{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-965-dell11-febbraio-2023/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900007513,"title":"Ocdpc n. 965 dell'11 febbraio 2023","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 965 dell'11 febbraio 2023 - Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023","field_id_contenuto_originale":900007514,"field_data":"2023-02-11T14:12:26+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2023
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;
\nVISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;
\nCONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;
\nCONSIDERATO che la notte del 6 febbraio 2023 il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria sono stati interessati da un evento sismico di magnitudo 7.9 al quale sono seguite diverse ulteriori forti scosse;
\nCONSIDERATO che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato migliaia di vittime, feriti, dispersi e sfollati, l’evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, nonché la distruzione di un cospicuo numero di edifici ed infrastrutture;
\nVISTA la richiesta del 6 febbraio 2023 della Repubblica di Turchia volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento;
\nVISTA la richiesta del 7 febbraio 2023 della Repubblica Araba di Siria volta a mobilitare il Meccanismo Unionale di Protezione Civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento;
\nDATO ATTO dell’attivazione del citato Meccanismo Unionale avvenuta in data 8 febbraio 2023;
\nTENUTO CONTO che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita;
\nVISTA l’informativa trasmessa in data 8 febbraio 2023 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018 in relazione alle disponibilità manifestate dal Dipartimento della Protezione Civile a nome dell’Italia in risposta all’attivazione del Meccanismo Unionale più volte richiamato ed in conformità alle relative procedure operative;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023 con cui è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nRAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;
\nRITENUTA, pertanto, l’esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui all’articolo 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Iniziative urgenti di protezione civile)
ART. 2
\n(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)
ART. 3
\n(Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)
ART. 4
\n(Deroghe)
ART. 5
\n(Copertura finanziaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 11 febbraio 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio