{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-847-del-17-gennaio-2022-0/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900003587,"title":"Ocdpc n. 847 del 17 gennaio 2022","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 847 del 17 gennaio 2022 - Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064","field_id_contenuto_originale":900003588,"field_data":"2022-01-17T10:12:34+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2022
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
\nVISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d’emergenza è stato prorogato fino al 10 marzo 2019;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017, n. 494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del 27 dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 589 del 15 aprile 2019 recante: “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno”, con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1/2018;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 765 del 2 aprile 2021 recante: “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064”;
\nVISTO l’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell’8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: “Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”, con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l’altro, di misure di emergenza articolate nell’ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano Emergenza Dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all’aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l’impiego delle predette risorse finanziarie;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l’impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:
\n- il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d’opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 2, comma 1);
\n- relativamente alle economie derivanti dall’attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l’utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all’annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (articolo 2, comma 4-ter);
\n- gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (articolo 2, comma 5);
\n- con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (articolo 2, comma 6);
\n- la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 del citato decreto legislativo n.1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (articolo 6, comma 2);
\n- gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (articolo 6, comma 3);
VISTO l'articolo 1, comma 4-undevicies, del richiamato decreto-legge n.125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all’articolo 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;
\nVISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;
\nCONSIDERATO che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall’articolo 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato articolo 1, comma 4-undevicies del decreto-legge n.125/2020;
\nVISTE le note della Regione Toscana dell’8 ottobre e del 15 novembre 2021, con cui è stata richiesta l’autorizzazione a trasferire nella contabilità speciale n. 6064 risorse finanziarie provenienti dal bilancio del Comune di Livorno per l’ampliamento di due interventi previsti nel Piano degli investimenti, di cui uno relativo all’annualità 2020 e l’altro all’annualità 2021, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;
\n
RITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
ACQUISITA l’intesa della Regione Toscana con nota del 22 dicembre 2021;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\n
ART. 1
\nLa conseguente rimodulazione del suddetto Piano degli investimenti dovrà essere sottoposta all’approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
\n
ART. 2
\n(Ulteriori disposizioni)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 17 gennaio 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio