{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-1133-del-13-marzo-2025/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900015516,"title":"Ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1133 del 13 marzo 2025 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria","field_id_contenuto_originale":900015517,"field_data":"2025-03-13T09:22:02+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria ed è stato disposto che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
\nVISTE le note del Presidente della Regione Calabria del 23 settembre 2024 e del 5 febbraio 2025, con cui, tra l’altro, si rappresenta la necessità di accelerare le procedure attinenti alla realizzazione degli interventi in ambito sanitario dei nuovi Ospedali della “Sibaritide’, di “Vibo Valentia”, della “Piana di Gioia Tauro”, di “Locri”, e di quelli finanziati dall’INAIL per le Aziende “GOM Reggio Calabria”, “ASP Reggio Calabria”, “AO Cosenza”, “AOU Catanzaro”, “ASP Crotone”;
\nRAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;
\nATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nSENTITO l’INAIL;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Calabria;
\nDISPONE
\nART. 1
(Attuazione degli interventi)
ART. 2
(Deroghe)
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
\n- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
\n- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
\n- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
\n- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
\n- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
\n- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
\n- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
\n- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;
\n- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater , 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies , 29-octies , 29-nonies , 29-decies , 29-undicies, 29-terdecies , 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis , 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27 -bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
\n- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 9, 9 bis 10, 12, 14, 16 ,20, 22, 23, 23 bis, 23 ter, 24, da 27 a 41, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 81 e 82;
\n- decreto-luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;
\n- artt. 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248;
\n- art. 14 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese/oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;
\n- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;
\n- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove applicabile, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 110, 111, 112, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 128, 132, 133142, 143,144, 145, 148, 241 e 243;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
\n- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ove applicabile, articoli che riportano le disposizioni derogate del richiamato d.lgs. n. 163/2006, nonché per le medesime deroghe e motivazioni indicate nel seguito per il d.lgs 36/2023 e, pertanto, gli articoli 22, 106, 149, 164, 165, 168, 169,174, 175 e 182;
\n- decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, articoli:
\n- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
\n- 24, allo scopo di consentire la celere selezione degli operatori economici, con riferimento ai requisiti della sola progettazione, nell’ambito di eventuali appalti integrati;
\n- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
\n- 41 comma 2, comma 3, comma 5, Allegato i.7, allo scopo di avviare tempestivamente la progettazione potendo assumere superfluo il documento della fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), redatto sulla scorta del documento di individuazione dei Fabbisogni e di indirizzo alla progettazione che, per le esigenze emergenziali, risultano un rallentamento procedimentale al conseguimento delle finalità degli interventi, e, conseguentemente, la deroga all’art. 42, che richiede le relative verifiche di coerenza, e all’art. 40 per ciò che concerne la deroga al Dibattito Pubblico ed al relativo allegato I6;
\n- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 43 allo scopo di accelerare l’attuazione degli interventi emergenziali, potendo procedersi alla redazione del modello informativo digitale dell’opera anche dopo la fase progettuale, soprattutto in ragione dell’innovatività del processo che, ad oggi, non risulta ancora di comune utilizzo nell’ambito della progettazione;
\n- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
\n- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
\n- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
\n- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
\n- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
\n- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
\n- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
\n- 174 e 175, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi dell’emergenza, ed evitare che le attuali Concessioni possano comunque ricadere in fattispecie precedentemente non disciplinate nei contratti in essere;
\n- art. 188, 189 e 192, allo scopo di snellire le procedure per assicurare il rapido perseguimento delle finalità emergenziali, con riferimento alle celere gestione delle modificazioni contrattuali delle Concessioni in essere, ed alla sua revisione, ed una più flessibile articolazione dei Subappalti;
\n- 207, allo scopo di assicurare che i contratti in essere per la realizzazione delle opere oggetto dell’ordinanza, a seguito delle abrogazioni dei risalenti codici dei contratti, non ricadano nella disciplina del presente articolo.
\n- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, articoli 30, 37 e CAPO II;
\n- legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, allo scopo di assicurare una celere riprogrammazione delle risorse disponibili per gli interventi sanitari, così da poterle tempestivamente concentrare sulle opere oggetto degli interventi emergenziali e, per le medesime finalità, si procedere in deroga all’articolo 5 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
\n- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
\nART. 3
(INAIL)
ART. 4
(Materiali litoidi e vegetali)
ART. 5
(Procedure di approvazione dei progetti)
ART. 6
(Copertura finanziaria)
ART. 7
(Relazioni del Commissario delegato)
ART. 8
(Strutture di supporto e Struttura tecnico-amministrativa)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 13 marzo 2025
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabio Ciciliano