{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-872-del-4-marzo-2022-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorio-nazionale-laccoglienza-il-soccorso-e-lassistenza-alla-0/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900003987,"title":"Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 ","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina","field_id_contenuto_originale":900003988,"field_data":"2022-03-04T12:06:26+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2022
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nCONSIDERATO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell’area;
\nCONSIDERATO che gli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l’evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;
\nCONSIDERATO che l’aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione interessata;
\nCONSIDERATO che l’intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell’Unione europea;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante ‘Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario’;
\nCONSIDERATA l’esigenza di garantire con tempestività, nell’ambito del coordinamento dell’Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
\nVISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
\nVISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nRAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell’adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente, assicurandone l’opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16/2022;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDISPONE
\nART. 1
(Coordinamento nazionale degli interventi)
ART. 2
(Nomina dei Commissari delegati e coordinamento territoriale)
ART. 3
(Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell’Interno sul territorio e supporto alla medesima)
ART. 4
(Nomina dei soggetti attuatori dei Commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile)
ART. 5
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
ART. 6
(Copertura finanziaria)
ART. 7
(Disposizioni in materia di lavoro)
ART. 8
(Misure per l’accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione)
ART. 9
\n(Deroghe)
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
\n- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
\n- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
\n- legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
\n - articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai Comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;
\n- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
\n
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
\n- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
\n- 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
\n- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
\n- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
\n- 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
\n- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
\n- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
\n- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;
\n- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
\n- 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
\n- 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
\n- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
ART.10
(Clausola di salvaguardia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 04 marzo 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio