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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della regione Liguria;
\nCONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno determinato esondazioni di corsi d’acqua, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;
\nRAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna per consentire il soccorso e l’assistenza alla popolazione e gli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b);
ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nVISTA la nota del 26 febbraio 2020 con cui il Presidente della Regione Liguria, nel rilasciare l’intesa di legge, tenuto conto che gli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 hanno determinato un aggravamento della situazione di criticità di cui alle dichiarazioni dello stato d’emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ha chiesto di estendere le misure già adottate per i richiamati stati d’emergenza anche per gli eventi oggetto della presente ordinanza;
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Nomina Commissario delegato e piano degli interventi)
ART. 2
\n(Contributi autonoma sistemazione)
ART. 3
\n(Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori)
ART. 4
\n(Deroghe)
ART. 5
\n(Materiali litoidi e vegetali)
ART. 6
\n(Procedure di approvazione dei progetti)
ART. 7
\n(Copertura finanziaria)
ART. 8
\n(Relazione del Commissario delegato)
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 9 marzo 2020
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli
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