{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/direttiva-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-materia-di-allertamento-di-protezione-civile-e-sistema-di-allarme-pubblico-it-alert/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":1388661,"title":"Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT - Alert","field_titolo_esteso":"Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2020 - Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert","field_id_contenuto_originale":1388662,"field_data":"2020-10-23T13:45:00+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021
\n"},"body":{"processed":"IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, ed in particolare gli articoli 15 e 17;
\nVISTO il comma 1 dell’articolo 110 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche;
\nVISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, e in particolare gli articoli 11 e 13;
\nVISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
\nVISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\nVISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare l’articolo 28 che introduce nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche le definizioni di Sistema di Allarme Pubblico, di servizio “Cell broadcast”, di “messaggio IT-Alert” e di “servizio IT-Alert”, nonché l’obbligo per gli Operatori nazionali di Telefonia Mobile di mantenere attivo il servizio IT-Alert, pena sanzioni amministrative e/o la perdita delle frequenze e della qualifica di Operatore nazionale;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004, e successive modificazioni;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014;
\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante “Indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell’evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell’area vesuviana”;
\nVISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con Indicazioni operative recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;
\nVISTE le “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante “Istituzione del Sistema d’Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma – SiAM”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;
\nVISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018, recante “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018;
\nVISTO lo Standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service;
\nVISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020 recante “Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT- Alert”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020;
\nCONSIDERATA la necessità di organizzare lo svolgimento dell’attività di allertamento al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
\nCONSIDERATO che il comma 2-bis dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l’allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
\nSU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 8 ottobre 2020;
\nEMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA
\n1. Premesse
\n1.1 Finalità
\nLa presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante codice della protezione civile” al fine di garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, e tra i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina:
\nIl Sistema di allertamento, statale e regionale, di protezione civile, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è costituito dall’insieme delle procedure e attività che, ove e quando possibile, sulla base di previsioni probabilistiche, del monitoraggio di parametri ambientali che possono essere connessi con un evento o con suoi possibili effetti, nonché della sorveglianza di fenomeni d’interesse di protezione civile, anche attraverso il presidio territoriale, ha lo scopo di attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali. In seguito a tale attivazione le autorità competenti pongono in essere le pertinenti attività di previsione e prevenzione degli eventi nonché quelle di gestione dell’emergenza, quest’ultima anche in relazione alla pianificazione di protezione civile.
\nIT-Alert è, invece, il sistema di allarme pubblico – istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ee) quinquies, del decreto legislativo n. 259 del 2003, “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, nell’ambito della più ampia definizione di Sistema di allarme pubblico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ee) bis del medesimo decreto – che dirama ai terminali presenti in una determinata area geografica “messaggi IT-Alert”, consentendo alla popolazione ivi presente di assumere comportamenti di autoprotezione in relazione a situazioni di rischio.
\n1.2 Caratteristiche e limiti del sistema di allertamento di protezione civile e di IT-Alert
\nL’allertamento di protezione civile e il sistema di allarme pubblico si realizzano attraverso una complessa serie di attività svolte da parte di una pluralità di soggetti competenti afferenti a più Istituzioni e loro articolazioni.
\nLe attività di allertamento e quelle di allarme pubblico risentono di limiti correlati all’incertezza connessa ai fenomeni naturali, alla conoscenza scientifica imperfetta, alle capacità tecnologiche disponibili, e a vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dalle circostanze in cui le attività di valutazione e decisionali si concretizzano, sovente in contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate.
\nPertanto, è necessario assicurare il miglior assetto organizzativo, strutturale e funzionale, nei contesti e con i limiti indicati, tenuto conto che il Sistema d’allertamento di protezione civile e IT-Alert non sono salvifici in sé, ma sono finalizzati, in ragione di un determinato probabile evento, ad attivare a livello territoriale e individuare una più specifica azione di protezione e tutela della collettività e del singolo, nel più generale contesto della pianificazione di protezione civile e di una condotta personale di consapevolezza dei rischi e di adozione costante di misure di prevenzione e salvaguardia.
\nLe procedure e le attività finalizzate all’allertamento e all’allarme pubblico devono quindi esplicitare, quando e ove possibile, i limiti delle attività di valutazione e decisionali. In particolare, è opportuno dare conto:
\nA fini di trasparenza, le procedure e le attività finalizzate all’allertamento e all’allarme pubblico contengono sistemi di tracciabilità non modificabili delle decisioni assunte così che sia conoscibile il contesto in cui si è operato, e si renda conto del ragionamento sviluppato per assumere una scelta. Ai sensi della normativa vigente, deve essere prevista la conservazione dei documenti informatici, al fine di garantirne l’autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.
\nA fini di efficienza ed efficacia, le procedure e le attività finalizzate all’allertamento e all’allarme pubblico prevedono sistemi di ricognizione, valutazione, revisione e aggiornamento periodico, anche al fine di una migliore formazione degli operatori, nonché per una adeguata gestione del rischio dei processi posti in essere nel contesto dell’allertamento.
\nIl Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile informazioni sulle procedure esistenti relative all’allertamento, a monitorare procedimenti di innovazione delle procedure, e a predisporre raccomandazioni e linee guida per la stesura di procedure e attività per l’allertamento sulla base delle buone pratiche raccolte.
\n2. Termini e definizioni
\n3. Organizzazione del sistema di allertamento del servizio nazionale della protezione civile
\nL’articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 individua le attività di prevenzione di protezione civile distinguendo tra attività “non strutturali” e attività “strutturali”. Tra le attività di prevenzione non strutturale è compreso l’allertamento del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
\nIl Sistema di allertamento nazionale è costituito dal livello regionale e dal livello statale. Opera al ricorrere di identificabili fenomeni precursori di un evento calamitoso per il quale sia possibile svolgere un’attività di preannuncio, sulla base dei risultati di modelli empirici o matematici, del monitoraggio di fenomeni e parametri e della sorveglianza in corso d’evento.
\nIl Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, si articola in due fasi:
\nLe fasi di previsione e di monitoraggio e sorveglianza sono definite, per le diverse tipologie di fenomeno, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e sono preposte all’attivazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali, per la preparazione e la prevenzione del rischio e, se del caso, per la gestione dell’emergenza secondo la pertinente pianificazione di protezione civile.
\n3.1 Fase di previsione
\nLa fase di previsione consiste nella valutazione probabilistica della situazione attesa, nonché dei relativi possibili effetti. In tale fase vengono analizzati i dati osservati e vengono effettuate valutazioni probabilistiche attraverso sistemi di modellistica che simulano i fenomeni in esame.
\nIn funzione della tipologia di fenomeno o evento considerato, può essere effettuata la valutazione probabilistica della sola pericolosità o del rischio; quest’ultima è effettuata dove e quando è possibile la valutazione, ancorché speditiva, dei possibili danni a elementi vulnerabili.
\nLa fase di previsione si articola nelle seguenti attività, svolte anche attraverso l’utilizzo di apparati e strumenti hardware, di software e di modelli:
\nLe modalità con cui i soggetti competenti attuano la fase di previsione variano a seconda della tipologia di rischio, e sono definite, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.
\n3.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza
\nLa fase di monitoraggio e sorveglianza consiste nella raccolta, concentrazione e condivisione di dati rilevati da strumenti, apparati e reti di monitoraggio, nonché di informazioni non strumentali reperite localmente, ove possibile o necessario anche attraverso attività territoriali e di presidio, al fine di effettuare e rendere disponibili dati, informazioni e/o previsioni a breve termine, per consentire di confermare gli scenari di evento o di rischio previsti e di aggiornarli a seguito dell’evoluzione dell’evento in atto potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate.
\nLa fase di monitoraggio e sorveglianza si articola nelle seguenti attività, svolte anche attraverso l’utilizzo di strumenti e apparati hardware, software e di modelli matematici:
\nLe modalità con cui i soggetti competenti attuano la fase di monitoraggio e sorveglianza variano a seconda della tipologia di rischio, dei livelli di allerta, o dello stato di attività dei fenomeni, e sono definite, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.
\n3.3 Livelli di allerta e fasi operative dei piani di protezione civile
\nAlle valutazioni rappresentate dai livelli di pericolosità o di rischio corrispondono i livelli di allerta del sistema della protezione civile, preposti all’attivazione delle azioni di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, di preparazione e di gestione dell'emergenza, come definite nelle fasi operative dei piani di protezione civile.
\nA ciascun livello di pericolosità o di rischio è associato un livello di allerta, rappresentato da un codice colore, a cui è associata la definizione sintetica dello scenario di evento e degli effetti attesi.
\nPer ciascuna tipologia di rischio, le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, definiscono:
\nIl livello di allerta comporta per i Comuni l’attivazione delle fasi operative previste nel proprio piano di protezione civile.
\nLa Regione, nonché gli enti locali, ciascuno nell’ambito di propria competenza, valutano se attivare una fase operativa, e quale fase operativa attivare, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall’effettivo verificarsi della previsione e della propria capacità di risposta.
\nIn relazione al Sistema di allertamento per i singoli rischi si rinvia alle seguenti direttive e decreti:
\n4. Organizzazione di IT-Alert
\n4.1 Scopi
\nIl Servizio Nazionale della Protezione Civile utilizza anche IT-Alert per informare la popolazione affinché quest’ultima valuti e adotti le misure di autoprotezione di cui al paragrafo 4.5, in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.
\nCon IT-Alert, il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e i Comuni, ciascuna per le proprie competenze, possono trasmettere “messaggi IT-Alert” per informare la popolazione attraverso la tecnologia “cell broadcast”, scelta dal legislatore.
\n4.2 Interoperabilità
\nIT-Alert adotta lo standard internazionale “Common Alerting Protocol” (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici.
\nIl Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprie indicazioni operative adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, definisce il profilo italiano del CAP, denominato “CAP-IT” che, rispettando lo standard internazionale, lo allinea alle specifiche e alle necessità del Servizio Nazionale della Protezione Civile.
\n4.3 Canali
\nIT-Alert può diramare messaggi attraverso i seguenti canali di comunicazione:
\n4.4 Organizzazione
\nUn “messaggio IT-Alert” è inviato in applicazione di indicazioni operative e procedure definite secondo i principi di cui alla presente Direttiva e dei criteri minimi indicati al paragrafo 4.5, assicurando che nelle singole indicazioni operative e procedure siano previsti sistemi di tracciabilità immodificabili e modelli di segnalazione anonima di eventuali criticità nell’operatività di IT-Alert, anche allo scopo di introdurre possibili correttivi o misure di adeguamento, nonché per assicurare una comunicazione il più possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei principi di precauzione, sussidiarietà e omogeneità organizzativa. Le procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.
\n4.5 Messaggi IT-Alert e misure di autoprotezione
\nIn riferimento a quanto prescritto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 1 del 2018 “Codice di Protezione civile” e successive modificazioni, e fermo restando quanto riportato al paragrafo 1.2 in relazione alla messa in atto di specifiche azioni di tutela della collettività e del singolo, il “messaggio IT-Alert” ha lo scopo di informare la popolazione di situazioni previste o in atto al fine di consentire a quest’ultima la quanto più tempestiva adozione di misure di autoprotezione.
\nLe misure di autoprotezione da attivarsi da parte della popolazione si distinguono in:
\nUn “messaggio IT-Alert” è preparato e inviato dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e dai Comuni, in relazione allo stato di sviluppo del sistema e secondo le rispettive competenze previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.
\nUn “messaggio IT-Alert” è di una delle seguenti tipologie:
\nPer rendere il più possibile omogenea l’informazione trasmessa, i messaggi IT-Alert adottano uno schema minimo che prevede una intestazione, l’indicazione della tipologia del messaggio, dello scenario di evento, se possibile, e del periodo di tempo relativi alla situazione comunicata. Il “messaggio IT-Alert” può essere integrato con ulteriori informazioni in funzione della tipologia del messaggio stesso e dello scenario di evento.
\nIT-Alert e i suoi messaggi si adeguano ai principi di trasparenza, di sussidiarietà, di auto-responsabilità e di autoprotezione della popolazione, e di omogeneità comunicativa, fermi restando i vincoli tecnologici, strumentali, e dei modelli previsionali adottati, nonché il riferimento alla locale pianificazione di protezione civile.
\n4.6 Sperimentazione di IT-Alert
\nAttese le novità di IT-Alert ed essendo noti i limiti, anche tecnologici, del canale “cell broadcast”, che non consente al mittente di conoscere l’avvenuta o la mancata ricezione dei messaggi inviati, si rende necessario un periodo di sperimentazione della durata di 24 mesi, di cui gli ultimi sei volti a valutare gli esiti della sperimentazione.
\nDurante tale periodo gli esiti della sperimentazione, e gli eventuali possibili correttivi, saranno valutati da un’apposita Commissione tecnica i cui componenti, individuati in numero di due dalla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, due dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, due dalla Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, e uno dal Dipartimento della protezione civile, operano a titolo gratuito.
\nLa Commissione tecnica è coordinata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, che potrà delegare il direttore di un Ufficio del Dipartimento della protezione civile.
\nLa Commissione tecnica si insedierà all’avvio della fase di sperimentazione, e alla stessa saranno inviati dal Dipartimento della protezione civile rapporti periodici derivanti dalle segnalazioni che perverranno dai soggetti operanti nel Sistema di allarme pubblico, che saranno oggetto di valutazione periodica da parte della Commissione tecnica. Nei sei mesi finali della sperimentazione, la Commissione tecnica redigerà un Rapporto sulla sperimentazione di IT-Alert, valutandone le prestazioni, specifiche e generali, anche suggerendo eventuali integrazioni, modificazioni e azioni correttive.
\nPer pervenire a regime a un sistema di invio automatico della messaggistica diretta a comunicare alla popolazione il livello di allerta, le attività di sperimentazione sono finalizzate ad individuare le modalità e la tempistica di invio automatico dei messaggi IT-Alert.
\nDecorsi i 24 mesi, ove siano necessarie integrazioni, modifiche o azioni correttive, IT-Alert per i successivi sei mesi opererà in regime transitorio per consentire gli adeguamenti necessari, decorsi i quali il Servizio di allarme pubblico sarà operativo.
\nI componenti della Commissione tecnica operano nell’ambito dei doveri d’ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono dovuti ai componenti indennità, rimborsi spese, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
\n5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile
\nAi fini di un’ampia condivisione e per garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, le indicazioni operative di cui alla presente direttiva sono adottate previa intesa in sede tecnica acquisita nell’ambito di un tavolo composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
\nPer le indicazioni operative di cui al paragrafo 3.1 della presente Direttiva il citato tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni.
\nI componenti del tavolo tecnico operano nell’ambito dei doveri d’ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono dovuti ai componenti indennità, rimborsi spese, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
\n6. Norme di salvaguardia
\nPer le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.
\nRoma, 23 ottobre 2020
\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
\nGiuseppe Conte