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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021
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\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nonché la successiva delibera del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
\nVISTO l'art. 1, comma 4-duodevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019, n. 613 del 5 novembre 2019, n. 727 del 23 dicembre 2020 e n. 769 del 16 aprile 2021;
\nVISTO, in particolare, l'art. 1, comma 3, lettera c) della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 di dichiarazione dello stato di emergenza in cui, tra l'altro, si prevede che con ordinanze si possa disporre in merito all' avvio degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTO l'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 558/2018 con cui si prevede che il piano degli interventi ed i relativi stralci possano essere successivamente rimodulati e integrati, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, e sottoposti alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO l'art. 7, comma 2 della medesima ordinanza n. 558/2018 con cui si dispone che ad integrazione delle risorse raccolte attraverso la numerazione solidale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 2, comma 2, prevedendo altresì che a tali risorse si applichino le disposizioni di cui al comma 1;
\nCONSIDERATO che nell'ambito delle attività di gestione della situazione di emergenza relativa al territorio della Regione Veneto sono emerse criticità connesse con la struttura di coordinamento dei soccorsi per la Provincia di Belluno, che richiede un urgente intervento di riqualificazione presso altra sede idonea, individuata nel compound del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Belluno, al fine di ridurre i rischi in previsione del ripetersi di eventi estremi di analogo impatto;
\nVISTA la nota del 3 giugno 2020 con cui Confindustria Veneto, CGIL, CISL e UIL del Veneto hanno comunicato di aver raccolto tramite un fondo di solidarietà, basato sui contributi volontari dei lavoratori e delle imprese, l'importo di 392.300,00 euro, e di aver provveduto a versare l'intera somma sul conto corrente di tesoreria sopra indicato col vincolo dell'utilizzo di tali risorse per concorrere alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione ed adeguamento del Centro coordinamento soccorsi presso il Comando dei vigili del fuoco di Belluno, nell'ambito della gestione commissariale in rassegna;
\nVISTO l'art. 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;
\nVISTA la nota del 1° aprile 2021 con la quale il presidente della Provincia di Belluno ha rappresentato la disponibilità a destinare proprie risorse finanziarie, pari ad euro 400.000,00, al fine di concorrere alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione ed adeguamento del Centro coordinamento soccorsi presso il Comando dei vigili del fuoco di Belluno, nell'ambito della gestione commissariale in rassegna;
\nCONSIDERATO che tali risorse sono state già trasferite da parte della Provincia di Belluno alla Regione Veneto, per le finalità sopra indicate e che la regione ha espresso la propria disponibilità a trasferire la predetta somma di 400.000,00 euro alla contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018;
\nRAVVISATA la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio e il superamento dell'emergenza in rassegna, nel limite delle risorse finanziarie a tale scopo rese disponibili;
\nSentito il Comitato dei garanti;
ACQUISITA l'intesa della Regione Veneto;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Intervento di riqualificazione ed adeguamento del Centro coordinamento soccorsi presso il Comando dei vigili del fuoco di Belluno)
\n
ART. 2
\n(Disposizioni finanziarie)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 1° ottobre 2021
\n
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio