{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-1166-del-29-ottobre-2025/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900017211,"title":"Ocdpc n. 1166 del 29 ottobre 2025","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1166 del 29 ottobre 2025 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro","field_id_contenuto_originale":900017212,"field_data":"2025-10-29T09:34:58+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 maggio 2023, n. 991 recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro”;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2024 di integrazione delle risorse finanziare;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
\nVISTO l’articolo 22-ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2025, 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n.147, ai sensi del quale, “Le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto contributo per la ricostruzione. La sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma”;
\nTENUTO CONTO che la Regione Marche, con nota del 2 aprile 2025, ha rappresentato l’esigenza di estendere, ai sensi del citato articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la misura relativa alla corresponsione del contributo di autonoma sistemazione;
\nTENUTO CONTO che con l’articolo 36, comma 2-ter, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al Commissario straordinario di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge convertito 11 gennaio 2023, n. 3, è stato attribuito il compito di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;
\nCONSIDERATO che ai sensi del comma 678 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono state stanziate apposite risorse finanziarie per l’avvio degli interventi di ricostruzione anzidetti;
\nATTESO CHE il sopra citato Commissario straordinario, con decreto n. 1 del 28 aprile 2025, recante “Linee Guida contenenti primi indirizzi e criteri per l’avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023” ha adottato le linee guida per l’avvio dei processi di ricostruzione in argomento, individuando, quale termine per la presentazione delle manifestazioni di volontà da parte dei soggetti danneggiati, il 30 settembre 2025;
\nTENUTO CONTO che il medesimo Commissario straordinario, con Ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici 2023”, ha ritenuto di confermare le modalità stabilite nel citato Decreto n. 1 del 2025, stabilendo che per gli interventi di ricostruzione privata i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà all’USR territorialmente competente attraverso la piattaforma Ge.Di.Si., secondo lo schema allegato al menzionato Decreto, in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati da tali eventi sismici e che siano in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E, ritenendo, altresì, di fissare come nuovo termine per le manifestazioni di volontà il 31 ottobre 2025;
\nCONSIDERATO CHE è comunque necessario garantire ai soggetti evacuati che non possono rientrare nelle loro abitazioni il contributo per l’autonoma sistemazione;
\nRAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
\nRITENUTO, quindi, necessario, adottare un’ordinanza ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Marche;
\nDISPONE
\nART. 1
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 29 ottobre 2025
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano