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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2022
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VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353;
\nVISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
\nVISTO i Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Siciliana a decorrere dal 31 luglio 2021;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Calabria a decorrere dal 8 agosto 2021
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021”;
\nVISTO il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante: “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
\nTENUTO CONTO che le dichiarazioni dello stato di mobilitazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 del 31 luglio 2021 per la Regione Siciliana e dell’8 agosto 2021 per la Regione Calabria non sono state dichiarate cessate, in quanto è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza del 26 agosto 2021 e che pertanto è necessario provvedere alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali;
\nRAVVISATA la necessità, rappresentata dai Commissari delegati delle Regioni Calabria e Sicilia di provvedere al rimborso dei costi sostenuti direttamente dalle medesime Regioni ospitanti per il supporto logistico delle squadre di volontari inviati da altre Regioni, emersa nel corso della riunione svoltasi in data 27 settembre 2021 tra rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia in merito all’attuazione della citata ordinanza 789/2021;
\nATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nACQUISITA l’intesa delle Regioni Calabria e Sicilia;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Modifica dell’articolo 11 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021)
\n
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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Roma, 16 febbraio 2022
\n\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio