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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 21 marzo 2020
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
\nVISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\nVISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\nVISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\nVISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 , concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
\nVISTO il decreto ministeriale 25 marzo 1998, recante Approvazione della deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni;
\nVISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che dispone che “i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento”;
\nCONSIDERATO l’ingente numero di cittadini che in Italia percepiscono le prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS attraverso consegna di contante presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A., pari a circa 241.173, ovvero attraverso libretto di risparmio postale, cui non è collegato alcuno strumento elettronico di prelievo del contante, pari a circa 500.000, per un totale di circa 741.173 unità, rispetto all’esiguo numero di cittadini i cui trattamenti pensinisti sono erogati in contanti con l’intero sistema bancario italiano pari a 36.267 unità;
\nRITENUTA la necessità di assicurare che il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di competenza dei prossimi mesi di aprile, maggio e giugno avvenga nel rispetto della distanza interpersonale di un metro stabilita dalle disposizioni adottate allo scopo di favorire il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
\nRITENUTO pertanto necessario consentire un progressivo scaglionamento e accesso contingentato dell’utenza presso gli Uffici di Poste Italiane S.p.A. mediante l’anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di cui all’articolo 1, comma 302, della suddetta legge n. 190 del 2014;
\nVISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 marzo 2020;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;
\nART. 1
\n(Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 19 marzo 2020
\n\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli