{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-1123-del-29-dicembre-2024/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900014990,"title":"Ocdpc n. 1.123 del 29 dicembre 2024","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1.123 del 29 dicembre 2024 - Disposizioni urgenti di protezione civile per regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina","field_id_contenuto_originale":900014991,"field_data":"2024-12-29T09:26:17+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025
\n"},"body":{"processed":"IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTE le decisioni di esecuzione (UE) del Consiglio n. 2023/2409 19 ottobre 2023 e n. 2024/1836 del 26 giugno 2024 che hanno prorogato la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\nVISTO il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;
\nVISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n.1028 del 5 ottobre 2023, n. 1051 del 29 dicembre 2023, n. 1088 dell’8 luglio 2024, n. 1090 del 19 luglio 2024 e n. 1122 del 24 dicembre 2024 recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nVISTO l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” con cui il Dipartimento della protezione civile è stato autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16;
\nVISTO l’articolo 21, comma 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024;
\nVISTO l’articolo 1, dal comma 389 fino al comma 396 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 ed in particolare il comma 390 che ha prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024;
\nVISTO l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso”, continuino a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025;
\nCONSIDERATO che il predetto articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 202/2024 autorizza, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024;
\nVISTO l’articolo 20, comma 2, del citato decreto-legge n. 202/2024 che prevede, tra l’altro, che con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell’interno, si provveda a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al citato comma 1, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
\nCONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal citato comma 2 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 202/2024 mediante l’adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di regolare il progressivo consolidamento e trasferimento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere da ricondurre in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti;
\nSENTITE le Regioni e le Province autonome interessate,
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’interno;
\nDISPONE
\nART. 1
(Ricognizione delle esigenze di prosecuzione delle misure di assistenza pubblica)
ART. 2
(Contributo una tantum per le persone e i nuclei familiari che dichiarino di non necessitare della prosecuzione dell’assistenza pubblica oltre il 31 gennaio 2025)
ART. 3
(Assistenza pubblica per le persone e i nuclei familiari ospitati nelle forme dell’accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che dichiarino di necessitare della relativa prosecuzione oltre il 31 gennaio 2025)
a) può essere prorogata, sino al termine ultimo del 30 giugno 2025, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, ivi incluse quelle attivate a valenza regionale, in essere alla data del 31 dicembre 2024. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi. Al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’accoglienza, il Dipartimento è autorizzato, ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 20 del DL n. 202/2024, ad erogare, a titolo di anticipazione in favore degli Enti firmatari delle convenzioni, un importo pari al 50% dell’onere massimo complessivo stimato, sulla base dei posti effettivamente occupati alla data di adozione della presente ordinanza, per la proroga delle predette convezioni per il periodo considerato;
\n\tb) ove necessario, alla scadenza delle convenzioni di cui alla lettera a) è assicurata, sull’intero territorio nazionale, l’ accoglienza fino al 31 dicembre 2025, anche in altra Regione, prioritariamente nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all' articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero, in subordine, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 20 del DL n. 202/2024, si applicano, ove compatibili, le disposizioni derogatorie del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dagli articoli 8 e 9 dell’ OCDPC n. 872/2022 e s.m.i, ovvero le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e allo schema di capitolato d’appalto approvato con il Decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142/2015;
\n\tc) laddove le persone interessate siano irreperibili ovvero non abbiano rilasciato la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, o rifiutino di abbandonare le strutture alla scadenza delle convenzioni di accoglienza diffusa e rifiutino, altresì, l’eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, ai sensi della precedente lettera, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1090 del 19 luglio 2024, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza previsti dai commi 2 e 3.
\n\t
ART. 4
(Prosecuzione dell’assistenza pubblica per le persone e i nuclei familiari ospitati nelle strutture reperite, a livello regionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 dell’OCDPC n. 872/2022)
a) fornire opportuna informativa ai soggetti interessati per l’accesso al contributo di cui all’articolo 2, comma 2, alle persone e ai nuclei familiari ospitati alla data di adozione della presente Ordinanza che, entro il 31 gennaio 2025, lasceranno volontariamente le strutture ove sono attualmente ospitati per una sistemazione autonoma;
\n\tb) adottare le misure previste all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1090 del 19 luglio 2024 nei confronti dei titolari di protezione temporanea che rifiutino di abbandonare le strutture alla scadenza stabilita e rifiutino, altresì, l’eventuale ricollocamento offerto, anche in altra regione, ai sensi del comma 1.
\n\t
ART. 5
(Prosecuzione ei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024)
ART. 6
(Disposizioni finanziarie per la prosecuzione dell’assistenza pubblica)
ART. 7
(Contributo di sostentamento)
ART. 8
(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)
ART. 9
(Disposizioni in materia di Minori stranieri non accompagnati)
ART. 10
(Disposizioni per garantire la capacità di risposta delle strutture regionali di protezione civile)
ART. 11
(Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile)
ART. 12
(Ulteriori disposizioni finanziarie e conclusive)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 29 dicembre 2024
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano