{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/dm-del-22-luglio-2025-modalita-di-impiego-e-ripartizione-delle-risorse-interventi-di-contrasto-alle-calamita-naturali/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900017277,"title":"DM del 22 luglio 2025 - Modalità di impiego e ripartizione delle risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali","field_titolo_esteso":"Decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 22 luglio 2025, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Modalità di impiego e ripartizione delle risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali","field_id_contenuto_originale":900017278,"field_data":"2025-07-22T09:28:10+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025
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\ndi concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
\nVISTO l’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, in forza del quale “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”;
\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\nVISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l’articolo 11, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge n. 144 del 17 maggio 1999;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;
\nVISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 67-bis e seguenti;
\nVISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e, in particolare, l’articolo 41;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il «Codice della protezione civile»;
\nVISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera b);
\nVISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l’articolo 14-bis;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 aprile 2018, recante «Modalità di impiego e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 16-sexies, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»;
\nVISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Nello Musumeci è delegato l’esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;
\nVISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l’articolo 5, comma 6, in forza del quale «le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) »;
\nVISTO l'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ai sensi del quale:
\n- è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
\n- con uno o più decreti del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023, si provvede ad individuare la quota delle risorse da destinare alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;
VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024, con cui è stata individuata la quota delle risorse da destinare, ai sensi dell’articolo 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213: 1) alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 2) al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa;
\nCONSIDERATO che la quota di risorse destinate alle esigenze di sicurezza proprie del sistema nazionale di protezione civile (ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017 citato) è stata definita in euro 2.500.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
\nCONSIDERATO che la quota di risorse destinate al sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa è stata definita in euro 2.000.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
\nCONSIDERATO che, in particolare, l’articolo 2 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 marzo 2024, ha demandato a uno o più decreti separati, ai sensi dell’articolo 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213, tra l’altro, la definizione delle modalità di impiego e la ripartizione delle risorse di cui alla lettera a), numeri 1) e 2) dell’articolo 1, comma 123, citato nonché l’aggiornamento, in relazione alle finalità di cui alla lettera a), numero 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018;
\nRITENUTO NECESSARIO, quanto alle finalità di cui all’articolo 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, provvedere ad una perimetrazione del finanziamento su base territoriale in ragione dell’entità delle risorse a disposizione, di importo inferiore rispetto alla somma complessiva stanziata dall’articolo 41, comma 4, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 per l’intero territorio nazionale, anche alla luce degli utilizzi storici del Fondo di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, per come riportati nella nota del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 5979 del 2 febbraio 2024, avente ad oggetto “Art. 1, comma 123, della legge n. 213/2023 – Rifinanziamento del Fondo per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile di cui all’art. 41, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”;
\nRITENUTO NECESSARIO, a tali fini, impiegare le risorse di cui all’articolo 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, risultanti dal riparto operato con il citato decreto del 19 marzo 2024, per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile nell’ambito dei territori dei Comuni delle isole minori marine;
\nCONSIDERATA, in particolare, la peculiare posizione delle isole minori marine quali territori di ridotta estensione, completamente circondati dalle acque marine;
\nCONSIDERATO che tale peculiare posizione, pure valorizzata in ambito associativo attraverso l’istituzione dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, rileva:
\n- sia sul piano dell’accessibilità fisica, essendo la forza del mare idonea a opporre ostacoli al raggiungimento dell’isola dalla terraferma notoriamente maggiori rispetto a quelli riscontrabili qualora il territorio isolano possa essere raggiunto attraverso la navigazione lacustre o in acque interne;
\n- sia sul piano dei rischi naturali correlati ad eventi sismici, emergendo il rischio di maremoto soltanto qualora il sisma si verifichi in area marina, con conseguente esposizione dell’isola marina a specifici rischi non configurabili per l’isola interna;
CONSIDERATA, pertanto, l’esigenza di valorizzare la peculiare posizione delle isole minori marine, ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 123, lettera a), numero 1), della legge n. 213 del 2023, essendosi in presenza di luoghi che, proprio per le difficoltà di raggiungimento dalla terraferma e per gli specifici rischi naturali cui sono esposti, per primi necessitano di essere dotati di mezzi per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, indispensabili per fronteggiare eventi calamitosi, a tutela della pubblica e privata incolumità;
\nCONSIDERATA l’esigenza, al fine di individuare il territorio delle isole minori marine, di fare riferimento alla perimetrazione operata dallo Stato nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne (SNAI) del ciclo di programmazione 2021-2027, rilevante ai fini dell’assegnazione di risorse pubbliche in favore di aree caratterizzate da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi, analogamente a quanto avviene per le risorse assegnate con il presente decreto;
\nCONSIDERATO, in particolare, che la SNAI 2021-2027 riguarda 124 Aree di progetto, di cui il \"progetto speciale Isole Minori\" coinvolge i 35 Comuni sui quali insistono le Isole, con una popolazione totale di 213.093 abitanti, come individuate anche nel Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne 2021 – 2027 – Isole Minori – disponibile al seguente link: https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Istruttor… e riportate nell’allegato A al presente decreto, recante altresì l’indicazione delle isole minori e dei Comuni aventi sede nei relativi territori;
\nRITENUTO necessario procedere:
\na) all'individuazione dei soggetti beneficiari della ripartizione delle predette risorse sulla base delle funzioni, di cui agli articoli 4,8 e 13 del citato decreto legislativo n. 1/2018, di preparazione e gestione delle emergenze, con particolare riguardo alle esigenze di rafforzare la capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite;
\nb) all'individuazione delle tipologie di mezzi da acquistare o da manutenere, necessari per rafforzare la capacità di risposta nella lotta contro gli incendi boschivi e di intervento immediato di soccorso e di assistenza sanitaria alle popolazioni colpite, prevedendo che i citati beneficiari rappresentino le loro esigenze articolandole, in forma progettuale, mediante la presentazione di programmi di intervento per l'acquisizione o la manutenzione dei mezzi di prioritario interesse, evidenziando i risultati attesi dall'impiego delle risorse finanziarie assegnate e consentendo, inoltre, opportune forme di verifica e monitoraggio degli interventi autorizzati e di eventuale riprogrammazione e aggiornamento dei medesimi;
RITENUTO, inoltre, di stabilire che alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri che contenga, tra l’altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi;
\nRITENUTO, infine, necessario prevedere che il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;
\nRITENUTO di provvedere con separato decreto all’eventuale aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018;
\nVISTA la nota del Sindaco dell’Aquila del 22 febbraio 2024, prot. n. 21674, avente ad oggetto “Fondi di cui all’art. 1, commi 123 e 124, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta di riparto cratere sisma 2009”;
\nVISTA la nota del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 394 del 28 febbraio 2024, avente ad oggetto il “Fondo di cui all’art. 1, commi 123 e 124, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Proposta di riparto – Sisma 2009”;
\nVISTA la nota del Sindaco dell’Aquila del 22 novembre 2024, prot. n. 124758, avente ad oggetto “Fondi di cui all’art. 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Riscontro nota SMAPT- 0001484-P-06/09/2024 - Proposta di riparto cratere sisma 2009 - Trasmissione schede progettuali”;
\nVISTA la nota del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prot. n. 1978 del 29 novembre 2024, avente ad oggetto la “trasmissione schede di intervento a valere sui fondi da trasferire di cui all’art. 1, comma 123 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
\nRITENUTO NECESSARIO assicurare, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 1, comma 123, legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dall’articolo 2 del decreto del 19 marzo 2024 citato e nell’ambito degli interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa indicati dalla Città dell’Aquila e dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, la prioritaria realizzazione degli interventi:
\na) di messa in sicurezza e di prevenzione e mitigazione dei rischi, al fine di evitare o ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
\nb) localizzati nella città dell'Aquila e nell’ulteriore territorio compreso nel cratere di cui al sisma del 6 aprile 2009.
RITENUTO NECESSARIO, in particolare, nel ripartire le risorse tra la Città dell’Aquila e gli altri Comuni del cratere, tenere conto di quanto rappresentato dal Comune dell’Aquila nella nota del 22 novembre 2024 in ordine al “criterio storicamente utilizzato ai fini riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione (tra le altre, Delibera CIPE n. 135/2012), in virtù del quale le risorse vengono destinate in misura pari al 67 % al comune dell’Aquila e nella misura del 33 % ai restanti comuni del cratere sisma 2009”; circostanza confermata dalla Struttura di missione nella nota del 29 novembre 2024, n. 1978, in cui si fa riferimento al “criterio storico di riparto dei finanziamenti destinati alla ricostruzione, con attribuzione della quota del 67% al Comune dell’Aquila e del 33% agli altri Comuni del cratere”;
\nRITENUTO necessario procedere all'individuazione nel Comune dell’Aquila del soggetto attuatore degli interventi finanziati, in ragione della competenza tecnica dallo stesso posseduta e dell’esperienza maturata in materia di interventi edilizi nonché tenuto conto di quanto pure rappresentato dal medesimo Comune nella nota del 22 novembre 2024 in cui si precisa che “come concordato con i titolari degli Uffici Speciali, gli interventi saranno tutti realizzati dalla scrivente Amministrazione”;
\nRITENUTO, inoltre, di stabilire che alla definizione delle modalità per la presentazione delle proposte progettuali, della relativa istruttoria e della successiva erogazione delle connesse risorse finanziarie si provveda con successivo provvedimento del Coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 che contenga, tra l’altro, idonee forme di verifica e monitoraggio in corso d'opera dell'esecuzione degli interventi;
\nRITENUTO, infine, necessario prevedere che il Coordinatore della medesima struttura di missione riferisca, con cadenza trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto;
\nDECRETA
\nART. 1
(Interventi di protezione civile)
ART. 2
(Concessione dei contributi di cui all’articolo 1)
ART. 3
(Interventi per la viabilità alternativa nel cratere sisma 2009)
ART. 4
(Concessione dei contributi di cui all’articolo 3)
ART. 5
(Disposizioni finanziarie)
Roma
\nIL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
\nGiancarlo Giorgetti