{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-978-del-24-marzo-2023/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900007989,"title":"Ocdpc n. 978 del 24 marzo 2023","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 978 del 24 marzo 2023 - Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145","field_id_contenuto_originale":900007990,"field_data":"2023-03-24T11:46:19+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2023
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTI gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l’unione dei comuni e l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\nVISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
\nVISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
\nVISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all’articolo 22;
\nVISTO l’articolo 41 del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
\nVISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;
\nVISTO, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;
\nVISTI gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTE le “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l’individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\nVISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2004, n. 3362 che all’allegato 2 determina, tra l’altro, il costo convenzionale delle verifiche tecniche;
\nVISTI gli obiettivi e i criteri per l’individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell’allegato 1 alla presente ordinanza, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 ed istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2011 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2012 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2014 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2015 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 2431 del 6 giugno 2018 recante “Nuova istituzione di un Tavolo Tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 348 del 16 febbraio 2021 recante “Modifica del decreto del Capo Dipartimento 6 maggio 2018, n, 2431 recante Nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle Ordinanze 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2016 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 897/2022 che prevede una proroga del termine di revoca di cui all'articolo 4, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 675/2020, consentendo fino al 25 novembre 2022 l’utilizzo delle risorse ivi previste;
\nVISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780 del 2021, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 a seguito del rifinanziamento previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
\nVISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, è stato rifinanziato per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;
\nVISTO in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 del Ministero dell’economia e delle finanze – bilancio per capitoli 2022 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l’assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l’annualità 2022;
\nVISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
\nVISTO in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero dell’economia e delle finanze – bilancio per capitoli 2023 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l’assegnazione di 50.000.000,00 di euro per l’annualità 2023;
\nRITENUTO necessario disciplinare l’utilizzo dei fondi stanziati per le annualità 2022 e 2023, al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;
\nACQUISITO IL PARERE della Conferenza unificata nella seduta del 2 marzo 2023;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Finalità)
ART. 2
\n(Finanziamento azioni)
ART. 3
\n(Risorse disponibili e loro ripartizione)
ART. 4
\n(Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 5
\n(Programmazione delle azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 6
\n(Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale)
Tabella 1
\nPopolazione Contributo
\nAb ≤ 2.500 - 11.250,00 €
\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 14.250,00 €
\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 17.250,00 €
\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 20.250,00 €
\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 24.750,00 €
\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 27.750,00 €
\n100.000 < ab. - 32.250,00 €
\n
ART. 7
\n(Abachi per la microzonazione sismica)
ART. 8
\n(Omogeneità degli studi di microzonazione sismica)
ART. 9
\n(Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
ART. 10
\n(Contributi per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
Tabella 2
\nPopolazione Contributo
\nAb ≤ 2.500 - 3.000,00 €
\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 3.000,00 €
\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 3.000,00 €
\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 3.000,00 €
\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 5.000,00 €
\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 5.000,00 €
\n100.000 < ab. - 7.000,00 €
\nART. 11
\n(Contributi per i comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di comuni)
Tabella 3
\nPopolazione Contributo
\nAb ≤ 2.500 - 15.000,00 €
\n2.500 < ab. ≤ 5.000 - 19.000,00 €
\n5.000 < ab. ≤ 10.000 - 23.000,00 €
\n10.000 < ab. ≤ 25.000 - 27.000,00 €
\n25.000 < ab. ≤ 50.000 - 33.000,00 €
\n50.000 < ab. ≤ 100.000 - 37.000,00 €
\n100.000 < ab. - 43.000,00 €
\nART. 12
\n(Completamento degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
ART. 13
\n(Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale)
ART. 14
\n(Efficienza operativa)
ART. 15
\n(Costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale)
ART. 16
\n(Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale)
ART. 17
\n(Contributi per gli interventi di prevenzione strutturale)
Dove per a si intende il minore tra aSLD ed aSLV nel caso di edifici, o comunque aSLV qualora aSLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.
\nART. 18
\n(Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale)
ART. 19
\n(Revoca delle risorse delle annualità 2022 e 2023)
ART. 20
\n(Revoca delle risorse di precedenti annualità)
ART. 21
\n(Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità)
ART. 22
\n(Regioni a statuto speciale)
Per le Regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
\nART. 23
\n(Clausola di invarianza)
All’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
\nRoma, 24 marzo 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio