{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-882-del-30-marzo-2022-0/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900004215,"title":"Ocdpc n. 882 del 30 marzo 2022","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 882 del 30 marzo 2022 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina","field_id_contenuto_originale":900004216,"field_data":"2022-03-30T11:52:18+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 07 aprile 2022
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
\nVISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante: “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
\nVISTO il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, e n. 881 del 29 marzo 2022 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nRAVVISATA la necessità di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione del contesto emergenziale in atto;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDISPONE
\nART. 1
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale)
ART. 2
\n(Disposizioni per garantire la capacità di risposta delle strutture regionali di protezione civile)
ART. 3
\n(Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n\nRoma, 30 marzo 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio