezione civile regionale fornisce continui aggiornamenti alle<br /> protezioni civili delle altre regioni a valle della diga, che<br /> provvedono a dare immediata informazione ai prefetti e agli enti<br /> locali dei territori interessati, per l'attivazione delle misure<br /> previste dai relativi piani d'emergenza. <br /> 2.4. Definizione della fase di allerta relativa al rischio<br /> idraulico per i territori a valle delle dighe (&laquo;rischio idraulico a<br /> valle&raquo;). - Ferme restando le cautele, le prescrizioni e le<br /> disposizioni di cui al punto 2.1, lettere n) e o), in generale, per<br /> ogni manovra degli organi di scarico che comporti fuoriuscite d'acqua<br /> di entita' tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica<br /> incolumita', il gestore deve darne comunicazione, con adeguato<br /> preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni di<br /> cui al punto 2.5. <br /> Ai fini della gestione degli scarichi dalla diga in termini di<br /> procedure di Protezione civile o servizio di piena (c.d. &laquo;rischio<br /> idraulico a valle&raquo;), sono definite una fase di preallerta e una fase<br /> di allerta, che comportano, per quanto applicabili, le stesse<br /> procedure previste rispettivamente per la fase di preallerta e per la<br /> fase di vigilanza rinforzata di cui a punti 2.3.1 e 2.3.2, come<br /> integrate al punto 2.5, finalizzate, in questo caso, al monitoraggio<br /> delle portate e della propagazione dell'onda di piena nel corso<br /> d'acqua a valle dell'invaso e, se del caso, all'attivazione dei piani<br /> di emergenza. <br /> In caso di adozione del piano di laminazione ai sensi della<br /> Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed<br /> integrazioni la definizione delle fasi di allerta relative al rischio<br /> idraulico per i territori a valle delle dighe e' stabilita nel piano<br /> di laminazione stesso, che integra il Documento di Protezione civile. <br /> In assenza di piano di laminazione, l'autorita' idraulica<br /> competente per il territorio di valle, con il supporto del centro<br /> funzionale decentrato, in coerenza con gli atti di pianificazione di<br /> bacino per rischio idraulico, convalida il valore, determinato dal<br /> gestore, della portata massima transitabile in alveo a valle dello<br /> sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica - QAmax e<br /> definisce un valore di portata Qmin quale &laquo;soglia di attenzione<br /> scarico diga&raquo;, tenuto conto della QAmax e delle criticita' dell'alveo<br /> di valle. Tale portata Qmin costituisce indicatore dell'approssimarsi<br /> o manifestarsi di prefigurati scenari d'evento (quali ad esempio<br /> esondazioni localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici,<br /> presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.)<br /> ed e' determinato in base alle situazioni che potrebbero insistere<br /> sull'asta idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo<br /> conto dell'apporto, in termini di portata, generabile dal bacino<br /> imbrifero a valle della diga. In maniera analoga sono definite le<br /> soglie incrementali ?Q al raggiungimento delle quali il gestore e'<br /> tenuto ad ulteriori comunicazioni, secondo quanto stabilito nel<br /> paragrafo successivo. <br /> In funzione del bacino idrografico e sulla base delle<br /> caratteristiche della diga e dell'invaso, possono essere definiti<br /> piu' valori della soglia di attenzione della portata che<br /> corrispondono ad azioni diverse nell'ambito della stessa fase di<br /> allerta. <br /> Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli<br /> avvisi di criticita' idrogeologica e idraulica, secondo quanto<br /> indicato al punto 2.1, lettera j). In caso di evento di piena,<br /> previsto o in atto, il gestore provvede comunque ad informarsi<br /> tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi<br /> della situazione idrometeorologica. <br /> In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il gestore attiva<br /> una fase di &laquo;preallerta per rischio idraulico&raquo; in previsione o<br /> comunque all'inizio delle operazioni di scarico, se effettuate<br /> tramite apertura di paratoie a comando volontario o automatico,<br /> indipendentemente dal valore della portata. <br /> Il gestore attiva la fase di &laquo;allerta per rischio idraulico&raquo; quando<br /> le portate complessivamente scaricate dalla diga, inclusi gli<br /> scarichi a soglia libera e le portate turbinate (se rilevanti per<br /> entita' e luogo di restituzione), superano il valore Qmin. <br /> 2.5. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di preallerta e<br /> allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle<br /> dighe. - L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.4 e'<br /> annotata sul registro della diga e comporta, da parte del gestore<br /> della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea<br /> generale. <br /> Al verificarsi della fase di preallerta per rischio idraulico a<br /> valle, il gestore avvisa tempestivamente la Protezione civile<br /> regionale, l'autorita' idraulica e l'UTD dell'attivazione della fase<br /> e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l'ora<br /> presumibile dell'apertura degli scarichi e la portata che si prevede<br /> di scaricare o scaricata. <br /> Il Documento di Protezione civile puo' stabilire una soglia minima<br /> di portata al di sotto della quale non e' previsto l'obbligo della<br /> comunicazione di cui sopra. <br /> Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si<br /> preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore<br /> si predispone, in termini organizzativi, a gestire le eventuali<br /> successive fasi di allerta per &laquo;rischio idraulico a valle&raquo; e/o per<br /> &laquo;rischio diga&raquo; e comunica alla Protezione civile regionale,<br /> all'autorita' idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in<br /> cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso, delle portate<br /> scaricate e l'ora presumibile del raggiungimento della portata Qmin. <br /> Al verificarsi della fase di allerta per rischio idraulico a valle,<br /> il gestore avvisa dell'attivazione della fase l'autorita' idraulica<br /> competente per l'alveo a valle, la Protezione civile regionale, il<br /> prefetto, nonche' l'UTD, comunicando il superamento del valore Qmin<br /> e, successivamente, l'eventuale raggiungimento delle soglie<br /> incrementali ?Q unitamente alle informazioni previste per la fase<br /> precedente. In tale fase il gestore e' tenuto ad osservare, per<br /> quanto applicabili, gli obblighi previsti per la fase di vigilanza<br /> rinforzata per &laquo;rischio diga&raquo;. <br /> In caso di definizione di piu' valori soglia, corrispondenti ad<br /> azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta, il Documento<br /> di Protezione civile specifica le ulteriori comunicazioni<br /> eventualmente necessarie. <br /> Le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni valutano le<br /> informazioni fornite dal gestore nell'ambito delle proprie procedure. <br /> La Protezione civile regionale, secondo le proprie procedure,<br /> garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni<br /> competenti per il &laquo;servizio di piena&raquo; e provvede ad allertare le<br /> province ed i comuni dell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo<br /> 2.1 interessati dall'evento nel territorio regionale ai fini<br /> dell'eventuale attivazione dei piani di emergenza provinciali e<br /> comunali. Il prefetto vigilera', se del caso, sulla attivazione dei<br /> piani di emergenza a valle della diga stessa. <br /> Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso,<br /> le azioni di coordinamento con i prefetti e le regioni competenti per<br /> i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni. <br /> Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di cui al<br /> paragrafo 2.2 o comunque in caso di contemporaneita' tra le fasi per<br /> &laquo;rischio idraulico valle&raquo; e quelle per &laquo;rischio diga&raquo;, si applicano<br /> le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate secondo il<br /> presente punto. <br /> Nel caso in cui la situazione non evolva verso condizioni di cui al<br /> paragrafo 2.2, il gestore comunica il rientro della fase, che avviene<br /> al cessare delle condizioni che l'hanno determinata. <br /> In assenza di evento di piena, previsto o in atto, secondo quanto<br /> previsto dai FCEM e dalla circolare della Presidenza del Consiglio<br /> dei ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 (lettera B), ultimo<br /> comma), il gestore e' tenuto a non superare, nel corso delle manovre<br /> degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio, la massima<br /> portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta<br /> nella fascia di pertinenza idraulica QAmax. <br /> Ai fini delle comunicazioni si applicano le procedure di cui ai<br /> punti precedenti; il Documento di Protezione civile stabilisce una<br /> soglia minima di portata al di sotto della quale non e' previsto<br /> l'obbligo di comunicazione. <br /> L'effettuazione di prove di scarico e deflusso dalle dighe, anche<br /> ricadenti in territorio transfrontaliero, necessarie per motivi di<br /> pubblico interesse (ad es.: per la verifica di tratti d'alveo critici<br /> a valle delle dighe stesse ovvero per la definizione di valori di<br /> soglia delle portate o per la taratura di modellistiche idrauliche o<br /> per prove di svaso od in generale ai fini pianificatori), e'<br /> autorizzata dal prefetto competente per il territorio interessato<br /> idraulicamente dalla prova, previo parere vincolante della regione,<br /> per gli aspetti di Protezione civile e ambientali, dell'autorita'<br /> idraulica e della DGDighe, che definiscono anche le misure di tutela<br /> necessarie. <br /> Per le esercitazioni di Protezione civile comportanti rilasci dalle<br /> dighe resta fermo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento<br /> della protezione civile DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. <br /> Restano altresi' fermi: <br /> le responsabilita' del gestore in merito alla legittimita' delle<br /> manovre degli scarichi; <br /> l'applicazione del Progetto di gestione dell'invaso alle manovre<br /> degli organi di scarico profondi da esso disciplinate in base<br /> all'art. 114, del decreto legislativo n. 152/2006 e relativa<br /> regolamentazione attuativa; restano escluse dalla disciplina del<br /> progetto di gestione le manovre indicate all'art. 7 del decreto<br /> ministeriale Ambiente 30 giugno 2004; <br /> gli obblighi per il gestore stabiliti dal FCEM riguardanti in<br /> particolare l'attivazione del dispositivo di segnalazione acustica e<br /> i cartelli monitori; <br /> l'obbligo per il gestore di preavviso nei confronti dell'autorita'<br /> idraulica circa l'effettuazione delle manovre di controllo previste<br /> dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.<br /> 1363/1959. <br /> 3. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati. <br /> Nel Documento di Protezione civile devono essere indicate le<br /> modalita' di comunicazione nelle diverse fasi di allerta, con<br /> preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di<br /> comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in<br /> allertamento o emergenza dei soggetti e delle amministrazioni<br /> coinvolti. <br /> A tal fine, i soggetti e le amministrazioni di seguito indicati<br /> sono tenuti a conservare apposita rubrica contenente il nominativo, i<br /> numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e gli<br /> indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni<br /> dell'elenco, dei quali deve essere sempre garantita la reperibilita'<br /> e la possibilita' di attivazione per l'intera durata delle fasi di<br /> allerta: <br /> gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto; <br /> prefetto; <br /> Protezione civile regionale; <br /> centro funzionale decentrato; <br /> autorita' idraulica competente/i per l'alveo di valle; <br /> Ufficio tecnico per le dighe del M.I.T.; <br /> Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed<br /> elettriche del M.I.T.; <br /> Dipartimento della protezione civile (sala situazioni Italia e<br /> centro funzionale centrale); <br /> sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera i)<br /> del paragrafo 2.1 ai fini delle comunicazioni di cui al punto 2.3.4. <br /> La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono le<br /> funzioni di raccordo, anche in termini di comunicazioni, con le<br /> province e con i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera<br /> i) del paragrafo 2.1 i cui territori sono interessati dagli scenari<br /> di rischio previsti dal Documento di Protezione civile anche ai fini<br /> dell'attivazione dei piani di emergenza nei casi da questi<br /> contemplati o comunque delle misure di salvaguardia della pubblica<br /> incolumita' che si rendessero necessarie in conseguenza del sistema<br /> di allertamento previsto dalla presente direttiva. Resta fermo che<br /> all'allertamento degli enti locali provvede la Protezione civile<br /> regionale, ad eccezione del caso previsto al punto 2.3.4 &laquo;Collasso&raquo;,<br /> per il quale immediata informativa ai sindaci dei comuni individuati<br /> nell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ed indicati nel<br /> Documento di Protezione civile e' garantita anche direttamente dal<br /> gestore. <br /> In caso di assetti particolari dei confini amministrativi a valle<br /> delle dighe, il Documento di Protezione civile specifica che alcuni<br /> degli allertamenti ordinariamente previsti &laquo;in serie&raquo;, abbiano luogo<br /> in &laquo;parallelo&raquo; a carico del gestore (es. prefetture-UTG a valle in<br /> caso di alveo di valle delimitante il confine tra due province o in<br /> caso di confine provinciale poco a valle della diga). <br /> Ciascun soggetto sopra elencato e' tenuto a comunicare<br /> tempestivamente agli altri soggetti eventuali variazioni dei dati di<br /> reperibilita'. A tal fine la DGDighe promuove la costituzione di una<br /> rubrica informatizzata, consultabile e aggiornabile dai soggetti<br /> interessati, in modalita' telematica. <br /> Per le comunicazioni riguardati piu' uffici destinatari<br /> appartenenti alla stessa Amministrazione (es.: Protezione civile<br /> regione e CFD; DGDighe e UTD), e' opportuno che il Documento di<br /> Protezione civile unifichi, per quanto possibile, il recapito<br /> riferimento. <br /> Per una piu' rapida diffusione delle informazioni volte alla<br /> regolazione dei deflussi a valle delle dighe, i gestori devono<br /> adottare le misure necessarie affinche' i dati idrologici-idraulici<br /> (dati di monitoraggio del livello di invaso e delle portate<br /> scaricate) siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, a<br /> mezzo contatti telematici, alle protezioni civili regionali/CFD e<br /> alla DGDighe. <br /> La DGDighe promuove, altresi', sulla base degli studi e dei dati<br /> informativi che i gestori sono tenuti a presentare in applicazione<br /> della circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806,<br /> l'aggiornamento ove necessario, la digitalizzazione, nonche' la messa<br /> a disposizione anche telematica, alle amministrazioni deputate alla<br /> pianificazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree soggette<br /> ad allagamento in caso di piene artificiali connesse a manovre degli<br /> organi di scarico ed in conseguenza di ipotetico collasso dello<br /> sbarramento. <br /> 4. Pianificazione e gestione dell'emergenza. <br /> Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del<br /> decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,<br /> dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo con le<br /> prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva un<br /> piano di emergenza su base regionale (PED), per contrastare le<br /> situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di<br /> piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero<br /> dall'ipotetico collasso dello sbarramento. <br /> Nella predisposizione dei PED, collaborano con la regione e le<br /> prefetture-UTG, secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto<br /> dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione<br /> amministrativa i comuni di cui all'elenco della lettera i) del<br /> paragrafo 2.1 e le province. <br /> Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta<br /> pianificazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le<br /> attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di<br /> competenza. <br /> Nel caso l'onda di piena possa interessare i territori di altre<br /> regioni, e' la regione sul cui territorio e' ubicata la diga a<br /> fornire alle altre amministrazioni regionali interessate le<br /> informazioni necessarie alla predisposizione e approvazione dei PED<br /> nei territori di competenza. <br /> Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi<br /> dell'art. 108, del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di<br /> pianificazione d'emergenza degli enti locali, i PED devono<br /> considerare quanto previsto nei Documenti di Protezione civile di<br /> ciascuna diga e nei piani di laminazione, ove adottati, e devono<br /> riportare: <br /> gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate<br /> dall'onda di piena, originata sia da manovre degli organi di scarico<br /> sia dal collasso della diga; <br /> le strategie operative per fronteggiare una situazione di<br /> emergenza, mediante l'allertamento, l'allarme, le misure di<br /> salvaguardia anche preventive, l'assistenza ed il soccorso della<br /> popolazione; <br /> il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento<br /> con l'individuazione dei soggetti interessati per il raggiungimento<br /> di tale obiettivo e l'organizzazione dei centri operativi; prevede<br /> altresi' specifiche attivazioni organizzate in fasi operative<br /> connesse alle fasi di allerta - a loro volta correlate ai livelli di<br /> allertamento per rischio idraulico stabiliti dalle Direttive<br /> regionali - previste nei menzionati Documenti di Protezione civile. <br /> I PED e le procedure di raccordo tra i differenti ambiti<br /> provinciali e regionali sono parte integrante delle pianificazioni<br /> provinciali e, ove predisposta, della pianificazione regionale di<br /> Protezione civile, di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge n.<br /> 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012. <br /> I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di<br /> piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero<br /> dall'ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio<br /> piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi dell'art. 108<br /> del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 15 della legge n.<br /> 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, una sezione<br /> dedicata alle specifiche misure - organizzate per fasi di<br /> allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED - di<br /> allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso<br /> e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla<br /> propagazione della citata onda di piena. Tale attivita' si svolge con<br /> il supporto della prefettura-UTG, della provincia e della regione,<br /> sulla base dello specifico PED e degli indirizzi regionali. Nelle<br /> more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del<br /> piano di emergenza comunale o intercomunale. A tal fine gli enti<br /> competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti idrografici<br /> ed uffici tecnici per le dighe) forniscono ai comuni tutte le<br /> informazioni utili relativamente ai dati sulla pericolosita' e sul<br /> rischio per la definizione dello scenario di riferimento, anche in<br /> relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed ai piani di<br /> laminazione, ove adottati. Particolare cura dovra' essere posta<br /> relativamente alla previsione di adeguate iniziative di informazione<br /> alla popolazione sul rischio e sulle norme di comportamento da<br /> seguire prima, durante e dopo l'evento. <br /> Fatte salve le attribuzioni in termini di gestione dell'emergenza<br /> di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 15, comma 1 della legge n.<br /> 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di<br /> eventi che richiedano l'impiego di mezzi e risorse straordinarie ai<br /> sensi dell'art. 2, lettera c) della medesima legge n. 225/1992, e in<br /> particolare in caso di eventi emergenziali suscettibili di<br /> interessare il territorio di piu' regioni, il Dipartimento della<br /> Protezione civile e le regioni interessate attuano il modello<br /> organizzativo per l'intervento del livello nazionale a supporto e<br /> integrazione della risposta locale di Protezione civile, secondo<br /> quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei<br /> ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli &laquo;Indirizzi operativi per<br /> la gestione delle emergenze&raquo;, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.<br /> 36 del 13 febbraio 2009. <br /> A tal fine, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione<br /> civile i PED predisposti per le dighe insistenti sul proprio<br /> territorio. <br /> I piani di emergenza realizzati devono essere verificati tramite<br /> periodiche esercitazioni di Protezione civile, secondo quanto<br /> previsto dalla &laquo;circolare riguardante la programmazione e<br /> l'organizzazione delle attivita' addestrative di Protezione civile&raquo;<br /> prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010. <br /> Le disposizioni di cui al presente punto costituiscono altresi'<br /> riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle dighe<br /> di competenza regionale di cui all'art. 89 del decreto legislativo n.<br /> 112/1998. <br /> 5. Disposizioni transitorie e finali. <br /> La presente direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della<br /> Repubblica italiana, sostituisce la circolare della Presidenza del<br /> Consiglio dei ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integra<br /> altresi' le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del<br /> Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, e della<br /> direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004<br /> e successive modificazioni ed integrazioni. <br /> Entro un anno dalla pubblicazione della presente direttiva, la<br /> Direzione generale per le dighe definisce, d'intesa con le regioni,<br /> il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili<br /> del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero<br /> dell'interno, un programma di aggiornamento, coordinato a livello<br /> regionale, dei documenti di Protezione civile gia' approvati, che<br /> devono essere modificati ed integrati secondo i criteri e le<br /> disposizioni ivi contenuti. <br /> Fino alla modifica del Documento di Protezione civile, restano<br /> ferme: <br /> le disposizioni contenute nei documenti protezione civile gia'<br /> approvati, ad eccezione dell'obbligo di estendere anche alla<br /> Protezione civile regionale le comunicazioni da essi disciplinate,<br /> che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore della<br /> presente direttiva; <br /> le procedure riguardanti le attivita' di contrasto del rischio<br /> idraulico per i territori a valle delle dighe gia' adottate dalle<br /> competenti autorita', le quali adeguano, se del caso, tali procedure<br /> ai presenti criteri. <br /> Per le dighe ubicate in Stato estero confinante ed inducenti<br /> rischio idraulico per i territori italiani, la Protezione civile<br /> regionale competente per i territori di valle, in raccordo con la<br /> DGDighe, il prefetto o i prefetti competenti per i territori di valle<br /> e la delegazione italiana della Commissione binazionale eventualmente<br /> istituita in base a specifico accordo tra gli Stati, promuove la<br /> definizione e l'adozione, secondo gli ordinamenti applicabili, di<br /> documenti aventi contenuti ed obiettivi analoghi al Documento di<br /> Protezione civile. Per dette dighe devono essere definiti, per i<br /> territori italiani di valle, i piani di emergenza di cui al punto 4. <br /> All'attuazione delle presente direttiva si provvede nell'ambito<br /> delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a<br /> legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la<br /> finanza pubblica. <br /> <br /> Roma, 8 luglio 2014 <br /> <br /> Il Presidente: Renzi</p>    <p>Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 <br /> Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,<br /> Reg.ne - Prev. n. 2648</p>  </body> </html>"},"field_abstract":{"processed":"<p>Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014</p>\n","value":"<html>  <head></head>  <body>   <p>Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014</p>  </body> 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