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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 2020
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l’articolo 2, comma 5, lettera c) e l’articolo 25;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018, con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova”;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 557 del 5 novembre 2018, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova”;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 632 del 6 febbraio 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova”;
\nVISTA la nota prot. n. 124269 del 17 marzo 2020 del direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio della regione Veneto;
\nVISTO l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2018, che dispone che nell’ordinanza per il rientro nell’ordinario è possibile prevedere per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili;
\nVISTO l’articolo 14, comma 4 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 17 luglio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato di ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, e delle contabilità speciali, già dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili, ivi compreso il contesto emergenziale in rassegna, la cui scadenza deve intendersi prorogata al 21 settembre 2020;
\nRAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
\nRITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;
\nD’INTESA con la Regione Veneto;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
\nRoma, 11 novembre 2020
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli