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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;
\nVISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
\nVISTO, in particolare, il comma 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670, garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e della misure medesime;
\nCONSIDERATO che alla data del 27 gennaio 2023 risultano presentate, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno e riportati nella dashboard pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, 169.837 domande di protezione temporanea;
\nCONSIDERATO che le domande di contributo di sostentamento autorizzate alla data del 20 gennaio 2023, riportate nella relativa dashboard sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, ammontano a 128.878;
\nCONSIDERATO che con riferimento ai 29 Enti del Terzo Settore e del Privato Sociale valutati positivamente dalla Commissione istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile il 22 aprile 2022, per un totale di 17.012 posti, alla data del 31 dicembre 2022 risultano attivate 14 Convenzioni per totali6.676 posti disponibili;
\nCONSIDERATO che, con decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile rispettivamente rep. 2048 del 5 agosto 2022 di euro 111.057.280,00 e rep. 3160 del 2 dicembre 2022 di euro 67.850.720,00, sono stati trasferiti complessivi 178.908.000,00 euro relativi al contributo forfetario per l’accesso al Servizio sanitario nazionale parametrato sul valore di 120.000 unità richiedenti protezione temporanea registrato alla data del 10 giugno 2022;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023 e n. 964 del 9 febbraio 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nCONSIDERATA la necessità di riallineare le misure previste dal comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e successive modificazioni, ai numeri effettivamente rilevati alla data 31 gennaio 2023, operando, altresì, una proiezione dei relativi incrementi fino al 3 marzo 2023, data di attuale scadenza dello stato d’emergenza, operando a tal fine una rimodulazione delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
\nCONSIDERATO che con riferimento al citato articolo 31, comma 1, lettera a) risultano disponibili risorse finanziarie pari ad euro 109.450.000,00 al netto di quelle che verranno utilizzate fino al 3 marzo 2023, che possono essere destinate alle misure di cui alla lettera c) del medesimo articolo, per un importo di euro 89.0000.000,00;
\nRAVVISATA la necessità, in parallelo alla prosecuzione delle citate misure di assistenza sanitaria, di continuare a garantire anche le correlate misure previste dall’articolo 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022;
\nRAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare le opportune misure organizzative per il proseguimento delle attività coordinate dal Dipartimento della protezione civile fino alla cessazione dello stato di emergenza;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.51 mediante individuazione del numero dei soggetti coinvolti)
\nART. 2
\n(Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 27 febbraio 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio