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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 21 marzo 2020
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\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
\nVISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\nVISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\nVISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
\nVISTA la nota GAB n. 3504 del 17 marzo 2020 del Ministero della salute;
\nVISTO l’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Sistema Tessera Sanitaria);
\nVISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, e successive modificazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali o Provinciali (SAR);
\nVISTO l’articolo 13 del del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede, in particolare:
\n• al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e di specialistica a carico del Servizio Sanitario Nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011;
\n• al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome diverse da quelle di residenza;
VISTO l’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
\nVISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato articolo 1, comma 382, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i FSE (INI);
\nVISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 , concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
\nRITENUTO, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di adottare misure atte a limitare la circolazione dei cittadini attraverso il più ampio utilizzo della ricetta dematerializzata, anche per modalità di erogazione dei medicinali diverse dal regime convenzionale, nonché attraverso strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta medesima;
\nCONSIDERATA la necessità di garantire la piena funzionalità dei servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare il lavoro agile per ridurre la mobilità sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative;
\nACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
\nDI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze,
\nDISPONE
\nART. 1
\n(Utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica)
ART. 2
\n(Disposizioni per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)
ART. 3
\n(Disposizioni in materia di servizi di comunicazione elettronica)
\nLa presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\nRoma, 19 marzo 2020
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli