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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023
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\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
\nVISTA l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
\nCONSIDERATO, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l’interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;
\nVISTA la richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia del 16 ottobre 2023 di integrazione dell’articolo 9, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023, relativo alla sospensione dei mutui;
\nRAVVISATA la necessità di provvedere alla predetta modifica di integrazione diretta a includere nell’applicazione della misura della sospensione dei mutui le attività consistenti nella produzione di prodotti agricoli;
\nTENUTO CONTO che l’integrazione di che trattasi impatta sui rapporti tra privati e istituti bancari e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica;
\nATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Friuli Venezia Giulia;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
(Modifiche all’articolo 9, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 10 novembre 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio