{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-961-del-25-gennaio-2023/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900007335,"title":"Ocdpc n. 961 del 25 gennaio 2023 ","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 961 del 25 gennaio 2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori della Regione Marche","field_id_contenuto_originale":900007336,"field_data":"2023-01-25T17:36:56+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTI gli articoli 16, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, sono stati estesi, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni ricadenti nel bacino del Distretto dell’Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria;
\nVISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 4 agosto e dell’ 1 settembre 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022 sono stati estesi ai territori della regione Lazio;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’1 settembre 2022, con cui gli effetti dello stato di emergenza in rassegna sono stati altresì estesi ai territori delle regioni Liguria e Toscana;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, con cui è stata disposta, rispettivamente, all’articolo 1, la proroga fino al 31 dicembre 2023 della vigenza dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, nonché, all’articolo 2, l’estensione dei relativi effetti, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori della Regione Marche;
\nCONSIDERATO che i territori della Regione Marche sono stati interessati da un lungo periodo di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche nel corso dell’anno 2022 e dall’incremento anomalo delle temperature che ha determinato una rilevante riduzione della disponibilità idrica;
\nCONSIDERATO, quindi, che tale prolungato periodo di siccità ha provocato una situazione di grave deficit idrico anche nei territori ricadenti nel bacino distrettuale dell’Appennino centrale, con particolare riferimento al territorio della Regione Marche;
\nCONSIDERATO, altresì, che nel territorio si è reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate della passata stagione estiva che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo;
\nRITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito della crisi idrica in atto;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Marche con nota del 24 gennaio 2023;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Nomina Commissario delegato per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica e Piano degli interventi)
\ta) a garantire l’approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
\n\tb) a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al rilascio di risorsa idropotabile o per le esigenze del settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di risagomatura dell’alveo per convogliare l’acqua verso le prese, di rifacimento e/o approfondimento captazioni, nonché di impianti temporanei per il trattamento e recupero dell’acqua.
\n\t
ART. 2
\n(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
ART. 3
\n(Copertura finanziaria)
ART. 4
\n(Procedure di approvazione dei progetti)
ART. 5
\n(Deroghe)
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
\n- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
\n- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
\n- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
\n- regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 7, 8, 9, 13, 50 e 95;
\n- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
\n- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
\n- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
\n- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
\n- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, 147 e 152;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
\n- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 25;
\n- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
\n- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
\n- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
\n- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
\n- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
\n- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
\n- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
\n- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
\n- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
\n- 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
\nTale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
\n- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
\n- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
\n- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
\n- 105, allo scopo di consentire l’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7;
\n-106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
\nART. 6
\n(Ricognizione dei fabbisogni ulteriori)
ART. 7
\n(Relazione del Commissario delegato)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 25 gennaio 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio