{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/decreto-cd-n-2085-del-14-luglio-2025/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900016684,"title":"Decreto CD n. 2085 del 14 luglio 2025","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento n. 2085 del 14 luglio 2025 - Regolamentazione delle caratteristiche e degli aspetti di natura procedurale relativi al distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo","field_id_contenuto_originale":900016685,"field_data":"2025-07-14T10:47:45+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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\nVISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;
\nVISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile” (di seguito “Codice”);
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nVISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 18 dicembre 2024, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025;
\nVISTA la nota della Commissione permanente per il conferimento delle benemerenze della protezione civile del 28 novembre 2024;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, recante “Istituzione del distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo” (di seguito “decreto istitutivo”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 27 maggio 2025, Serie Generale;
\nCONSIDERATO che, in particolare, gli articoli 3, 5 e 6 del decreto istitutivo hanno demandato ad un successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile la regolamentazione delle caratteristiche delle insegne e dei diplomi, degli aspetti di natura procedurale e degli oneri concernenti il distintivo e il diploma di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo;
\nDECRETA
\nART. 1
(Presentazione delle richieste)
ART. 2
(Piattaforma informatica per il distintivo di partecipazione (PDP))
\ta) per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali articolazioni territoriali, salvo quanto specificato al punto 5, dal Segretario Generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto del Ministro;
\n\tb) per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento;
\n\tc) per le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, comunque denominate, dai Direttori delle strutture di protezione civile;
\n\td) per le altre strutture delle Regioni e Province Autonome, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
\n\te) per le Prefetture, dal Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno;
\n\tf) per le strutture di protezione civile delle Città metropolitane e delle Province, comunque denominate, dal rispettivo vertice amministrativo;
\n\tg) per le altre strutture delle Città metropolitane e delle Province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
\n\th) per le strutture dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, comprese le agenzie e gli enti da essi vigilati, dal Sindaco o dal Presidente dell’Unione;
\n\ti) per le strutture operative di cui all’art. 13 del Codice:
\t1. per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
\n\t2. per le Forze Armate: dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per le strutture centrali da esso direttamente coordinate; dai Capi di Stato Maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni centrali e territoriali;
\n\t3. per le Forze di Polizia: dal Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato; dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’Arma dei Carabinieri; dal Comandante Generale della Guardia di Finanza per la Guardia di Finanza; dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
\n\t4. per il Corpo delle Capitanerie di Porto dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera;
\n\t5. per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile dal legale rappresentante dell’ente o dell’istituto;
\n\t6. per il Servizio Sanitario Nazionale: dal Direttore Generale competente della Regione o Provincia Autonoma per le strutture regionali; dal legale rappresentante dell’ente per le strutture statali o autonome;
\n\t7. per il Volontariato organizzato di protezione civile:
\ta) soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a), del Codice: per le organizzazioni di volontariato, dal rispettivo legale rappresentante; per i gruppi comunali di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice, dal Sindaco; per i gruppi intercomunali di cui all’articolo 35, comma 3, del Codice, dal Sindaco del Comune capofila; per i gruppi provinciali di cui all’articolo 35, comma 3, del Codice, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano;
\n\tb) soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), del Codice, dal legale rappresentante nazionale dell’ente;
\t 8. per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, dal Presidente di ISPRA;
\n\t 9. per l’Agenzia ItaliaMeteo, dal Direttore dell’Agenzia;
\n\t10. per l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, dal Direttore dell’Agenzia;
\n\t11. per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, dai Presidenti nazionali;
\n\t12. per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile, dai rispettivi legali rappresentanti;
\n\t13. per le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, dai rispettivi legali rappresentanti.
ART. 3
(Termine e modalità di trasmissione dei dati)
\ta) nome e cognome;
\n\tb) luogo e data di nascita;
\n\tc) codice fiscale;
\n\td) indirizzo e-mail;
\n\te) l’eventuale partecipazione, da parte del singolo richiedente, ad un numero di eventi che consente, ai sensi dell’articolo 4 del decreto istitutivo, il conseguimento dell’insegna di seconda classe o dell’insegna di terza classe.
\n\t
ART. 4
(Descrizione delle insegne, loro apposizione e uso)
ART. 5
(Procedura di individuazione degli operatori economici produttori delle insegne)
ART. 6
(Caratteristiche del diploma)
ART. 7
(Oneri a carico del Dipartimento della protezione civile)
ART. 8
(Trattamento dei dati personali)
Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all’indirizzo www.protezionecivile.gov.it.
\nRoma, 14 luglio 2025
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nFabio Ciciliano