{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/ocdpc-n-1-090-del-19-luglio-2024/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900013628,"title":"Ocdpc n. 1. 090 del 19 luglio 2024 ","field_titolo_esteso":"Ocdpc n. 1.090 del 19 luglio 2024 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina\r\n","field_id_contenuto_originale":900013629,"field_data":"2024-07-19T15:25:17+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2024
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
\nVISTA la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023 che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;
\nVISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l’articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall’articolo 3 del decreto- legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
\nVISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis;
\nVISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 44;
\nVISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” e, in particolare, l’articolo 26;
\nVISTO il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina” e, in particolare, l’articolo 1;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibere del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e del 2 febbraio 2023;
\nVISTI i commi da 669 a 671 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui, tra l’altro, lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 con cui il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, nn. 902 e 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio 2023, n. 960 del 23 gennaio 2023, n. 964 del 9 febbraio 2023, n. 969 del 27 febbraio 2023, n.1028 del 5 ottobre 2023 e n. 1051 del 29 dicembre 2023, recanti: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;
\nVISTO l’articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” con cui il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dalla citata ordinanza n. 872/2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità, con copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto- legge 2 marzo 2023, n. 16;
\nVISTO l’articolo 21, comma 9 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 4 marzo 2024;
\nVISTO l’articolo 1, dal comma 389 fino al comma 396 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare il comma 390 che ha prorogato lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024;
\nVISTO il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 del Ministro della Giustizia recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato dal D.M. 08 marzo 2018, n. 37;
\nVISTA la nota del Ministero dell’interno prot. 25346 del 21 marzo 2024 con cui il predetto Dicastero ha fornito elementi informativi circa le procedure da seguire per l’allontanamento dalle strutture di soggetti per cui venga accertata l’indebita fruizione dell’accoglienza;
\nRAVVISATA la necessità di supportare i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i soggetti gestori delle strutture di accoglienza temporanea e delle strutture di accoglienza diffusa ai fini dell’effettivo allontanamento di soggetti che, pur titolari di protezione temporanea, occupino le strutture non conformandosi alle procedure e ai requisiti di condotta stabiliti per la gestione dell’emergenza;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
\nDISPONE
\nART. 1
(Ulteriori misure a supporto delle attività dei Commissari delegati e dei gestori delle strutture di alloggiamento temporaneo)
ART. 2
(Misure a supporto delle attività dei Commissari delegati e dei gestori delle strutture di accoglienza diffusa)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 19 luglio 2024
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio