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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2022
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ed, in particolare, l’articolo 31-bis che ha introdotto un regime nuovo e particolarmente favorevole per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022 e n. 895 del 24 maggio 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nRAVVISATA la necessità di allineare le disposizioni emergenziali finora adottate, semplificando e riconducendo tutti i casi connessi con l'assistenza dovuta ai minori stranieri non accompagnati ad un unico regime, come individuato dal citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Ulteriori disposizioni relative al Commissario delegato per i minori non accompagnati)
ART, 2
\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022)
ART. 3
\n(Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022)
ART. 4
\n(Prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n\nRoma, 23 giugno 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio