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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023
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\nVISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTO il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
\nCONSIDERATO che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
\nCONSIDERATO che i summenzionati eventi hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell’8 maggio 2023 recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;
\nVISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, con particolare riferimento agli articoli 18 e 19;
\nRAVVISATA la necessità di disporre l’attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna;
\nATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
\nVISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’1 giugno 2023;
\nACQUISITA l’intesa della Regione Emilia-Romagna;
\nDISPONE
\nART. 1
(Trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo di cui all’articolo 1 dell’OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023)
ART. 2
\n(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale)
ART. 3
\n(Proroga termini per la revisione di veicoli dotati di cisterne o contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti)
ART. 4
\n(Ulteriori disposizioni relative alla prima misura di immediato sostegno alla popolazione colpita di cui all’articolo 1 dell’OCDPC n. 999/2023)
ART. 5
\n(Ulteriori disposizioni per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l’attuazione dei primi interventi)
ART. 6
\n(Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale)
ART. 7
\n(Attività dei Centri di competenza)
ART. 8
(Sospensione dei mutui)
“1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.”
\nART. 9
\n(Adeguamento del dispositivo per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l’attuazione dei primi interventi)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 14 giugno 2023
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio