{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/decreto-del-capo-dipartimento-rep-1815-dell8-maggio-2024/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900014478,"title":"Decreto del Capo Dipartimento rep. 1815 dell'8 maggio 2024","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento rep. 1815 dell'8 maggio 2024 - Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza adottati dalla Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica","field_id_contenuto_originale":900014479,"field_data":"2024-05-08T17:34:42+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 17 ottobre 2024
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\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all’articolo 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all’articolo 22;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 3119 in data 9 dicembre 2022, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato DPCM del 5 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l’utilizzo dei fondi disponibili per l’annualità 2010 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l’articolo 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l’istituzione di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011 recante: «Costituzione della Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica». Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77” che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dell’ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2012 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011 recante: «Costituzione della Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica». Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”;
\nVISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, n. 344 del 9 maggio 2016, n. 532 del 12 luglio 2018, che all’articolo 2, comma 8, disciplinano che: i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per l’aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni di cui all’allegato 7 di propria competenza territoriale; i criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla Commissione Tecnica di cui all’articolo 5 commi 7 e 8 dell’OPCM n. 3907/2010, istituita con il DPCM 21/04/2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTE le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023, che all’articolo 2, comma 2, disciplinano che, qualora le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all’allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, è possibile utilizzare le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a) delle medesime ordinanze, anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza nei comuni non ricompresi nell’elenco dell’allegato 7 o per avviare l’attività di aggiornamento degli studi già effettuati;
\nVISTE le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023, che all’articolo 2, comma 4, disciplinano che i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi già effettuati, di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, sono definiti dalla Commissione Tecnica di cui all’articolo 4, comma 7 della medesima ordinanza e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;
\nVISTO l’Accordo del 31 dicembre 2021, stipulato, ai sensi dell’articolo 15 della legge n.241/90, tra il Dipartimento della protezione civile e il Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto di geologia ambientale e di geoingegneria (IGAG) per il supporto al Dipartimento della protezione civile per il la realizzazione delle attività di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.780/2021 riguardante gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’articolo 11 del decreto legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2090 del 27 luglio 2023, recante Approvazione e impegno dell’Atto aggiuntivo, inerente l'Accordo del 31 dicembre 2021, stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e il Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto di geologia ambientale e di geoingegneria (IGAG), diretto a integrare le attività di cui all’Ordinanza n.780/2021 previste dal citato Accordo e in particolare a rendere più efficienti le rendicontazioni da parte delle Regioni previste dalle ordinanze attuative dell’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n.77/2009 con previsione di due unità di personale dell’IGAG con oneri a carico del contributo previsto dall’articolo 3 del predetto Atto aggiuntivo;
\nTENUTO CONTO della riunione della Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del 5 luglio 2023 e del relativo verbale, inviato ai componenti della Commissione tecnica con nota DPC prot.n. 38162 del 26 luglio 2023, in cui sono stati definiti i suddetti criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite dell’Emergenza;
\nCONSIDERATA l’urgenza di indicare i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza da adottarsi ai sensi dell’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 978/2023;
\nDECRETA
\nART. 1
\n(Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica)
ART. 2
\n(Criteri di aggiornamento e manutenzione delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza)
ART. 3
\n(Procedure di attuazione)
Per la manutenzione e l’aggiornamento degli studi di MS e CLE già effettuati si procede come di seguito indicato:
\n- le richieste di manutenzione o aggiornamento sono formulate dalle Regioni, anche su richiesta del Comune;
\n- le Regioni effettuano una verifica annuale per individuare gli studi di MS e le analisi della CLE che necessitano di manutenzione o aggiornamento. Tale verifica viene inserita entro il 31 dicembre di ciascun anno nel sistema informativo della MS e CLE, al fine di produrre il quadro dei fabbisogni economici nelle programmazioni per nuove Ordinanze;
\n- la realizzazione degli interventi di manutenzione e di aggiornamento è a cura delle Regioni (o da soggetto delegato dalla Regione), tramite procedure coerenti con il sistema di realizzazione degli studi e delle analisi finora realizzati, ovvero migliorando e adeguando la realizzazione al fine di ottimizzare i tempi di attuazione;
\n- studi e analisi oggetto di manutenzione e aggiornamento vengono sottoposti a verifica di conformità da parte della Commissione Tecnica, analogamente agli studi e alle analisi finora realizzati;
\n- in prima applicazione, nelle more della definizione delle modalità di trasferimento dei dati di manutenzione e aggiornamento alla Commissione Tecnica, si metterà a punto una procedura provvisoria in accordo con le Regioni.
ART. 4
\n(Oneri)
Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le spese relative all’attività di aggiornamento e manutenzione degli studi di MS e CLE saranno sostenute a valere sulle risorse previste e assegnate alle Regioni con le ordinanze di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza (lettera a), ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’OCDPC 978 del 24 marzo 2023.
\nART. 5
\n(Importi ammissibili per aggiornamento e manutenzione per la microzonazione sismica)
ART. 6
\n(Importi ammissibili per aggiornamento e manutenzione per la Condizione Limite per l’Emergenza)
Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio