{"componentChunkName":"component---src-templates-normativa-template-it-jsx","path":"/it/normativa/decreto-cd-n-1149-del-3-aprile-2026/","result":{"data":{"node":{"drupal_internal__nid":900019083,"title":"Decreto CD n. 1149 del 3 aprile 2026","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo del Dipartimento n. 1149 del 3 aprile 2026 - Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualità 2024, 2025 e 2026","field_id_contenuto_originale":900019084,"field_data":"2026-04-03T13:27:32+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_link_esterni":[],"field_abstract":{"processed":"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2026
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\nVISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all’articolo 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
\nVISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
\nVISTI i commi 27 e 28, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
\nVISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, l’articolo 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all’articolo 22;
\nVISTO l’articolo 41 del decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
\nVISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
\nVISTI gli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTE le “Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC)” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008;
\nVISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, che, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
\nVISTO l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l’altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”, con il quale, tra l’altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;
\nVISTI gli obiettivi e i criteri per l’individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell’allegato 1 al presente decreto, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010 e istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;
\nVISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
\nVISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato rifinanziato per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;
\nCONSIDERATO che, per il combinato disposto della legge 145/2018 e della legge 234/2021, per le annualità dal 2024 al 2026 le risorse destinate al Fondo di prevenzione del rischio sismico ammontano a complessivi 200 milioni di euro, di cui 55 milioni di euro per l’annualità 2024, 70 milioni per l’annualità 2025 e 75 milioni per l’annualità 2026;
\nCONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 1, comma 472 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e in particolare: “Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.”;
\nVISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
\nVISTO in particolare il decreto di ripartizione in capitoli – tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero dell’economia e delle finanze – bilancio per capitoli 2024 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l’assegnazione di 55.000.000,00 di euro per l’annualità 2024, 70.000.000,00 di euro per l’anno 2025 e 75.000.000,00 di euro per l’anno 2026;
\nVISTO il Summary Report relativo al 2023 redatto, per i rischi naturali del territorio italiano, dal Dipartimento della protezione civile in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della Decisione 1313/2013/UE, così come da ultimo modificata con Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, e inviato alla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) della CE;
\nVISTE in particolare, le elaborazioni relative al rischio sismico e le relative mappe a scala nazionale prodotte per il Summary Report del 2023, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, dai Centri di competenza ReLUIS ed EUCENTRE nell’ambito dei rispettivi accordi e convenzioni con lo stesso Dipartimento;
\nCONSIDERATA la necessità di aggiornare il calcolo dell’indice medio di rischio sismico alle nuove elaborazioni prodotte, al fine di garantire strumenti aggiornati per la ripartizione delle risorse per la mitigazione del rischio sismico in linea con i principi generali definiti dalla citata Commissione di esperti di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010;
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1815 dell’8 maggio 2024, recante “Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza adottati dalla Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica ai sensi dell’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021”;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al dott. Fabio CICILIANO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 23 luglio 2024 al dott. Fabio CICILIANO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nCONSIDERATA la necessità, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 476 della legge n. 234/2021 di disciplinare le procedure per la definizione del piano degli interventi attraverso la programmazione da parte delle Regioni per le annualità 2024, 2025 e 2026 al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;
\nCONSIDERATO che nelle precedenti ordinanze del Fondo 780/2021 e 978/2023, le risorse disponibili per le relative annualità sono state ripartite tra le azioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e della lettera b), destinando una quota parte fondo per la copertura degli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l’esecuzione delle attività delle ordinanze in parola, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del medesimo Dipartimento;
\nCONSIDERATA la necessità di destinare complessivamente per le annualità 2024, 2025 e 2026, per gli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l’esecuzione delle attività di cui al presente decreto, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del medesimo Dipartimento, euro 2.000.000,00;
\nDECRETA
\nART. 1
\n(Finalità e risorse disponibili)
ART. 2
\n(Azioni da programmare)
\ta) Azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’Emergenza;
\n\tb) Azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, a invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2023, n. 978. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., o il contratto di disponibilità di cui all’articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
ART. 3
\n(Programmazione delle Regioni)
ART. 4
\n(Piano delle azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 5
\n(Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 6
\n(Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale)
ART. 7
\n(Piano delle azioni di prevenzione strutturale)
ART. 8
\n(Disciplina delle azioni di prevenzione strutturale)
ART. 9
\n(Contributi per le azioni di prevenzione strutturale)
\tDove per a si intende il minore tra aSLD e aSLV nel caso di edifici, o comunque aSLV qualora aSLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.
ART. 10
\n(Invio agli organi di controllo)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nFabio Ciciliano