{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-1150-del-20-giugno-2025/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900016508,"title":"Ocdpc n. 1150 del 20 giugno 2025","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1150 del 20 giugno 2025 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018\r\n","field_id_contenuto_originale":900016509,"field_data":"2025-06-20T18:26:14+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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\nVISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, con la quale sono state integrate le risorse finanziarie stanziate con la predetta deliberazione del 28 dicembre 2018 di euro 37.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo decreto legislativo;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è prorogato per un lasso temporale di dodici mesi;
\nVISTO l’articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni della legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del predetto stato di emergenza;
\nVISTI l’articolo 1, comma 462, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stata disposta l’ulteriore proroga del medesimo stato di emergenza al 31 dicembre 2022 e l'articolo 1, comma 732 della legge 29 dicembre 2022, con cui si è disposta un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza;
\nVISTO l’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, con cui si è disposta l’ulteriore proroga della vigenza dello stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024 a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è integrato di euro 1.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, n. 567 del 7 gennaio 2019, n. 570 del 23 gennaio 2019, n. 594 del 23 maggio 2019 e n. 746 del 24 febbraio 2021, recanti interventi urgenti di protezione civile in conseguenza del citato evento sismico;
\nVISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 45, in particolare l’articolo 6, con cui si dispone che gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni indicati all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, interessati dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, di seguito denominati \"eventi\", nonché l’articolo 7, comma 1, lettera a), con cui si dispone che il Commissario straordinario opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e, a seconda degli ambiti di competenza, con il Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018, al fine di coordinare le attività di sua competenza con gli interventi riguardanti il superamento dei relativi stati di emergenza;
\nVISTO altresì l’articolo 7, comma 1, lettera l) del richiamato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 45, che dispone che il Commissario straordinario provvede alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti nella contabilità speciale intestata al predetto Commissario delegato di cui all'articolo 15 dell'OCDPC n. 566/2018, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario aperta ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 32/2019;
\nVISTO l’articolo 1, comma 689, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con cui la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del Capo II del richiamato decreto-legge n. 32/2019 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2025;
\nVISTO l’articolo 1, commi 691 e 692 della citata legge n. 207/2024, con cui si dispone che a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza in rassegna, prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’OCDPC n. 566/2018, prevedendo a decorrere dal 1° gennaio 2025 l’introduzione di un “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” gestito dal Commissario straordinario;
\nRAVVISATA la necessità di provvedere all’adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell’emergenza in rassegna;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Siciliana;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART.1
(Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 20 giugno 2025
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano