{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-939-del-26-ottobre-2022-0/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900006487,"title":"Ocdpc n. 939 del 26 ottobre 2022","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 939 del 26 ottobre 2022 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara\r\n\r\n","field_id_contenuto_originale":900006488,"field_data":"2022-10-26T09:23:52+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara;
\nCONSIDERATO che il territorio dei citati comuni è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando anche la perdita di una vita umana;
\nCONSIDERATO inoltre che detti eventi, caratterizzati da forti venti discensionali, hanno provocato danni alle coperture degli edifici, crolli di alberature, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, nonché alle attività economiche e produttive;
\nRAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;
\nATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Toscana con nota del 24 ottobre 2022;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Piano degli interventi)
\ta) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'articolo 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
\n\tb) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
\n\t
ART. 2
\n(Contributi di autonoma sistemazione)
ART. 3
\n(Deroghe)
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
\n-regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
\n- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
\n- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
\n- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
\n- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 -quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
\n- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;
\n- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater , 29-quinquies , 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188 -ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27 -bis , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
\n- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146 e 147;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
\n- leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
\n- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
\n- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
\n- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a) è consentita nel limite di euro 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
\n- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
\n- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
\n- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
\n- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
\n- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
\n- 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
\nTale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50;
\n- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
\n- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
\n- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
\n- 105, allo scopo di consentire l’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7;
\n-106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
\nFatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
\n5.Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’articolo 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113 -bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
\n6. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
\nArticolo 4
\n(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)
\ta)per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
\n\tb) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.
4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d’atto al Dipartimento della protezione civile.
\n5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
\n6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
\nART. 5
\n(Materiali litoidi e vegetali)
ART. 6
\n(Rimozione degli alberi abbattuti)
ART. 7
\n(Procedure di approvazione dei progetti)
ART. 8
\n(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
ART. 9
\n(Copertura finanziaria)
ART. 10
\n(Relazioni del Commissario delegato)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 26 ottobre 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio