{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/decreto-del-capo-dipartimento-n--1287-del-12-aprile-2020--nomina-del-soggetto-attuatore-per-le-attivit--emergenziali-connesse-all-assistenza-e-alla-so/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":1250434,"title":"Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020. Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito ...","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020 - Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili","field_id_contenuto_originale":1250435,"field_data":"2020-04-12T20:02:00+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":null,"body":{"processed":"
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\nVISTO l’articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
\nVISTO l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001 riguardante le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell’interno nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti l’immigrazione;
\nVISTO l’articolo 13, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, che indica, tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, la Croce Rossa italiana;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
\nVISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
\nVISTO in particolare l’articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
\nVISTO, inoltre, l’articolo 1 comma 3 della citata ordinanza n. 630/2020 il quale prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;
\nVISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’interno ed il Ministro della salute del 7 aprile 2020, con cui si dispone che, dalla data della sua adozione e fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety (“luogo sicuro”), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area Search And Rescue (SAR) italiana;
\nCONSIDERATO che, in conseguenza del citato decreto interministeriale del 7 aprile 2020, permane la necessità di assicurare il rispetto delle misure sanitarie adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 con riferimento ai casi di soccorso in mare;
\nRILEVATA la necessità di attuare tempestivamente le misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare l’incolumità della popolazione, avvalendosi di soggetti attuatori;
\nRITENUTO di individuare, sentito il Ministro dell’interno, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione quale soggetto attuatore per lo svolgimento di talune delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020;
\nVISTA la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 aprile 2020;
\nVISTE le note del Ministero dell’interno del 9 e del 12 aprile 2020;
\nSENTITO il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
\nper le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano
DISPONE
\nART. 1
\nART. 2
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nAngelo Borrelli