{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-1085-del-30-maggio-2024-1/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900013228,"title":"Ocdpc n. 1.085 del 30 maggio 2024","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1.085 del 30 maggio 2024 - Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l’assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza\r\n\r\n","field_id_contenuto_originale":900013229,"field_data":"2024-05-30T10:38:58+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2024
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, lettera l), e l’articolo 29, commi 1 e 3;
\nVISTA la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile il cui punto di riferimento è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Unione europea (ERCC);
\nCONSIDERATO che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo Unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;
\nCONSIDERATE le diverse richieste di assistenza, sia in via bilaterale sia attraverso il Meccanismo Unionale di protezione civile, da parte di Paesi e di organizzazioni internazionali, per far fronte alle esigenze della popolazione civile interessata dagli eventi in rassegna, oltre ad eventuali ulteriori richieste circostanziate che dovessero pervenire;
\nCONSIDERATO che gli accadimenti in atto hanno determinato il repentino incremento dell’esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti a concorrere alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita;
\nRAVVISATA la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all’estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attività da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all’ordinamento giuridico vigente;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nRITENUTA, pertanto, l’esigenza di mobilitare e dispiegare nelle aree operative individuate nell’ambito dei citati meccanismi di cooperazione internazionale, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell’area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti Servizio nazionale della protezione civile, di cui all’articolo 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
\nDISPONE
\nART. 1
(Coordinamento delle iniziative urgenti di protezione civile)
ART. 2
(Trasporto sanitario, assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti ed accompagnatori)
ART. 3
(Disposizioni concernenti la messa a disposizione di materiali, mezzi e attrezzature del Servizio Nazionale della Protezione civile)
ART. 4
(Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all’assistenza alla popolazione)
ART. 5
(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione civile)
ART. 6
(Disposizioni in materia di personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo coinvolto nell’attuazione dell’ordinanza)
ART. 7
(Deroghe)
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
\n- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
\n- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, articolo 14;
\n- disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
\n- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
\n- 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
\n- 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l’affidamento della progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
\n- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell’affidatario in fase di elaborazione del progetto;
\n- 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
\n- 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
\n- 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
\n- 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
\n- 119, allo scopo di consentire l’immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’articolo 140, comma 7;
\n- 120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell’articolo 5 dell’Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
\nART. 8
(Copertura finanziaria)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 30 maggio 2024
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio