{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-1011-del-23-giugno-2023/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900009241,"title":"Ocdpc n. 1.011 del 23 giugno 2023","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1.011 del 23 giugno 2023 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona","field_id_contenuto_originale":900009242,"field_data":"2023-06-23T10:54:14+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2023
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\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;
\nCONSIDERATO che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
\nCONSIDERATO altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante “primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino”;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.”;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti del sopra citato stato d’emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;
\nVISTO l’articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, recante: “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici”, con cui, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2,lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nCONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, tali risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza;
\nCONSIDERATO che l’articolo 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra richiamato articolo 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell’articolo 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
\nVISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, recante “Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell’articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6”, con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;
\nCONSIDERATO, in particolare, l’articolo 2 del sopra indicato decreto con cui si demanda a successivo provvedimento la disciplina dell’eventuale rimodulazione e integrazione degli interventi ivi previsti, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
\nVISTO l’articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con cui, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;
\nVISTO l’articolo 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’approvazione degli interventi;
\nCONSIDERATO che a seguito di quanto sopra rappresentato occorre operare un raccordo tra gli interventi approvati col sopra citato decreto e disciplinare le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse finanziarie disponibili ed ancora non pianificate per assicurare continuità alle attività commissariali nella gestione delle misure di contrasto all’emergenza;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Marche;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
(Modalità e procedure per la rimodulazione e integrazione del piano degli interventi)
ART. 2
(Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive)
ART. 3
(Interventi ulteriori di riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate)
ART. 4
(Integrazione deroghe)
- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
\n- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
\n- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147 e 152;
\n- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
\n- decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446;
\n- legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell’allegato F;
\n- legge 12 febbraio 1958, n. 126, articolo 14.
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 23 giugno 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio