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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022
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\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante: “Codice della protezione civile” così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;
\nVISTO l’articolo 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, con cui, al fine dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del medesimo Codice, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie definendo di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
\nVISTO l’articolo 45 del citato Codice di protezione civile con cui è istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del medesimo codice;
\nCONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 45 rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata, la disciplina dei criteri di riparto e delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio;
\nCONSIDERATA la necessità di assicurare il ripristino della capacità di risposta alle emergenze delle Regioni, tenuto conto dell’intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative, ivi comprese le colonne mobili;
\nCONSIDERATA la necessità di concorrere agli interventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), formalmente dichiarati dalle Regioni;
\nRAVVISATA, pertanto, la necessità di dare attuazione al sopra citato articolo 45 del decreto legislativo n. 1/2018;
\nACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 6 luglio 2022;
\n\n
DECRETA:
\n\n
ART. 1
\n(Criteri di riparto)
\n
ART. 2
(Modalità di utilizzo)
ART. 3
\n(Modalità di trasferimento)
1. Il Dipartimento della protezione civile, trasferisce le risorse alle Regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento delle attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con le seguenti modalità: - acconto del 70% all’avvenuta registrazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente articolo 1; - saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli Enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l’avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all’80% e dell’elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.
\n2. Le risorse erogate per le quali non siano state assunti impegni di spesa da parte delle Regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile per essere ridistribuite tra le altre Regioni secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.
\nART. 4
\n(Premialità)
ART. 5
\n(Monitoraggio)
ART. 6
\n(Adempimenti)
Roma, 13 luglio 2022
\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nMario Draghi