{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-980-del-7-aprile-2023/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900008229,"title":"Ocdpc n. 980 del 7 aprile 2023","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 980 del 7 aprile 2023 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina","field_id_contenuto_originale":900008230,"field_data":"2023-04-07T09:30:00+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2023
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;
\nVISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
\nCONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;
\nCONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che la citata richiesta è stata successivamente integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l’evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;
\nTENUTO CONTO dell’ingente numero di domande di assistenza veicolate tramite il Meccanismo unionale della protezione civile, anche da parte degli Stati membri confinanti con l’Ucraina;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina, prevedendo uno stanziamento iniziale di euro 3.000.000,00;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della citata delibera del 25 febbraio 2022 è stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2022 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, ulteriormente prorogato fino al 24 maggio 2023 con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, n. 877 del 21 marzo 2022 e n. 880 del 26 marzo 2022;
\nRAVVISATA la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, con riferimento alle attrezzature e ai mezzi donati, ai sensi della citata ordinanza n. 870/2022 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dell’Ucraina ovvero dei Paesi limitrofi destinatari di assistenza o di organismi internazionali, di enti del terzo settore e del privato sociale, operanti nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare l’emergenza in rassegna;
\nCONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata ordinanza n. 870/2022 con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede alla definizione del reintegro dei beni donati;
\nVISTA la ricognizione effettuata dal Dipartimento della protezione civile con le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni di volontariato interessate relativa all’ individuazione e quantificazione dell’elenco di attrezzature e mezzi donati - nell’ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento per l’emergenza in rassegna - oggetto di reintegro, previa documentata richiesta, nel limite massimo di risorse di cui alla presente ordinanza;
\nACQUISITA l’intesa delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Veneto e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 7 aprile 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio