{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-789-del-1deg-settembre-2021/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900002223,"title":"Ocdpc n. 789 del 1° settembre 2021","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 789 del 1° settembre 2021 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021","field_id_contenuto_originale":900002224,"field_data":"2021-09-01T18:48:20+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353;
\nVISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
\nVISTO i Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Siciliana a decorrere dal 31 luglio 2021;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2021 concernente la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nella Regione Calabria a decorrere dal 8 agosto 2021;
\nCONSIDERATO che, a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021, l’Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un’eccezionale situazione meteoclimatica ancora in essere, con particolare riferimento al territorio della Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia che è stato interessato da gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani;
\nCONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno causato la perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, anche all’interno di aree parco nazionali e regionali, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l’evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-ricettive, provocando, altresì, gravi danni all’allevamento e alle aziende agricole e zootecniche;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021;
\nRAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, consentendo l’avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché l’avvio della messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
\nATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nSENTITI i Ministeri delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della Difesa;
\nACQUISITA l’intesa delle Regioni interessate;
\n
DISPONE
\n
ART. 1
\n(Commissari delegati delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)
ART. 2
\n(Individuazione dell’ambito di operatività delle misure di contrasto all’emergenza)
ART. 3
\n(Aggiornamento dello stato di attuazione del censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco)
ART. 4
\n(Ricognizione, individuazione degli interventi e dei relativi fabbisogni)
a) alla ricognizione degli eventuali ulteriori fabbisogni per il completamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 eventualmente non fronteggiate con il piano di cui all’articolo 6, comma 1;
\n b) all’individuazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche compromesse, danneggiate e/o interrotte, delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e del materiale vegetale prodotti dagli eventi, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 25 del citato decreto sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comprensiva di una prima stima dei relativi fabbisogni finanziari;
\n c) alla ricognizione, corredata dalla stima delle risorse finanziarie a tal fine necessarie, dei potenziali beneficiari di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 del citato decreto, per le seguenti finalità e secondo i seguenti criteri e massimali, utilizzando la modulistica allegata alla presente ordinanza:
i. prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
\n ii. per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ad eccezione delle attività economiche di cui all’articolo 7, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.
d) all’individuazione degli interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connessi all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti, di cui alla lettera d) comma 2 dell’articolo 25 del citato decreto, previa verifica che gli stessi rivestano carattere prioritario e di urgenza a seguito della valutazione dell’impatto degli incendi sulla sicurezza delle aree e dei versanti sotto il profilo idrogeologico e della sicurezza antincendio boschivo, sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comprensiva di una prima stima dei relativi fabbisogni finanziari.
\n
ART. 5
\n(Criteri per l’individuazione degli interventi di cui alle lettere b) e d) dell’articolo 4)
a) l’urgenza del ripristino della viabilità, compromessa o interrotta permanentemente, anche in funzione dell’impatto causato sulla popolazione, con particolare riferimento a criticità connesse con la non raggiungibilità dei luoghi, anche dai mezzi di soccorso;
\n b) la rilevanza del servizio da ripristinare, in termini di popolazione e di territorio serviti;
\n c) la necessità di rimozione e della messa in sicurezza della vegetazione bruciata;
\n d) gli effetti di rischi diretti ed indotti dal mancato rispristino delle infrastrutture di cui alle lettere a) e b) e dal permanere in situ del materiale di cui alla lettera c), sul sistema economico produttivo.
\n
2. Ai fini dell’individuazione degli interventi di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 4 della presente ordinanza, i Commissari delegati devono tenere conto del rischio residuo - strettamente derivante dagli eventi in trattazione - connesso al possibile verificarsi di ulteriori incendi boschivi nelle aree colpite, nonché della maggiore propensione delle aree colpite e delle aree limitrofe a fenomeni di frana e alluvione, sulla base di analisi e valutazioni che ne attestino la correlazione con gli eventi, individuando quelli prioritari basandosi sui seguenti criteri:
\n a) esigenza di completamento di interventi di prima e immediata messa in sicurezza urgente ai sensi lettere a) e b), del comma 2, articolo 25, del decreto legislativo n.1 del 2018 già avviati;
\n b) la presenza di elementi antropici ed ambientali vulnerabili nelle aree percorse dal fuoco o limitrofe a queste e nel territorio di valle, con evidenza di esigenze di tutela della pubblica incolumità, in particolare per la difesa di abitazioni e/o edifici pubblici ovvero di infrastrutture strategiche a servizio di centri abitati quali la viabilità principale di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti per la continuità amministrativa, per l’attività scolastica e di protezione civile;
\n c) la presenza di aree oggetto di procedimento di bonifica ai sensi della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, nonché di misure di messa in sicurezza di emergenza od operativa della falda;
\n d) la valutazione della biomassa combustibile residua nelle aree percorse dal fuoco;
\n e) la necessità del ripristino o della realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo da incendi boschivi, nelle aree colpite dagli eventi di cui in premessa, incluse le piste tagliafuoco;
\n f) la presenza di aree a pericolosità o a rischio elevato o molto elevato nelle pianificazioni delle Autorità di bacino distrettuali;
\n g) le condizioni orografiche e geomorfologiche locali favorevoli al possibile verificarsi di frane superficiali, colate di detriti e piene improvvise.
\n
\n 3. I Commissari delegati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 della legge n. 353 del 2000, nell’ambito degli interventi di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 4 della presente ordinanza, provvedono alla ricognizione delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sui soprassuoli percorsi dal fuoco realizzabili a legislazione vigente:
a) nelle aree naturali protette statali o regionali;
\n b) per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici, sulla base di specifica motivazione che ne evidenzi l’urgenza per la difesa di abitazioni e/o edifici pubblici ovvero di infrastrutture strategiche a servizio di centri abitati quali la viabilità principale di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti per la continuità amministrativa, per l’attività scolastica e di protezione civile.
\n
\n 4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a) sono realizzabili previa acquisizione della prevista autorizzazione da parte dell’autorità ambientale competente, individuata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 353/2000.
\n
ART. 6
\n(Piani degli interventi)
ART. 7
\n(Prime misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche)
a) l’acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame;
\n b) la riparazione e il ripristino di recinzioni, impianti per l’approvvigionamento idrico e per l’abbeverata degli animali che siano stati distrutti o danneggiati dagli incendi;
\n c) fronteggiare le criticità operative derivanti dalla perdita degli alveari da parte degli apicoltori, a causa dell’evento calamitoso.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche a titolo di rimborso delle spese eventualmente già sostenute e documentate a partire dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso.
\n3. Per la finalità di cui al comma 1, lettera a) il contributo massimo da corrispondere, calcolato sulla base del fabbisogno di foraggio, mangime o altro alimento per un periodo massimo di per tre mesi, è pari a:
\n a) euro 140 per ogni unità di bestiame adulto-UBA (12 kg/giorno di foraggio);
\n b) euro 175 per ogni UBA con figlio piccolo al seguito (15 kg/giorno di foraggio);
\n c) euro 24 per suini, ovini o caprini (circa 2 kg/giorno di foraggio).
4. Per la finalità di cui al comma 1, lettera b), il contributo massimo da corrispondere è calcolato sulla base dei costi riportati sul prezziario regionale vigente o, in difetto di quest’ultimo, sulla base dei listini ufficiali o dei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in caso di ulteriore difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
\n5. Per la finalità di cui al comma 1, lettera c) il contributo massimo da corrispondere è pari a 150 euro per ciascun alveare distrutto dall’evento calamitoso.
\n6. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) sono concessi a condizione che l’impresa agricola sia in possesso di fascicolo aziendale.
\n7. I contributi di cui al comma 1 lettera c) sono concessi a condizione che gli alveari oggetto di risarcimento siano regolarmente censiti nella Banca dati apistica (BDA) gestita dal Ministero della Salute alla data del 31 luglio 2021. In ogni caso, deve essere verificato, da parte dei Commissari delegati il nesso di causalità tra il danno e l’evento subito.
\n8. Per accedere al contributo di cui al comma 1, lettere a), b) i titolari dell’azienda inoltrano la domanda alle strutture regionali competenti individuate dai Commissari delegati indicando:
\n a) gli ettari di superficie dell’azienda che risultano complessivamente distrutti distinti per qualità di coltura;
\n b) quantità e qualità di foraggi, mangimi distrutti;
\n c) numero di capi di bestiame rimasti privi di foraggio distinti per tipologia;
\n d) metri di recinzione distrutti e lunghezza e tipologia dei recinti che risultano danneggiati o distrutti;
\n e) documentata verifica del nesso di causalità tra l’evento calamitoso e il danno occorso, per il quale si chiede il contributo.
\n 9. Per accedere al contributo di cui al comma 1, lettera c) i soggetti interessati inoltrano la domanda alle strutture regionali competenti individuate dai Commissari delegati indicando il numero degli alveari distrutti dall’evento.
\n10. Ulteriori disposizioni attuative sono adottate dalle strutture regionali incaricate dell’istruttoria delle domande di contributo.
\n 11. I Commissari delegati effettuano la ricognizione dei capi di bestiame che a causa degli eventi calamitosi in rassegna sono deceduti previa verifica che gli stessi risultino regolarmente iscritti alla banca dati nazionale (BDN) del Ministero della salute alla data del 31 luglio 2021.
\n
ART. 8
\n(Contributi autonoma sistemazione)
ART. 9
\n(Deroghe)
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
\n- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
\n- regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;
\n- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
\n- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
\n- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34 ed articolo 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952 n. 328;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
\n- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
\n- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191;
\n- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
\n- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della Direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
\n- decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4;
\n- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 146, nonché gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
\n - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94;
\n - decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 24;
\n- decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell’articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
\n- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
\n- leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i Commissari delegati, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell’articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;
\n3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
\n - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
\n - 24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
\n - 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
\n - 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
\n - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
\n - 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
\n - 59, comma 1 bis, allo scopo di consentire l’affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
\n - 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
\n - 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’articolo 26, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
\n - 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
\n - 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
\n - 157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
\n - 105, allo scopo di consentire l’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 163, comma 7;
\n - 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’articolo 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
\n5. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all’urgenza anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 113 -bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
\n 6. Nell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
\n
ART. 10
\n(Sospensione dei mutui)
\n
\nART. 11
\n(Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1 del 2018)
ART. 12
\n(Relazione del Commissario delegato)
ART. 13
\n(Procedure di approvazione dei progetti)
ART. 14
\n(Copertura finanziaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 1 settembre 2021
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio