{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-773-del-13-maggio-2021-0/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900001411,"title":"Ocdpc n. 773 del 13 maggio 2021","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 773 del 13 maggio 2021 - Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione della Repubblica dell’India interessata del rischio sanitario connesso all’incremento di contagi da Covid-19","field_id_contenuto_originale":900001412,"field_data":"2021-05-13T19:12:32+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
\nIL CAPO
\nDEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;
\nVISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;
\nCONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;
\nCONSIDERATO il rapido incremento dei contagi da Covid-19 nel territorio della Repubblica dell’India che ha determinato la crisi del sistema sanitario locale e la conseguente mancanza di posti letto di terapia intensiva, la carenza di medicinali, di ossigeno medicale e di equipaggiamenti;
\nCONSIDERATO che il predetto contesto ha causato l’insorgenza di maggiori rischi per la pubblica e privata incolumità connessi al contagio da Covid-19;
\nTENUTO CONTO che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;
\nVISTA la comunicazione del 23 aprile 2021 del Governo della Repubblica dell’India al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea con la quale si chiede assistenza per far fronte gli eventi calamitosi in argomento;
\nCONSIDERATO che con nota del 26 aprile 2021 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha informato il Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sull’attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nVISTA la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 27 aprile 2021 con la quale si chiede l’attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all’estero, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nCONSIDERATO che la richiesta di assistenza da parte del Governo italiano è stata accettata dal Sistema common emergency communication and information system (CECIS) in data 29 aprile 2021;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2021 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al rischio sanitario connesso all’incremento di contagi da Covid-19 che ha interessato la popolazione della Repubblica dell’India;
\nTENUTO CONTO che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all’attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;
\nRAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell’adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;
\nRITENUTA, pertanto, l’esigenza di inviare risorse e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nDISPONE
\nArticolo 1
\n(Iniziative urgenti di protezione civile)
Articolo 2
\n(Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)
1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica dell’India, con le modalità di cui al comma 2, di materiali ed attrezzature necessari all’assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.
\n2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 alla Repubblica dell’India si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in India con le autorità locali.
\n3. All’eventuale reintegro delle attrezzature e dei materiali di cui all’articolo 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5.
\n4. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono autorizzate, in via d’urgenza e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma, nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
\nArticolo 3
\n(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)
Articolo 4
\n(Deroghe)
Articolo 5
\n(Copertura finanziaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 13 maggio 2021
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nDELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio