{"componentChunkName":"component---src-templates-pagina-foglia-completa-template-it-jsx","path":"/it/dipartimento/benemerenze/","result":{"data":{"node":{"title":"Benemerenze","field_titolo_esteso":"Benemerenze","field_data":"2021-06-19T18:17:32+02:00","drupal_internal__nid":300001698,"field_id_contenuto_originale":300001699,"field_categoria_primaria":"pagina","field_streaming_homepage":false,"field_link":null,"fields":{"slug":"/dipartimento/benemerenze/"},"field_link_esterni":[{"title":"Pib - Progetto informatico benemerenze","uri":"https://pib.protezionecivile.it/PIB/Home"},{"title":"Domande e risposte sulle Benemerenze","uri":"https://domande-risposte.protezionecivile.it/it/approfondimento/benemerenze"}],"body":{"processed":"

L'attestazione di pubblica benemerenza è un riconoscimento che viene conferito a persone, amministrazioni, enti, istituzioni o organizzazioni del Servizio Nazionale che dimostrano di aver partecipato con merito a operazioni di protezione civile e che, con la propria attività, hanno contribuito a elevare l’immagine del Sistema nazionale, dando prova di significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione.

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Consulta l'elenco e l'albo dei beneficiari

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L’attestazione di pubblica benemerenza è conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile che provvede al rilascio e all’inoltro dei diplomi. Chi possiede il diploma ha il diritto di fregiarsi delle insegne - cioè medaglie sul cui nastrino sono applicate le fascette che riportano la denominazione e l’anno dell’emergenza relativa al conferimento - da acquistare a proprie spese.

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L’attestazione di pubblica benemerenza è conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile che provvede al rilascio e all’inoltro dei diplomi. Chi possiede il diploma ha il diritto di fregiarsi delle insegne - cioè medaglie sul cui nastrino sono applicate le fascette che riportano la denominazione e l’anno dell’emergenza relativa al conferimento - da acquistare a proprie spese.

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L’attestazione di pubblica benemerenza può essere concessa per tutti gli eventi per i quali viene deliberato lo stato di emergenzaai sensi del decreto legislativo n.1 del 2018 \"Codice della protezione civile\", all'articolo 24, comma 3e successive modifiche e integrazioni.

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L’attestazione di pubblica benemerenza può essere concessa per tutti gli eventi per i quali viene deliberato lo stato di emergenzaai sensi del decreto legislativo n.1 del 2018 \"Codice della protezione civile\", all'articolo 24, comma 3e successive modifiche e integrazioni.

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L’attestazione di pubblica benemerenza può essere concessa:

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A titolo collettivo: alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni e alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile (in possesso del codice fiscale) che ne abbiano fatto richiesta per aver partecipato alle attività di soccorso, assistenza e solidarietà durante eventi emergenziali.

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A titolo individuale: ai cittadini italiani o stranieri che appartengono ad amministrazioni ed enti pubblici e privati, a istituzioni e a organizzazioni del Servizio Nazionale di protezione civile che vengono segnalati dagli organismi a cui appartengono (definiti anche vertici segnalanti) per essersi distinti durante eventi emergenziali.

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Alla memoria: se la persona ha perso la vita nel corso di operazioni relative a un evento emergenziale o a seguito di accadimenti avvenuti in tali circostanze.

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L’attestazione di pubblica benemerenza può essere concessa:

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A titolo collettivo: alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni e alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile (in possesso del codice fiscale) che ne abbiano fatto richiesta per aver partecipato alle attività di soccorso, assistenza e solidarietà durante eventi emergenziali.
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La candidatura per ottenere l’attestazione di pubblica benemerenza deve essere presentata entro tre mesi dalla data di cessazione dell'emergenza per la quale si richiede il riconoscimento. Qualora lo stato di emergenza superi la durata di 24 mesi, l'iter per richiedere il riconoscimento può essere avviato a emergenza in corso, presentando domanda tra il 24° e il 27° mese dalla deliberazione della stessa. Per ulteriori informazioni scrivere a benemerenze@protezionecivile.it.

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Se si è già in possesso di un’attestazione di pubblica benemerenza a titolo individuale, concessa ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2014 pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014, e successive modifiche e integrazioni, per richiedere un nuovo conferimento è necessario attendere tre anni dalla data dell’ultimo decreto con cui è stata concessa la precedente benemerenza.

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Se si è già in possesso di un’attestazione di pubblica benemerenza a titolo individuale, concessa ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2014 pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014, e successive modifiche e integrazioni, per richiedere un nuovo conferimento è necessario attendere tre anni dalla data dell’ultimo decreto con cui è stata concessa la precedente benemerenza.

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Per ottenere l’attestazione di pubblica benemerenza, è necessario seguire un iter che prevede che sia il proprio organismo di appartenenza (vertice segnalante) a segnalare al Dipartimento della protezione civile i nominativi delle persone ritenute meritevoli di ottenere il riconoscimento (il Regolamento è presente all'indirizzo https://servizi.protezionecivile.it/PIB/Home/RegolamentoPrivato).

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Le specifiche in merito ai referenti autorizzati ad avviare l'iter per i riconoscimenti sono riportate nel Decreto del Capo Dipartimento dell'8 maggio 2024.

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Tali referenti si devono accreditare alla procedura PIB (https://pib.protezionecivile.it/PIB/Home) e successivamente devono accreditarsi anche al Portale del Dipartimento all'indirizzo https://servizi.protezionecivile.it. I referenti formalmente accreditati ottengono quindi, al termine della procedura, le credenziali per inserire la documentazione necessaria per le candidature degli appartenenti all’Organismo che si rappresenta. L’avvenuto inserimento delle candidature (non la documentazione) deve essere comunicato con nota formale alla pec del Dipartimento (protezionecivile@pec.governo.it) e alla casella di posta benemerenze@protezionecivile.it.

\n

Successivamente, le candidature vengono analizzate da una Commissione permanente che sottopone quelle valutate positivamente al Capo Dipartimento della protezione civile. Quest'ultimo propone l'elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un Ministro delegato che lo ufficializza con proprio decreto. E' il Dipartimento della protezione civile che rilascia i diplomi di attestazione di pubblica benemerenza. Chi possiede il diploma ha il diritto di fregiarsi delle insegne, acquistandole a proprie spese.

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I primi elenchi di coloro che a titolo individuale o collettivo sono stati insigniti dell’attestazione di pubblica benemerenza, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, sono contenuti nei seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

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- decreto n.210 del 18 luglio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016;
\n- decreto n.116 del 13 marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2017;
\n- decreto del 2 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.18 del 22 gennaio 2019;
\n- decreto del 2 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019.
\n- decreto del 20 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 2021.
\n- decreto del 27 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2023.
\n- decreto del 27 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.10 del 13 gennaio 2024

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Per ottenere l’attestazione di pubblica benemerenza, è necessario seguire un iter che prevede che sia il proprio organismo di appartenenza (vertice segnalante) a segnalare al Dipartimento della protezione civile i nominativi delle persone ritenute meritevoli di ottenere il riconoscimento (il Regolamento è presente all'indirizzo https://servizi.protezionecivile.it/PIB/Home/RegolamentoPrivato).
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\r\nLe specifiche in merito ai referenti autorizzati ad avviare l'iter per i riconoscimenti sono riportate nel Decreto del Capo Dipartimento dell'8 maggio 2024.

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Tali referenti si devono accreditare alla procedura PIB (https://pib.protezionecivile.it/PIB/Home) e successivamente devono accreditarsi anche al Portale del Dipartimento all'indirizzo https://servizi.protezionecivile.it. I referenti formalmente accreditati ottengono quindi, al termine della procedura, le credenziali per inserire la documentazione necessaria per le candidature degli appartenenti all’Organismo che si rappresenta. L’avvenuto inserimento delle candidature (non la documentazione) deve essere comunicato con nota formale alla pec del Dipartimento (protezionecivile@pec.governo.it) e alla casella di posta benemerenze@protezionecivile.it.
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\r\nSuccessivamente, le candidature vengono analizzate da una Commissione permanente che sottopone quelle valutate positivamente al Capo Dipartimento della protezione civile. Quest'ultimo propone l'elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un Ministro delegato che lo ufficializza con proprio decreto. E' il Dipartimento della protezione civile che rilascia i diplomi di attestazione di pubblica benemerenza. Chi possiede il diploma ha il diritto di fregiarsi delle insegne, acquistandole a proprie spese.

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I primi elenchi di coloro che a titolo individuale o collettivo sono stati insigniti dell’attestazione di pubblica benemerenza, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, sono contenuti nei seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
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\r\n- decreto n.210 del 18 luglio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016;
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L’istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014. Il decreto che dà attuazione a questo provvedimento è stato firmato il 20 marzo 2015 dal Capo Dipartimento della protezione civile ed è uscito in Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2015. Con questi decreti viene abrogata la precedente normativa in materia.

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L'8 maggio 2024 esce un nuovo decreto del Capo Dipartimento che ridefinisce \"Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile\".

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Il 18 settembre 2024 il Capo Dipartimento firma una nuova circolare sulle attestazioni di pubblica benemerenza (DPC/SCCPC/46518) che sostituisce quella precedente, firmata il 25 Giugno 2020 (DPC/PSN/36662).

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L’istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza è disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014. Il decreto che dà attuazione a questo provvedimento è stato firmato il 20 marzo 2015 dal Capo Dipartimento della protezione civile ed è uscito in Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2015. Con questi decreti viene abrogata la precedente normativa in materia.

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L'8 maggio 2024 esce un nuovo decreto del Capo Dipartimento che ridefinisce \"Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile\".

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Il 18 settembre 2024 il Capo Dipartimento firma una nuova circolare sulle attestazioni di pubblica benemerenza (DPC/SCCPC/46518) che sostituisce quella precedente, firmata il 25 Giugno 2020 (DPC/PSN/36662).

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1. ACCREDITAMENTO ORGANISMI

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Per l’accreditamento è necessaria una formale nota dell’Organismo di appartenenza con la quale viene nominato un referente per le attestazioni di pubblica benemerenza di protezione civile e per l’utilizzo della Piattaforma PIB.
Una importante novità del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024 riguarda gli Organismi che possono accreditarsi per presentare le eventuali candidature così come indicate nell’articolo 4, comma 5 del citato decreto del Capo del Dipartimento.
E’ un elenco più dettagliato, che tiene conto delle istanze e dei dubbi che alcuni Organismi hanno manifestato nel tempo e ha l’obiettivo di rendere il quadro complessivo più chiaro.
Le richieste di accreditamento sono inviate telematicamente al Dipartimento della protezione civile tramite la procedura informatica per le benemerenze (PIB):

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  1. per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali articolazioni territoriali, salvo quanto specificato al punto 5, dal Segretario Generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto del Ministro;
  2. \n
  3. per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento;
  4. \n
  5. per le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, comunque denominate, dai Direttori delle strutture di protezione civile;
  6. \n
  7. per le altre strutture delle Regioni e Province Autonome, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
  8. \n
  9. per le Prefetture, dal Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno;
  10. \n
  11. per le strutture di protezione civile delle Città metropolitane e delle Province, comunque denominate, dal rispettivo vertice amministrativo;
  12. \n
  13. per le altre strutture delle Città metropolitane e delle Province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
  14. \n
  15. per le strutture dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, comprese le agenzie e gli enti da essi vigilati rispettivamente, dal Sindaco e/o dal Presidente dell’Unione;
  16. \n
  17. per le strutture operative di cui all’art. 13 del Codice di protezione civile:
    \n\ta) per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;
    \n\tb) per le Forze Armate:
    \n\t- dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per le strutture centrali da esso direttamente coordinate;
    \n\t- dai Capi di Stato Maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni centrali e territoriali;
    c) per le Forze di Polizia:
    dal Capo della Polizia– Direttore Generale della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato;
    \n\t- dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’Arma dei Carabinieri;
    \n\t- dal Comandante Generale della Guardia di Finanza per la Guardia di Finanza;
    \n\t- dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
    \n\td) per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
    \n\te) per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile dal legale rappresentante dell’ente o dell’istituto;
    \n\tf) per il Servizio Sanitario Nazionale:
    \n\t- dal Direttore Generale competente della Regione o Provincia Autonoma per le strutture regionali;
    \n\t- dal legale rappresentante dell’ente per le strutture statali o autonome;
    \n\tg) per il Volontariato organizzato di protezione civile:
    i. per i soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a) del Codice di protezione civile:
    \n\t- per le organizzazioni di volontariato dal rispettivo legale rappresentante;
    \n\t- per i gruppi comunali di cui all’articolo 35, comma 1, del citato Codice dal Sindaco del Comune;
    \n\t- per i gruppi intercomunali di cui all’articolo 35, comma 3, del citato Codice dal Sindaco del Comune capofila;
    \n\t- per i gruppi provinciali di cui all’articolo 35, comma 3, del citato Codice dal Presidente della Provincia o della Città metropolitana;
    ii. per tutte le articolazioni centrali e territoriali dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), del Codice di protezione civile dal legale rappresentante nazionale dell’ente;
    \n\th) per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente dal Presidente di ISPRA;
    \n\ti) per l’Agenzia Italiameteo dal Direttore dell’Agenzia;
    \n\tj) per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali dai Presidenti nazionali
    k) per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti;
    \n\tl) per le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti.
  18. \n

Le richieste di accreditamento devono pervenire al Dipartimento della protezione civile tramite la procedura Informatica PIB e la documentazione deve essere inviata alla PEC del Dipartimento (protezionecivile@pec.governo.it). Il Dipartimento, dopo la verifica della documentazione, accredita il referente e fornisce le necessarie informazioni e credenziali per l’accesso.

\n

Tutte le informazioni, ulteriormente dettagliate, sono presenti sul sito del Dipartimento, nella sezione “Benemerenze” e al link ad accesso pubblico Home - PIB (protezionecivile.it)

\n

2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA

\n

2.1 Candidature a titolo individuale
Per le candidature individuali il DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i. prevede all’articolo 3 i requisiti minimi oggettivi affinché sia conferibile l’onorificenza:
a) Il candidato deve aver svolto un’attività significativa per un periodo non inferiore ai 5 anni presso l’Organismo segnalante
b) e deve aver partecipato alle attività connesse all’emergenza per la quale si viene candidati per un periodo non inferiore ai 15 giorni anche non consecutivi.

\n

Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della candidatura e dal conferimento della attestazione di pubblica benemerenza, a titolo individuale, devono trascorrere 3 anni per ottenere un successivo riconoscimento

\n

Con l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, per le candidature a titolo individuale è necessario, quindi, che l’Organismo proponente produca, la seguente documentazione inserendola nella piattaforma PIB:
a) un curriculum del candidato, sottoscritto dallo stesso
b) una dettagliata relazione a firma del rappresentante dell’organismo o del vertice gerarchico sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l’immagine del sistema della protezione civile nazionale;
c) una dichiarazione dell’organismo proponente attestante l’anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l’organismo di appartenenza;
d) una dichiarazione dell’organismo proponente che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
e) un’autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva;
f) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) il cui facsimile è scaricabile dal sito del Dipartimento della protezione civile, sottoscritto dal candidato
g) per i volontari delle organizzazioni di protezione civile, la nota di attivazione dell’organizzazione di appartenenza.

\n

Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), non possono essere una autocertificazione del candidato ma devono essere dichiarate dall’Organismo segnalante.
Le dichiarazioni di cui ai punti e) e f) devono essere sottoscritte dal candidato.
Si evidenzia che il punto f) ovvero  il consenso al trattamento dei dati personali è dirimente ai fini della valutazione della candidatura da parte della Commissione e per l’eventuale inserimento in Albo, qualora fosse concessa l’onorificenza. In mancanza del consenso espresso da parte del candidato non è possibile procedere alla valutazione della candidatura e alla eventuale pubblicazione in Albo.
Nessuna documentazione inerente le candidature, sia collettive che individuali, deve essere inviata al Dipartimento, ma soltanto inserita nella piattaforma PIB.

\n

2.2 Candidature a titolo collettivo
Con riferimento all’articolo 3 del nuovo decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, per le candidature a titolo collettivo gli Organismi proponenti devono produrre:

\n
  1. la relazione sull’attività svolta che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo o dal vertice dell’Amministrazione.
  2. \n
  3. per i soggetti di natura privatistica, un’autocertificazione che attesti l’assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico;
  4. \n
  5. per le organizzazioni di volontariato di protezione civile la nota di attivazione, così come indicato all’articolo 4, punto 9, lettera g) del Decreto citato. Quest’ultima rappresenta una novità rispetto al precedente decreto.
  6. \n

La presentazione di una o più candidature individuali non preclude la possibilità di presentare anche una candidatura collettiva per la medesima emergenza.
Per entrambe le tipologie di candidature (individuale e collettiva) possono essere allegate alla relazione eventuali note di compiacimento o/e encomi anche di altri organismi/enti a supporto della meritoria azione svolta.
La mancanza di uno degli elementi così come indicati nel punto nei punti 2.1 e 2.2 della presente circolare comporterà l’esclusione dei candidati dal procedimento concessivo.

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3. RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

\n

Le relazioni a supporto delle candidature devono evidenziare in modo palese l’attività meritoria, le singolari doti di altruismo ed abnegazione e/o le significative capacità propositive e gestionali del candidato.
Preme sottolineare che l’attestazione di pubblica benemerenza prevista dal DPCM del 5 maggio 2014 s.m.i è un riconoscimento al merito così come indicato nell’articolo 12 del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, e già previsto nel precedente decreto.
Le attestazioni di pubblica benemerenze rilasciate fino al 2014, prima della riforma del DPCM del 5 maggio 2014, hanno, invece prettamente un valore commemorativo e venivano rilasciate a seguito della sola partecipazione all’emergenza, senza entrare nel merito dell’attività realmente svolta durante la medesima emergenza.

\n

​​​​​​​a) Contenuto delle relazioni
La palese attività meritoria, pertanto,  non deve essere riconducibile ai compiti di istituto, seppur svolti in situazioni di emergenza (ad esempio attività anti sciacallaggio, partecipazione alle riunioni di coordinamento, etc).
In tal senso, si invitano i referenti a sensibilizzare le varie unità organizzative/distaccamenti/comandi affinché le relazioni, soprattutto per le candidature individuali, siano riferibili alle finalità espresse dall’articolo 1 del DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i.

\n

​​​​​​​​​​​​​​b) Relazioni per candidature a titolo individuale, a titolo collettivo e “principio della domanda”
Si ricorda che non è possibile presentare relazioni individuali simili o uguali per candidati diversi. In tali casi, si potrebbe optare per indicare una meritoria azione collettiva, non emergendo condotte specificatamente poste in essere dai singoli, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto del 20 marzo 2015 e, pertanto, sarebbe più opportuna una candidatura a titolo collettivo.
Si evidenzia che la Commissione Permanente, istituita ai sensi dell’art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i., valuta la candidatura così come viene presentata, ovvero non è possibile per la Commissione trasformare candidature individuali in una candidatura collettiva o trasformare una candidatura collettiva in tante candidature individuali.

\n

4. PIATTAFORMA PIB (Procedura Informatica per le Benemerenze)

\n

Dal sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.gov.it) è accessibile il sistema informativo per le pubbliche benemerenze (PIB) aggiornato ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024

\n

​​​​​​​​​​​​​​a. Inserimento candidature
La documentazione prevista per le candidature deve essere inserita nella piattaforma PIB entro 3 mesi dalla chiusura dello stato di emergenza per il quale si richiede la concessione o comunque non oltre il 27° mese dalla deliberazione dello stesso ai sensi della nuova previsione del richiamato art. 2, comma 4.
La procedura non consente inserimenti, modifiche ed integrazioni dopo la data di scadenza della presentazione della candidatura.

\n

​​​​​​​​​​​​​​b. Invio elenco candidati alla PEC del Dipartimento.
Dopo avere inserito la documentazione, la procedura consente una stampa in Excel dei nominativi inseriti con accanto il “codice” dell’emergenza a cui si riferisce.
Tale elenco dovrà essere formalmente inviato alla pec del Dipartimento della protezione civile (protezionecivile@pec.goveno.it),  con nota di trasmissione, nella quale si dichiara di aver inserito nella procedura PIB la documentazione necessaria. La documentazione inserita per le candidature non deve essere inviata via pec.

\n

5. ACCESSO AGLI ATTI e TUTELA GIURISDIZIONALE

\n

L’accesso agli atti riguardanti l’iter per il conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza è precluso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del DPCM del 27/6/2011, n. 143 (pubblicato nella GU del 24 agosto 2011, n. 196) così come richiamato nell’art. 16 del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024).
Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr, tra le altre, la sentenza del TAR Veneto n. 785/2019) si evidenzia come la posizione degli aspiranti al beneficio non assurga al rango di interesse legittimo, ma sia destinata a restare confinata al livello di mera aspettativa di fatto, e, come tale, non suscettibile di tutela giurisdizionale.

\n

6. INSEGNE

\n

L’attestazione di pubblica benemerenza, nell’ordine di precedenza premiale, si colloca tra le decorazioni segnalatrici del merito, come disposto dall’articolo 12 del Decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024.

\n

7. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

\n

La Commissione permanente, terminato l’iter istruttorio, sottopone al Capo del Dipartimento le candidature valutate positivamente (art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014 e ss.mm. e ii.). Il Capo del Dipartimento propone il conferimento dell’onorificenze al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità politica eventualmente delegata che conferisce l’attestazione di pubblica benemerenza di protezione civile con apposito DPCM.
Il decreto di concessione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica eventualmente delegata viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, mentre per le candidature valutate negativamente non si procede ad alcuna comunicazione.

\n

8. REGIME TRANSITORIO

\n

Al fine di garantire un adeguato regime transitorio per gli stati di emergenza tutt’ora vigenti e che abbiamo superato i 24 mesi alla data del 1° agosto 2024 il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 31 marzo 2025 (art. 17, Decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024). Sul sito del Dipartimento e nella Homepage di PIB (anche ad accesso pubblico) saranno elencate le emergenze che rientrano in quest’ultima fattispecie oltre a darne apposita comunicazione ai referenti accreditati con le consuete newsletter.

\n

Eventuali chiarimenti su quanto rappresentato possono essere richiesti alla mail benemerenze@protezionecivile.it

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano

\n","value":"

1. ACCREDITAMENTO ORGANISMI

\r\n\r\n

Per l’accreditamento è necessaria una formale nota dell’Organismo di appartenenza con la quale viene nominato un referente per le attestazioni di pubblica benemerenza di protezione civile e per l’utilizzo della Piattaforma PIB.
\r\nUna importante novità del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024 riguarda gli Organismi che possono accreditarsi per presentare le eventuali candidature così come indicate nell’articolo 4, comma 5 del citato decreto del Capo del Dipartimento.
\r\nE’ un elenco più dettagliato, che tiene conto delle istanze e dei dubbi che alcuni Organismi hanno manifestato nel tempo e ha l’obiettivo di rendere il quadro complessivo più chiaro.
\r\nLe richieste di accreditamento sono inviate telematicamente al Dipartimento della protezione civile tramite la procedura informatica per le benemerenze (PIB):

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali articolazioni territoriali, salvo quanto specificato al punto 5, dal Segretario Generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto del Ministro;
  2. \r\n\t
  3. per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento;
  4. \r\n\t
  5. per le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, comunque denominate, dai Direttori delle strutture di protezione civile;
  6. \r\n\t
  7. per le altre strutture delle Regioni e Province Autonome, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
  8. \r\n\t
  9. per le Prefetture, dal Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno;
  10. \r\n\t
  11. per le strutture di protezione civile delle Città metropolitane e delle Province, comunque denominate, dal rispettivo vertice amministrativo;
  12. \r\n\t
  13. per le altre strutture delle Città metropolitane e delle Province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
  14. \r\n\t
  15. per le strutture dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, comprese le agenzie e gli enti da essi vigilati rispettivamente, dal Sindaco e/o dal Presidente dell’Unione;
  16. \r\n\t
  17. per le strutture operative di cui all’art. 13 del Codice di protezione civile:
    \r\n\ta) per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;
    \r\n\tb) per le Forze Armate:
    \r\n\t- dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per le strutture centrali da esso direttamente coordinate;
    \r\n\t- dai Capi di Stato Maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni centrali e territoriali;
    \r\n\tc) per le Forze di Polizia:
    \r\n\tdal Capo della Polizia– Direttore Generale della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato;
    \r\n\t- dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’Arma dei Carabinieri;
    \r\n\t- dal Comandante Generale della Guardia di Finanza per la Guardia di Finanza;
    \r\n\t- dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
    \r\n\td) per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
    \r\n\te) per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile dal legale rappresentante dell’ente o dell’istituto;
    \r\n\tf) per il Servizio Sanitario Nazionale:
    \r\n\t- dal Direttore Generale competente della Regione o Provincia Autonoma per le strutture regionali;
    \r\n\t- dal legale rappresentante dell’ente per le strutture statali o autonome;
    \r\n\tg) per il Volontariato organizzato di protezione civile:
    \r\n\ti. per i soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a) del Codice di protezione civile:
    \r\n\t- per le organizzazioni di volontariato dal rispettivo legale rappresentante;
    \r\n\t- per i gruppi comunali di cui all’articolo 35, comma 1, del citato Codice dal Sindaco del Comune;
    \r\n\t- per i gruppi intercomunali di cui all’articolo 35, comma 3, del citato Codice dal Sindaco del Comune capofila;
    \r\n\t- per i gruppi provinciali di cui all’articolo 35, comma 3, del citato Codice dal Presidente della Provincia o della Città metropolitana;
    \r\n\tii. per tutte le articolazioni centrali e territoriali dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), del Codice di protezione civile dal legale rappresentante nazionale dell’ente;
    \r\n\th) per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente dal Presidente di ISPRA;
    \r\n\ti) per l’Agenzia Italiameteo dal Direttore dell’Agenzia;
    \r\n\tj) per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali dai Presidenti nazionali
    \r\n\tk) per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti;
    \r\n\tl) per le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti.
  18. \r\n
\r\n\r\n

Le richieste di accreditamento devono pervenire al Dipartimento della protezione civile tramite la procedura Informatica PIB e la documentazione deve essere inviata alla PEC del Dipartimento (protezionecivile@pec.governo.it). Il Dipartimento, dopo la verifica della documentazione, accredita il referente e fornisce le necessarie informazioni e credenziali per l’accesso.

\r\n\r\n

Tutte le informazioni, ulteriormente dettagliate, sono presenti sul sito del Dipartimento, nella sezione “Benemerenze” e al link ad accesso pubblico Home - PIB (protezionecivile.it)

\r\n\r\n

2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA

\r\n\r\n

2.1 Candidature a titolo individuale
\r\nPer le candidature individuali il DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i. prevede all’articolo 3 i requisiti minimi oggettivi affinché sia conferibile l’onorificenza:
\r\na) Il candidato deve aver svolto un’attività significativa per un periodo non inferiore ai 5 anni presso l’Organismo segnalante
\r\nb) e deve aver partecipato alle attività connesse all’emergenza per la quale si viene candidati per un periodo non inferiore ai 15 giorni anche non consecutivi.

\r\n\r\n

Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della candidatura e dal conferimento della attestazione di pubblica benemerenza, a titolo individuale, devono trascorrere 3 anni per ottenere un successivo riconoscimento

\r\n\r\n

Con l’articolo 2, comma 1, del citato decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, per le candidature a titolo individuale è necessario, quindi, che l’Organismo proponente produca, la seguente documentazione inserendola nella piattaforma PIB:
\r\na) un curriculum del candidato, sottoscritto dallo stesso
\r\nb) una dettagliata relazione a firma del rappresentante dell’organismo o del vertice gerarchico sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l’immagine del sistema della protezione civile nazionale;
\r\nc) una dichiarazione dell’organismo proponente attestante l’anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l’organismo di appartenenza;
\r\nd) una dichiarazione dell’organismo proponente che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
\r\ne) un’autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva;
\r\nf) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) il cui facsimile è scaricabile dal sito del Dipartimento della protezione civile, sottoscritto dal candidato
\r\ng) per i volontari delle organizzazioni di protezione civile, la nota di attivazione dell’organizzazione di appartenenza.

\r\n\r\n

Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), non possono essere una autocertificazione del candidato ma devono essere dichiarate dall’Organismo segnalante.
\r\nLe dichiarazioni di cui ai punti e) e f) devono essere sottoscritte dal candidato.
\r\nSi evidenzia che il punto f) ovvero  il consenso al trattamento dei dati personali è dirimente ai fini della valutazione della candidatura da parte della Commissione e per l’eventuale inserimento in Albo, qualora fosse concessa l’onorificenza. In mancanza del consenso espresso da parte del candidato non è possibile procedere alla valutazione della candidatura e alla eventuale pubblicazione in Albo.
\r\nNessuna documentazione inerente le candidature, sia collettive che individuali, deve essere inviata al Dipartimento, ma soltanto inserita nella piattaforma PIB.

\r\n\r\n

2.2 Candidature a titolo collettivo
\r\nCon riferimento all’articolo 3 del nuovo decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, per le candidature a titolo collettivo gli Organismi proponenti devono produrre:

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. la relazione sull’attività svolta che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo o dal vertice dell’Amministrazione.
  2. \r\n\t
  3. per i soggetti di natura privatistica, un’autocertificazione che attesti l’assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico;
  4. \r\n\t
  5. per le organizzazioni di volontariato di protezione civile la nota di attivazione, così come indicato all’articolo 4, punto 9, lettera g) del Decreto citato. Quest’ultima rappresenta una novità rispetto al precedente decreto.
  6. \r\n
\r\n\r\n

La presentazione di una o più candidature individuali non preclude la possibilità di presentare anche una candidatura collettiva per la medesima emergenza.
\r\nPer entrambe le tipologie di candidature (individuale e collettiva) possono essere allegate alla relazione eventuali note di compiacimento o/e encomi anche di altri organismi/enti a supporto della meritoria azione svolta.
\r\nLa mancanza di uno degli elementi così come indicati nel punto nei punti 2.1 e 2.2 della presente circolare comporterà l’esclusione dei candidati dal procedimento concessivo.

\r\n\r\n

3. RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

\r\n\r\n

Le relazioni a supporto delle candidature devono evidenziare in modo palese l’attività meritoria, le singolari doti di altruismo ed abnegazione e/o le significative capacità propositive e gestionali del candidato.
\r\nPreme sottolineare che l’attestazione di pubblica benemerenza prevista dal DPCM del 5 maggio 2014 s.m.i è un riconoscimento al merito così come indicato nell’articolo 12 del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024, e già previsto nel precedente decreto.
\r\nLe attestazioni di pubblica benemerenze rilasciate fino al 2014, prima della riforma del DPCM del 5 maggio 2014, hanno, invece prettamente un valore commemorativo e venivano rilasciate a seguito della sola partecipazione all’emergenza, senza entrare nel merito dell’attività realmente svolta durante la medesima emergenza.

\r\n\r\n

​​​​​​​a) Contenuto delle relazioni
\r\nLa palese attività meritoria, pertanto,  non deve essere riconducibile ai compiti di istituto, seppur svolti in situazioni di emergenza (ad esempio attività anti sciacallaggio, partecipazione alle riunioni di coordinamento, etc).
\r\nIn tal senso, si invitano i referenti a sensibilizzare le varie unità organizzative/distaccamenti/comandi affinché le relazioni, soprattutto per le candidature individuali, siano riferibili alle finalità espresse dall’articolo 1 del DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i.

\r\n\r\n

​​​​​​​​​​​​​​b) Relazioni per candidature a titolo individuale, a titolo collettivo e “principio della domanda”
\r\nSi ricorda che non è possibile presentare relazioni individuali simili o uguali per candidati diversi. In tali casi, si potrebbe optare per indicare una meritoria azione collettiva, non emergendo condotte specificatamente poste in essere dai singoli, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto del 20 marzo 2015 e, pertanto, sarebbe più opportuna una candidatura a titolo collettivo.
\r\nSi evidenzia che la Commissione Permanente, istituita ai sensi dell’art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014 e s.m.i., valuta la candidatura così come viene presentata, ovvero non è possibile per la Commissione trasformare candidature individuali in una candidatura collettiva o trasformare una candidatura collettiva in tante candidature individuali.

\r\n\r\n

4. PIATTAFORMA PIB (Procedura Informatica per le Benemerenze)

\r\n\r\n

Dal sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.gov.it) è accessibile il sistema informativo per le pubbliche benemerenze (PIB) aggiornato ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024

\r\n\r\n

​​​​​​​​​​​​​​a. Inserimento candidature
\r\nLa documentazione prevista per le candidature deve essere inserita nella piattaforma PIB entro 3 mesi dalla chiusura dello stato di emergenza per il quale si richiede la concessione o comunque non oltre il 27° mese dalla deliberazione dello stesso ai sensi della nuova previsione del richiamato art. 2, comma 4.
\r\nLa procedura non consente inserimenti, modifiche ed integrazioni dopo la data di scadenza della presentazione della candidatura.

\r\n\r\n

​​​​​​​​​​​​​​b. Invio elenco candidati alla PEC del Dipartimento.
\r\nDopo avere inserito la documentazione, la procedura consente una stampa in Excel dei nominativi inseriti con accanto il “codice” dell’emergenza a cui si riferisce.
\r\nTale elenco dovrà essere formalmente inviato alla pec del Dipartimento della protezione civile (protezionecivile@pec.goveno.it),  con nota di trasmissione, nella quale si dichiara di aver inserito nella procedura PIB la documentazione necessaria. La documentazione inserita per le candidature non deve essere inviata via pec.

\r\n\r\n

5. ACCESSO AGLI ATTI e TUTELA GIURISDIZIONALE

\r\n\r\n

L’accesso agli atti riguardanti l’iter per il conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza è precluso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d) del DPCM del 27/6/2011, n. 143 (pubblicato nella GU del 24 agosto 2011, n. 196) così come richiamato nell’art. 16 del decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024).
\r\nSecondo la giurisprudenza amministrativa (cfr, tra le altre, la sentenza del TAR Veneto n. 785/2019) si evidenzia come la posizione degli aspiranti al beneficio non assurga al rango di interesse legittimo, ma sia destinata a restare confinata al livello di mera aspettativa di fatto, e, come tale, non suscettibile di tutela giurisdizionale.

\r\n\r\n

6. INSEGNE

\r\n\r\n

L’attestazione di pubblica benemerenza, nell’ordine di precedenza premiale, si colloca tra le decorazioni segnalatrici del merito, come disposto dall’articolo 12 del Decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024.

\r\n\r\n

7. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

\r\n\r\n

La Commissione permanente, terminato l’iter istruttorio, sottopone al Capo del Dipartimento le candidature valutate positivamente (art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014 e ss.mm. e ii.). Il Capo del Dipartimento propone il conferimento dell’onorificenze al Presidente del Consiglio dei ministri o all’autorità politica eventualmente delegata che conferisce l’attestazione di pubblica benemerenza di protezione civile con apposito DPCM.
\r\nIl decreto di concessione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica eventualmente delegata viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, mentre per le candidature valutate negativamente non si procede ad alcuna comunicazione.

\r\n\r\n

8. REGIME TRANSITORIO

\r\n\r\n

Al fine di garantire un adeguato regime transitorio per gli stati di emergenza tutt’ora vigenti e che abbiamo superato i 24 mesi alla data del 1° agosto 2024 il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 31 marzo 2025 (art. 17, Decreto del Capo del Dipartimento dell’8 maggio 2024). Sul sito del Dipartimento e nella Homepage di PIB (anche ad accesso pubblico) saranno elencate le emergenze che rientrano in quest’ultima fattispecie oltre a darne apposita comunicazione ai referenti accreditati con le consuete newsletter.

\r\n\r\n

Eventuali chiarimenti su quanto rappresentato possono essere richiesti alla mail benemerenze@protezionecivile.it

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nFabio Ciciliano

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 dicembre 2023, pubblicato in G.U del 29 febbraio 2024, n. 50 si è modificato l’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014.

\n

La modifica ha riguardato gli eventi per i quali è possibile presentare le eventuali candidature per l’attestazione di pubblica benemerenza (articolo 2, comma 4) che sono riferiti o a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi o a stati d’emergenza che, anche se ancora vigenti, abbiano già raggiunto una durata massima di 24 mesi.

\n

Tale modifica si è resa necessaria in quanto con il dover attendere la definitiva conclusione degli stati di emergenza per l’attestazione delle benemerenze veniva meno la dovuta immediatezza del riconoscimento onorifico rispetto all’evento per il quale veniva presentata la candidatura collettiva o individuale, che rischiava così di essere valutata dopo svariati anni.

\n

La modifica dell’articolo 2, comma 4 del DPCM del 5 maggio 2014 ha reso necessaria l’emanazione di un nuovo decreto del Capo del Dipartimento concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile” adottata l’8 maggio 2024 (rep 1816) e   pubblicato in GU  del 1° agosto 2024, n. 179 che ha abrogato il precedente decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015 rep 937, pubblicato in GU del 9 giugno 2015, n. 131.

\n

Di seguito, oltre a ricordare l’iter concessivo, si evidenziano le novità previste dalle nuove norme

\n","value":"

Con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 dicembre 2023, pubblicato in G.U del 29 febbraio 2024, n. 50 si è modificato l’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014.

\r\n\r\n

La modifica ha riguardato gli eventi per i quali è possibile presentare le eventuali candidature per l’attestazione di pubblica benemerenza (articolo 2, comma 4) che sono riferiti o a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi o a stati d’emergenza che, anche se ancora vigenti, abbiano già raggiunto una durata massima di 24 mesi.

\r\n\r\n

Tale modifica si è resa necessaria in quanto con il dover attendere la definitiva conclusione degli stati di emergenza per l’attestazione delle benemerenze veniva meno la dovuta immediatezza del riconoscimento onorifico rispetto all’evento per il quale veniva presentata la candidatura collettiva o individuale, che rischiava così di essere valutata dopo svariati anni.

\r\n\r\n

La modifica dell’articolo 2, comma 4 del DPCM del 5 maggio 2014 ha reso necessaria l’emanazione di un nuovo decreto del Capo del Dipartimento concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile” adottata l’8 maggio 2024 (rep 1816) e   pubblicato in GU  del 1° agosto 2024, n. 179 che ha abrogato il precedente decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015 rep 937, pubblicato in GU del 9 giugno 2015, n. 131.

\r\n\r\n

Di seguito, oltre a ricordare l’iter concessivo, si evidenziano le novità previste dalle nuove norme

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”, di seguito indiato come “Codice”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, recante “Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\n

VISTO l’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014 che ha previsto, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, l’istituzione di una Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di benemerenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 22 febbraio 2024 rep. 651 che, da ultimo, ha modificato i componenti della Commissione permanente istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2015, n.131, adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, recante “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e altri aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 novembre 2015 n. 270, recante “Modifiche del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, recante Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023,  con il quale è stato modificato il comma 4, dell’articolo 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, prevedendo che gli eventi ai quali riferire la richiesta di pubblica benemerenza devono riferirsi a stati di emergenza dichiarati conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, o, nel caso di proroga disposta con norma primaria statale, che abbiano, comunque, raggiunto una durata di ventiquattro mesi;

\n

VISTO l’articolo 2 del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, con il quale si dispone che entro 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si provvederà alle conseguenti modifiche ed integrazioni del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\n

RITENUTO, nell'ambito dei principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, di dover provvedere alla modifica in merito alle regole, procedure e specifiche attuative di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo altresì una disciplina transitoria per gli eventi emergenziali vigenti prorogati da norma primaria oltre i 24 mesi e non ancora cessati, consentendo l’apertura di una adeguata finestra temporale per la presentazione della domanda;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
(Avvio del procedimento)

\n
  1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell’attestazione di pubblica benemerenza si avvia, a seguito d’istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile.
  2. \n
  3. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale.
  4. \n

ART. 2
(Conferimento a titolo individuale)

\n
  1. Gli organismi proponenti, di cui all’articolo 1 comma 2, del presente decreto sono tenuti a produrre:
    \n\ta) un curriculum del candidato;
    \n\tb) una dettagliata relazione a firma del rappresentante dell’organismo o del vertice gerarchico sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l’immagine del sistema della protezione civile nazionale;
    \n\tc) una dichiarazione attestante l’anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l’organismo di appartenenza;
    d) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
    \n\te) un’autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva;
    \n\tf) 
    il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) il cui facsimile è scaricabile dal sito del Dipartimento della protezione civile;
    \n\tg) per i volontari delle associazioni di protezione civile, così come indicato all’articolo 4, punto 9, lettera g), la nota di attivazione dell’associazione di appartenenza.
  2. \n
  3. L’istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.
  4. \n
  5. La Commissione permanente, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, così come modificato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, sottopone le candidature valutate positivamente al Capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi.
  6. \n
  7. Il Dipartimento della protezione civile dà notizia degli avvenuti conferimenti agli organismi proponenti.
  8. \n

ART. 3
(Conferimento a titolo collettivo)

\n
  1. Gli organismi proponenti, di cui all’articolo 1 comma 2, del presente decreto, devono produrre:
    \n\ta) 
    una dettagliata relazione sull’attività svolta dall’organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerenza;
    \n\tb) per i soggetti di natura privatistica, un’autocertificazione che attesti l’assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico;
    \n\tc) 
    per le associazioni di volontariato di protezione civile, così come indicato all’articolo 4, punto 9, lettera g), la nota di attivazione.
  2. \n

ART. 4
(Progetto informatico benemerenze – PIB)

\n
  1. Per la gestione delle benemerenze il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto Informatico Benemerenze (PIB).
  2. \n
  3. L’immissione delle candidature nel PIB è attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile.
  4. \n
  5. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere:
    \n\ta) provvedimento di nomina del referente da parte dell’organismo proponente;
    \n\tb) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente;
    \n\tc) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d’uso dell’applicativo e di certificazione dei dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
  6. \n
  7. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema.
  8. \n
  9. Le richieste di accreditamento sono inviate telematicamente al Dipartimento della protezione civile tramite la procedura informatica per le benemerenze (PIB):
    \n\t1. per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali articolazioni territoriali, salvo quanto  specificato al punto 5, dal Segretario Generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto del Ministro;
    \n\t2. per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento;
    \n\t3. per le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, comunque denominate, dai Direttori delle strutture di protezione civile;
    \n\t4. per le altre strutture delle Regioni e Province Autonome, ivi comprese le agenzie e gli enti da  esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque  denominato; 
    \n\t5. per le Prefetture, dal Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero  dell’interno;
    6. per le strutture di protezione civile delle Città metropolitane e delle Province, comunque    denominate, dal rispettivo vertice amministrativo;
    7. per le altre strutture delle Città metropolitane e delle Province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
    8. per le strutture dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, comprese le agenzie e gli enti da essi  vigilati, dal Sindaco o dal Presidente dell’Unione; 
    9. per le strutture operative di cui all’art. 13 del Codice:
    \n\ta)per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;
    \n\tb) per le Forze Armate:
    i. dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per le strutture centrali da esso direttamente coordinate;
    \n\tii. dai Capi di Stato Maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni centrali e territoriali;
    \n\tc) per le Forze di Polizia:
    i. dal Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato; 
    \n\tii. dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’Arma dei Carabinieri;

    iii. dal Comandante Generale della Guardia di Finanza per la Guardia di Finanza;
    vi. dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
    \n\td) per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
    \n\te) per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile dal legale rappresentante dell’ente o dell’istituto;
    \n\tf) per il Servizio Sanitario Nazionale:
    i. dal Direttore Generale competente della Regione o Provincia Autonoma per le strutture regionali;
    ii.  dal legale rappresentante dell’ente per le strutture statali o autonome;
    \n\tg) per il Volontariato organizzato di protezione civile:
    \n\ti. per i soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a) del Codice:
    1. per le organizzazioni di volontariato dal rispettivo legale rappresentante;
    2. per i gruppi comunali di cui all'art. 35, comma 1, del Codice dal Comune;
    3. per i gruppi intercomunali di cui all'art. 35, comma 3, del Codice dal Comune capofila;
    4. per i gruppi provinciali di cui all'art. 35, comma 3, del Codice dalla Provincia o dalla Città             metropolitana;
    ii. per tutte le articolazioni centrali e territoriali dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), del Codice dal legale rappresentante nazionale dell’ente;
    h) per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente dal Presidente di ISPRA;
    i) per l’Agenzia Italiameteo dal Direttore dell’Agenzia;
    j) per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali dai Presidenti nazionali;
    \n\tk) 
    per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti;
    \n\tl) per le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti.
  10. \n

ART. 5
(Progetto informatico benemerenze – PIB Presentazione Candidature)

\n
  1. Gli organismi accreditati, per il tramite del loro referente, presentano le candidature inserendo la documentazione di cui all’articolo 2 comma 1, e all’articolo 3 direttamente nel PIB.
  2. \n
  3. Gli organismi accreditati possono presentare la candidatura collettiva per il medesimo organismo o per strutture decentrate o periferiche se provviste di proprio codice fiscale/partita IVA.
  4. \n
  5. Il Dipartimento della protezione civile cura l’aggiornamento dell’albo generale degli insigniti e la pubblicazione nel proprio sito internet.
  6. \n
  7. Le eventuali segnalazioni di errori sui dati anagrafici degli insigniti deve essere segnalata al Dipartimento della protezione civile dagli organismi proponenti o dall’insignito stesso.
  8. \n
  9. Il Dipartimento provvede alla correzione degli errori con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica eventualmente delegata.
  10. \n

ART. 6
(Perdita o deterioramento del diploma)

\n
  1. Lo smarrimento e il furto del diploma dell’attestazione di pubblica benemerenza deve essere segnalato dall’insignito al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
  2. \n
  3. Nel caso di deterioramento, il diploma deteriorato deve essere restituito al Dipartimento della protezione civile che provvederà a proprie spese alla emanazione di un duplicato.
  4. \n
  5. In ogni caso il Dipartimento della protezione civile provvede una sola volta alla ristampa e alla spedizione di un duplicato del diploma.
  6. \n

ART. 7
(Foggia dei diplomi e delle insegne)

\n
  1. L’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile è rappresentata da un diploma, raffigurato nell’allegato 1 al presente decreto, e dalle insegne raffigurate negli allegati 2,3,4 al presente decreto. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 formano parte integrante del presente decreto.
  2. \n
  3. Il primo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di III livello, illustrate nel successivo articolo 8.
  4. \n
  5. Il secondo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di II livello, illustrate nel successivo articolo 9.
  6. \n
  7. Il terzo conferimento e successivi a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di I livello, illustrate nel successivo articolo 10.
  8. \n

ART. 8
(Insegne di III livello)

\n
  1. Le insegne di III livello sono costituite da:
    \n\ta) una medaglia coniata in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
    \n\tb) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
    \n\tc) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell’altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo;
    \n\td) 
    un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell’altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo.
  2. \n

ART. 9
(Insegne di II livello)

\n
  1. Le insegne di II livello sono costituite da:
    \n\ta) una medaglia coniata in metallo argentato del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
    \n\tb) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
    \n\tc) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell’altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato;
    \n\td) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell’altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato.
  2. \n

ART. 10
(Insegne di I livello)

\n
  1. Le insegne di I livello sono costituite da:
    \n\ta) una medaglia coniata in metallo dorato del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
    \n\tb) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
    \n\tc) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell’altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato;
    \n\td) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell’altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato.
  2. \n

ART. 11
(Fascette)

\n
  1. Sul nastro della medaglia di mm 35 si applica la fascetta in bronzo su cui sono incise la denominazione e l’anno dell’emergenza che ha originato il conferimento.
  2. \n
  3. Al conseguimento di un livello superiore, le fascette pregresse si dispongono sul nastro della nuova medaglia in ordine cronologico dal basso verso l’alto, a partire dal meno recente.
  4. \n
  5. Al conseguimento del sesto conferimento, corrispondente alla quarta concessione di I livello, le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo argentato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l’alto, sopra la fascetta argentata che viene spostata alla base del nastro.
  6. \n
  7. Al conseguimento dell’undicesimo conferimento, corrispondente alla nona concessione di I livello, la fascetta d’argento e le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo dorato, posto al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l’alto, sopra la fascetta dorata che viene spostata alla base del nastro.
  8. \n

ART. 12
(Uso delle insegne individuali)

\n
  1. L’insegna di livello più elevato assorbe ogni concessione di grado inferiore.
  2. \n
  3. Fatte salve future disposizioni sull’ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito.
  4. \n

ART. 13
(Foggia delle insegne a titolo collettivo)

\n
  1. L’insegna a titolo collettivo è costituita da una medaglia coniata in bronzo dorato del diametro di mm 80, raffigurante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo.
  2. \n
  3. La medaglia è contenuta in un cofanetto realizzato in cartone pressato rivestito in similpelle blu scuro, sul cui coperchio è stampato il logo del Dipartimento della protezione civile e rivestito internamente di tessuto tipo raso di colore bianco.
  4. \n
  5. Gli organismi insigniti che possiedono bandiere o labari associativi possono ornare i propri stendardi di una copia della medaglia del diametro di mm 35, appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9.
  6. \n

ART. 14
(Produzione delle insegne)

\n
  1. La produzione delle insegne relative alle attestazioni di benemerenze della protezione civile, nonché dell’astuccio della medaglia conferita a titolo collettivo, devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente decreto.
  2. \n
  3. Le aziende che intendono accreditarsi quali ditte produttrici certificate delle benemerenze sottopongono al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, nonché l’impegno a commercializzare le stesse, direttamente o attraverso propri canali di distribuzione, esclusivamente ai soggetti insigniti, previa verifica del possesso del diploma e della documentazione relativa al conferimento.
  4. \n
  5. Il parere di conformità sarà rilasciato dopo l’esame diretto, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle seguenti consegne:
    \n\ta) 
    una medaglia in bronzo Ø mm 35;
    \n\tb) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 35;
    \n\tc) una medaglia in bronzo dorata Ø mm 35;
    \n\td) una medaglia in bronzo Ø mm 16;
    \n\te) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 16;
    \n\tf) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 16;
    \n\tg) una medaglia in bronzo Ø mm 80;
    \n\th) cofanetto per la medaglia a titolo collettivo;
    \n\ti) 
    un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell’altezza di mm 10;
    \n\tj) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell’altezza di mm 13;
    \n\tk) fascette in bronzo, bronzo argentato e bronzo dorato con incise le parole “EMERGENZA… ANNO…”;
    \n\tm) un nastro in seta con i colori della decorazione lungo mm 30 e largo mm 37.
  6. \n
  7. Le insegne sottoposte alla verifica di conformità saranno trattenute, senza oneri per il Dipartimento della protezione civile, quali campioni di riferimento. Una volta ottenuto il parere di conformità, le aziende potranno aggiungere, all’interno dei contenitori delle insegne e sotto la ragione sociale, la dizione “CONFORME AL CAMPIONE DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE”.
  8. \n
  9. Il Dipartimento della protezione civile tiene un albo delle aziende certificate e accreditate, visibile sul proprio sito internet.
  10. \n
  11. Il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni del presente articolo comporterà la revoca dall’albo delle aziende certificate.
  12. \n
  13. La produzione delle insegne dell’attestazione di benemerenza della protezione civile, riferite ai precedenti decreti di concessione, deve rispettare le caratteristiche tecniche del presente decreto, tenendo conto della seguente comparazione;
    \n\t- 
    la classe III di eccellenza corrisponde all’insegna di III livello, di cui al comma 2 dell’articolo 7;
    - la classe II di eccellenza corrisponde all’insegna di II livello, di cui al comma 3 dell’articolo 7;
    - la classe I di eccellenza corrisponde all’insegna di I livello, di cui al comma 4 dell’articolo 7.
  14. \n

ART. 15
(Rigetto e Revoca del conferimento)

\n
  1. L’organismo proponente è tenuto a conservare copia della documentazione prodotta per il conferimento dell’attestato di pubblica benemerenza per almeno cinque anni dalla data di concessione.
  2. \n
  3. L’accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato o dall’organismo proponente a sostegno delle domande di conferimento comporta:
    \n\t- il rigetto dell’istanza, se in fase istruttoria;
    \n\t- la revoca dell’attestato di pubblica benemerenza oggetto dell’accertamento, a concessione avvenuta;
    \n\t- la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza eventualmente conseguito.
  4. \n
  5. La revoca è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica eventualmente delegata, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, sentita la Commissione permanente, ed è pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile con successiva cancellazione dall’albo generale.
  6. \n

ART. 16
(Accesso agli atti)

\n
  1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2011, n.143, articolo 2, comma 1, lettera d) è precluso l’accesso ai documenti riguardanti il conferimento della attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.
  2. \n

ART. 17
(Termini per l’invio delle proposte, disposizioni transitorie e abrogazioni)

\n
  1. Le proposte di conferimento devono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dell’emergenza di rilievo nazionale o per intervento all’estero, come determinata ai sensi delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all’art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e successive proroghe o comunque non oltre il 27° mese dalla deliberazione della stessa.
  2. \n
  3. Al fine di garantire un adeguato regime transitorio per gli stati di emergenza tuttora vigenti e che, alla data di adozione del presente decreto, abbiano già superato i 24 mesi di durata, le proposte di conferimento devono essere inviate entro il 31 marzo 2025.
  4. \n
  5. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014.
  6. \n
  7. Sono abrogati:
    \n\t- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015, recante “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;
    \n\t- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 settembre 2015, recante “Modifiche del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, recante Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”.
  8. \n

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

\n

Roma, 8 maggio 2024                                                                                                           

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio​​​​​​​

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”, di seguito indiato come “Codice”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, recante “Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014 che ha previsto, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, l’istituzione di una Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di benemerenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 22 febbraio 2024 rep. 651 che, da ultimo, ha modificato i componenti della Commissione permanente istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2015, n.131, adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, recante “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e altri aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 novembre 2015 n. 270, recante “Modifiche del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, recante Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023,  con il quale è stato modificato il comma 4, dell’articolo 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, prevedendo che gli eventi ai quali riferire la richiesta di pubblica benemerenza devono riferirsi a stati di emergenza dichiarati conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, o, nel caso di proroga disposta con norma primaria statale, che abbiano, comunque, raggiunto una durata di ventiquattro mesi;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 2 del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, con il quale si dispone che entro 90 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si provvederà alle conseguenti modifiche ed integrazioni del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\r\n\r\n

RITENUTO, nell'ambito dei principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, di dover provvedere alla modifica in merito alle regole, procedure e specifiche attuative di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, prevedendo altresì una disciplina transitoria per gli eventi emergenziali vigenti prorogati da norma primaria oltre i 24 mesi e non ancora cessati, consentendo l’apertura di una adeguata finestra temporale per la presentazione della domanda;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Avvio del procedimento)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell’attestazione di pubblica benemerenza si avvia, a seguito d’istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n\t
  3. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Conferimento a titolo individuale)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Gli organismi proponenti, di cui all’articolo 1 comma 2, del presente decreto sono tenuti a produrre:
    \r\n\ta) un curriculum del candidato;
    \r\n\tb) una dettagliata relazione a firma del rappresentante dell’organismo o del vertice gerarchico sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l’immagine del sistema della protezione civile nazionale;
    \r\n\tc) una dichiarazione attestante l’anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l’organismo di appartenenza;
    \r\n\td) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
    \r\n\te) un’autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva;
    \r\n\tf) 
    il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) il cui facsimile è scaricabile dal sito del Dipartimento della protezione civile;
    \r\n\tg) per i volontari delle associazioni di protezione civile, così come indicato all’articolo 4, punto 9, lettera g), la nota di attivazione dell’associazione di appartenenza.
  2. \r\n\t
  3. L’istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.
  4. \r\n\t
  5. La Commissione permanente, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, così come modificato con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 7 dicembre 2023, sottopone le candidature valutate positivamente al Capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi.
  6. \r\n\t
  7. Il Dipartimento della protezione civile dà notizia degli avvenuti conferimenti agli organismi proponenti.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Conferimento a titolo collettivo)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Gli organismi proponenti, di cui all’articolo 1 comma 2, del presente decreto, devono produrre:
    \r\n\ta) 
    una dettagliata relazione sull’attività svolta dall’organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerenza;
    \r\n\tb) per i soggetti di natura privatistica, un’autocertificazione che attesti l’assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico;
    \r\n\tc) 
    per le associazioni di volontariato di protezione civile, così come indicato all’articolo 4, punto 9, lettera g), la nota di attivazione.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 4
\r\n(Progetto informatico benemerenze – PIB)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Per la gestione delle benemerenze il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto Informatico Benemerenze (PIB).
  2. \r\n\t
  3. L’immissione delle candidature nel PIB è attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile.
  4. \r\n\t
  5. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere:
    \r\n\ta) provvedimento di nomina del referente da parte dell’organismo proponente;
    \r\n\tb) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente;
    \r\n\tc) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d’uso dell’applicativo e di certificazione dei dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
  6. \r\n\t
  7. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema.
  8. \r\n\t
  9. Le richieste di accreditamento sono inviate telematicamente al Dipartimento della protezione civile tramite la procedura informatica per le benemerenze (PIB):
    \r\n\t1. per i Ministeri, ivi comprese le rispettive eventuali articolazioni territoriali, salvo quanto  specificato al punto 5, dal Segretario Generale ovvero, ove non previsto, dal Capo di Gabinetto del Ministro;
    \r\n\t2. per i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversi dal Dipartimento della protezione civile, dal Capo del Dipartimento;
    \r\n\t3. per le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, comunque denominate, dai Direttori delle strutture di protezione civile;
    \r\n\t4. per le altre strutture delle Regioni e Province Autonome, ivi comprese le agenzie e gli enti da  esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque  denominato; 
    \r\n\t5. per le Prefetture, dal Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero  dell’interno;
    \r\n\t6. per le strutture di protezione civile delle Città metropolitane e delle Province, comunque    denominate, dal rispettivo vertice amministrativo;
    \r\n\t7. per le altre strutture delle Città metropolitane e delle Province, ivi comprese le agenzie e gli enti da esse vigilati, dal Segretario Generale ovvero dal vertice amministrativo dell’ente comunque denominato;
    \r\n\t8. per le strutture dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, comprese le agenzie e gli enti da essi  vigilati, dal Sindaco o dal Presidente dell’Unione; 
    \r\n\t9. per le strutture operative di cui all’art. 13 del Codice:
    \r\n\ta)per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno;
    \r\n\tb) per le Forze Armate:
    \r\n\ti. dal Capo di Stato Maggiore della Difesa per le strutture centrali da esso direttamente coordinate;
    \r\n\tii. dai Capi di Stato Maggiore delle forze armate per le rispettive articolazioni centrali e territoriali;
    \r\n\tc) per le Forze di Polizia:
    \r\n\ti. dal Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato; 
    \r\n\tii. dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’Arma dei Carabinieri;

    \r\n\tiii. dal Comandante Generale della Guardia di Finanza per la Guardia di Finanza;
    \r\n\tvi. dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia Penitenziaria;
    \r\n\td) per il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
    \r\n\te) per gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile dal legale rappresentante dell’ente o dell’istituto;
    \r\n\tf) per il Servizio Sanitario Nazionale:
    \r\n\ti. dal Direttore Generale competente della Regione o Provincia Autonoma per le strutture regionali;
    \r\n\tii.  dal legale rappresentante dell’ente per le strutture statali o autonome;
    \r\n\tg) per il Volontariato organizzato di protezione civile:
    \r\n\ti. per i soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a) del Codice:
    \r\n\t1. per le organizzazioni di volontariato dal rispettivo legale rappresentante;
    \r\n\t2. per i gruppi comunali di cui all'art. 35, comma 1, del Codice dal Comune;
    \r\n\t3. per i gruppi intercomunali di cui all'art. 35, comma 3, del Codice dal Comune capofila;
    \r\n\t4. per i gruppi provinciali di cui all'art. 35, comma 3, del Codice dalla Provincia o dalla Città             metropolitana;
    \r\n\tii. per tutte le articolazioni centrali e territoriali dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), del Codice dal legale rappresentante nazionale dell’ente;
    \r\n\th) per il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente dal Presidente di ISPRA;
    \r\n\ti) per l’Agenzia Italiameteo dal Direttore dell’Agenzia;
    \r\n\tj) per gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali dai Presidenti nazionali;
    \r\n\tk) 
    per gli enti, gli istituti, le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti;
    \r\n\tl) per le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile dai rispettivi legali rappresentanti.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 5
\r\n(Progetto informatico benemerenze – PIB Presentazione Candidature)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Gli organismi accreditati, per il tramite del loro referente, presentano le candidature inserendo la documentazione di cui all’articolo 2 comma 1, e all’articolo 3 direttamente nel PIB.
  2. \r\n\t
  3. Gli organismi accreditati possono presentare la candidatura collettiva per il medesimo organismo o per strutture decentrate o periferiche se provviste di proprio codice fiscale/partita IVA.
  4. \r\n\t
  5. Il Dipartimento della protezione civile cura l’aggiornamento dell’albo generale degli insigniti e la pubblicazione nel proprio sito internet.
  6. \r\n\t
  7. Le eventuali segnalazioni di errori sui dati anagrafici degli insigniti deve essere segnalata al Dipartimento della protezione civile dagli organismi proponenti o dall’insignito stesso.
  8. \r\n\t
  9. Il Dipartimento provvede alla correzione degli errori con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica eventualmente delegata.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 6
\r\n(Perdita o deterioramento del diploma)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Lo smarrimento e il furto del diploma dell’attestazione di pubblica benemerenza deve essere segnalato dall’insignito al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
  2. \r\n\t
  3. Nel caso di deterioramento, il diploma deteriorato deve essere restituito al Dipartimento della protezione civile che provvederà a proprie spese alla emanazione di un duplicato.
  4. \r\n\t
  5. In ogni caso il Dipartimento della protezione civile provvede una sola volta alla ristampa e alla spedizione di un duplicato del diploma.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 7
\r\n(Foggia dei diplomi e delle insegne)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile è rappresentata da un diploma, raffigurato nell’allegato 1 al presente decreto, e dalle insegne raffigurate negli allegati 2,3,4 al presente decreto. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 formano parte integrante del presente decreto.
  2. \r\n\t
  3. Il primo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di III livello, illustrate nel successivo articolo 8.
  4. \r\n\t
  5. Il secondo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di II livello, illustrate nel successivo articolo 9.
  6. \r\n\t
  7. Il terzo conferimento e successivi a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di I livello, illustrate nel successivo articolo 10.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 8
\r\n(Insegne di III livello)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le insegne di III livello sono costituite da:
    \r\n\ta) una medaglia coniata in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
    \r\n\tb) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
    \r\n\tc) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell’altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo;
    \r\n\td) 
    un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell’altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 9
\r\n(Insegne di II livello)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le insegne di II livello sono costituite da:
    \r\n\ta) una medaglia coniata in metallo argentato del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
    \r\n\tb) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
    \r\n\tc) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell’altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato;
    \r\n\td) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell’altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 10
\r\n(Insegne di I livello)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le insegne di I livello sono costituite da:
    \r\n\ta) una medaglia coniata in metallo dorato del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
    \r\n\tb) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;
    \r\n\tc) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell’altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato;
    \r\n\td) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell’altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 11
\r\n(Fascette)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Sul nastro della medaglia di mm 35 si applica la fascetta in bronzo su cui sono incise la denominazione e l’anno dell’emergenza che ha originato il conferimento.
  2. \r\n\t
  3. Al conseguimento di un livello superiore, le fascette pregresse si dispongono sul nastro della nuova medaglia in ordine cronologico dal basso verso l’alto, a partire dal meno recente.
  4. \r\n\t
  5. Al conseguimento del sesto conferimento, corrispondente alla quarta concessione di I livello, le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo argentato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l’alto, sopra la fascetta argentata che viene spostata alla base del nastro.
  6. \r\n\t
  7. Al conseguimento dell’undicesimo conferimento, corrispondente alla nona concessione di I livello, la fascetta d’argento e le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo dorato, posto al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l’alto, sopra la fascetta dorata che viene spostata alla base del nastro.
  8. \r\n
\r\n\r\n

ART. 12
\r\n(Uso delle insegne individuali)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L’insegna di livello più elevato assorbe ogni concessione di grado inferiore.
  2. \r\n\t
  3. Fatte salve future disposizioni sull’ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito.
  4. \r\n
\r\n\r\n

ART. 13
\r\n(Foggia delle insegne a titolo collettivo)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L’insegna a titolo collettivo è costituita da una medaglia coniata in bronzo dorato del diametro di mm 80, raffigurante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo.
  2. \r\n\t
  3. La medaglia è contenuta in un cofanetto realizzato in cartone pressato rivestito in similpelle blu scuro, sul cui coperchio è stampato il logo del Dipartimento della protezione civile e rivestito internamente di tessuto tipo raso di colore bianco.
  4. \r\n\t
  5. Gli organismi insigniti che possiedono bandiere o labari associativi possono ornare i propri stendardi di una copia della medaglia del diametro di mm 35, appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 14
\r\n(Produzione delle insegne)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La produzione delle insegne relative alle attestazioni di benemerenze della protezione civile, nonché dell’astuccio della medaglia conferita a titolo collettivo, devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente decreto.
  2. \r\n\t
  3. Le aziende che intendono accreditarsi quali ditte produttrici certificate delle benemerenze sottopongono al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, nonché l’impegno a commercializzare le stesse, direttamente o attraverso propri canali di distribuzione, esclusivamente ai soggetti insigniti, previa verifica del possesso del diploma e della documentazione relativa al conferimento.
  4. \r\n\t
  5. Il parere di conformità sarà rilasciato dopo l’esame diretto, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle seguenti consegne:
    \r\n\ta) 
    una medaglia in bronzo Ø mm 35;
    \r\n\tb) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 35;
    \r\n\tc) una medaglia in bronzo dorata Ø mm 35;
    \r\n\td) una medaglia in bronzo Ø mm 16;
    \r\n\te) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 16;
    \r\n\tf) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 16;
    \r\n\tg) una medaglia in bronzo Ø mm 80;
    \r\n\th) cofanetto per la medaglia a titolo collettivo;
    \r\n\ti) 
    un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell’altezza di mm 10;
    \r\n\tj) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell’altezza di mm 13;
    \r\n\tk) fascette in bronzo, bronzo argentato e bronzo dorato con incise le parole “EMERGENZA… ANNO…”;
    \r\n\tm) un nastro in seta con i colori della decorazione lungo mm 30 e largo mm 37.
  6. \r\n\t
  7. Le insegne sottoposte alla verifica di conformità saranno trattenute, senza oneri per il Dipartimento della protezione civile, quali campioni di riferimento. Una volta ottenuto il parere di conformità, le aziende potranno aggiungere, all’interno dei contenitori delle insegne e sotto la ragione sociale, la dizione “CONFORME AL CAMPIONE DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE”.
  8. \r\n\t
  9. Il Dipartimento della protezione civile tiene un albo delle aziende certificate e accreditate, visibile sul proprio sito internet.
  10. \r\n\t
  11. Il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni del presente articolo comporterà la revoca dall’albo delle aziende certificate.
  12. \r\n\t
  13. La produzione delle insegne dell’attestazione di benemerenza della protezione civile, riferite ai precedenti decreti di concessione, deve rispettare le caratteristiche tecniche del presente decreto, tenendo conto della seguente comparazione;
    \r\n\t- 
    la classe III di eccellenza corrisponde all’insegna di III livello, di cui al comma 2 dell’articolo 7;
    \r\n\t- la classe II di eccellenza corrisponde all’insegna di II livello, di cui al comma 3 dell’articolo 7;
    \r\n\t- la classe I di eccellenza corrisponde all’insegna di I livello, di cui al comma 4 dell’articolo 7.
  14. \r\n
\r\n\r\n

ART. 15
\r\n(Rigetto e Revoca del conferimento)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. L’organismo proponente è tenuto a conservare copia della documentazione prodotta per il conferimento dell’attestato di pubblica benemerenza per almeno cinque anni dalla data di concessione.
  2. \r\n\t
  3. L’accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato o dall’organismo proponente a sostegno delle domande di conferimento comporta:
    \r\n\t- il rigetto dell’istanza, se in fase istruttoria;
    \r\n\t- la revoca dell’attestato di pubblica benemerenza oggetto dell’accertamento, a concessione avvenuta;
    \r\n\t- la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza eventualmente conseguito.
  4. \r\n\t
  5. La revoca è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica eventualmente delegata, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, sentita la Commissione permanente, ed è pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile con successiva cancellazione dall’albo generale.
  6. \r\n
\r\n\r\n

ART. 16
\r\n(Accesso agli atti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2011, n.143, articolo 2, comma 1, lettera d) è precluso l’accesso ai documenti riguardanti il conferimento della attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 17
\r\n(Termini per l’invio delle proposte, disposizioni transitorie e abrogazioni)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le proposte di conferimento devono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dell’emergenza di rilievo nazionale o per intervento all’estero, come determinata ai sensi delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all’art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e successive proroghe o comunque non oltre il 27° mese dalla deliberazione della stessa.
  2. \r\n\t
  3. Al fine di garantire un adeguato regime transitorio per gli stati di emergenza tuttora vigenti e che, alla data di adozione del presente decreto, abbiano già superato i 24 mesi di durata, le proposte di conferimento devono essere inviate entro il 31 marzo 2025.
  4. \r\n\t
  5. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014.
  6. \r\n\t
  7. Sono abrogati:
    \r\n\t- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015, recante “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;
    \r\n\t- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 settembre 2015, recante “Modifiche del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 marzo 2015, recante Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”.
  8. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

\r\n\r\n

Roma, 8 maggio 2024                                                                                                           

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio​​​​​​​

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2024

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2024

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2014, recante “Istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile” con il quale è stata dettata una disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO, in particolare, l’articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014 che prevede la costituzione, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, di una Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1153 del 2 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3837 del 17 dicembre 2015, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2163 del 12 luglio 2016, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3140 del 18 ottobre 2016, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1891 del 16 maggio 2017, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1357 del 29 marzo 2018, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1439 del 18 aprile 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1865 del 31 maggio 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n.3405 del 9 ottobre 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3146 del 16 settembre 2020, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2627 del 17 settembre 2021, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep.131 del 21 gennaio 2022, con il quale è stata rideterminata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente;

\n

VISTA la nota del Comitato Nazionale Volontariato Protezione Civile, acquisita al protocollo del Dipartimento della protezione civile con n. 52884 del 19 ottobre 2023, con la quale è stato designato il geometra Maurizio Lanivi, quale componente in rappresentanza del Comitato in seno alla Commissione permanente, in sostituzione della signora Francesca Ottaviani;

\n

VISTO l’atto repertorio n.47CU dell’11 gennaio 2024, con il quale è stato designato dalla Conferenza Unificata il geometra Fabio Mariz, quale componente in rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome in seno alla Commissione Permanente, in sostituzione del dott. Alessandro Galvagni;

\n

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alle predette sostituzioni in seno alla Commissione permanente;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
(Sostituzione componenti)

\n
  1. In base alle designazioni citate in premessa si provvede alle sostituzioni dei componenti della Commissione permanente, istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014:
    \n\ta) il geometra Maurizio Lanivi in rappresentanza del Comitato Nazionale Volontariato Protezione Civile, in sostituzione della signora Francesca Ottaviani;
    \n\tb) Il geometra Fabio Mariz in rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome, in sostituzione del dott. Alessandro Galvagni.
  2. \n

ART. 2
(Nuova composizione)

\n
  1. La Commissione permanente, istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014, risulta composta dai seguenti componenti:
  2. \n

Presidente:
\nCons. Ilva SAPORA                                                           
\nEsperta nel settore onorifico

\n

Componente:
\nGr. Uff. Francesco GALETTA                                               
\nEsperto nel settore onorifico 

\n

Componente:
\nDott. Michele D’ANDREA                                                        
\nEsperto e cultore dei sistemi premiali internazionali

\n

Componente con funzioni di Vicepresidente:
\nDott.ssa Immacolata POSTIGLIONE
\nVice Capo del Dipartimento della protezione civile                 

\n

Componente:
\nGeom. Maurizio LANIVI
\nComitato nazionale del volontariato di protezione civile

\n

Componente:
\nTen. Col. Emiliano PIEVANI                                                     
\nMinistero della Difesa

\n

Componente:
\nViceprefetto dott. Edoardo SOTTILE                                       
\nMinistero dell’Interno

\n

Componente:
\nGeom. Fabio MARIZ                                                                
\nProvincia autonoma di Trento

\n

Componente:
\nDott.ssa Laura ALBANI                                                            
\nAssociazione Nazionale Comuni Italiani

\n

Sostituto del Vicepresidente:
\nSig.ra Cristina CAPRIOTTI                                                     
\nDipartimento della protezione civile

\n

Segretario:
\nDott.ssa Fabiola TONI                                                             
\nDipartimento della protezione civile

\n

ART. 3
(Abrogazioni)

\n

Sono abrogati:

\n

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1153 del 2 aprile 2015, recante “Nomina dei componenti della Commissione permanente istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014”;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3837 del 17 dicembre 2015, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2163 del 12 luglio 2016, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3140 del 18 ottobre 2016, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1891 del 16 maggio 2017, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1357 del 29 marzo 2018, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1439 del 18 aprile 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1865 del 31 maggio 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n.3405 del 9 ottobre 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3146 del 16 settembre 2020, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n.2627 del 17 settembre 2021, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep.131 del 21 gennaio 2022, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze.

\n

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all’indirizzo http://www.protezionecivile.gov.it.

\n

Roma, 22 febbraio 2024

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nFabrizio Curcio

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

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VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2014, recante “Istituzione dell’attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile” con il quale è stata dettata una disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO, in particolare, l’articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014 che prevede la costituzione, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, di una Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1153 del 2 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3837 del 17 dicembre 2015, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2163 del 12 luglio 2016, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3140 del 18 ottobre 2016, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1891 del 16 maggio 2017, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1357 del 29 marzo 2018, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1439 del 18 aprile 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1865 del 31 maggio 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n.3405 del 9 ottobre 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3146 del 16 settembre 2020, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2627 del 17 settembre 2021, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;

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VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep.131 del 21 gennaio 2022, con il quale è stata rideterminata, da ultimo, la composizione della predetta Commissione permanente;

\r\n\r\n

VISTA la nota del Comitato Nazionale Volontariato Protezione Civile, acquisita al protocollo del Dipartimento della protezione civile con n. 52884 del 19 ottobre 2023, con la quale è stato designato il geometra Maurizio Lanivi, quale componente in rappresentanza del Comitato in seno alla Commissione permanente, in sostituzione della signora Francesca Ottaviani;

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VISTO l’atto repertorio n.47CU dell’11 gennaio 2024, con il quale è stato designato dalla Conferenza Unificata il geometra Fabio Mariz, quale componente in rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome in seno alla Commissione Permanente, in sostituzione del dott. Alessandro Galvagni;

\r\n\r\n

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alle predette sostituzioni in seno alla Commissione permanente;

\r\n\r\n

DECRETA

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ART. 1
\r\n(Sostituzione componenti)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. In base alle designazioni citate in premessa si provvede alle sostituzioni dei componenti della Commissione permanente, istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014:
    \r\n\ta) il geometra Maurizio Lanivi in rappresentanza del Comitato Nazionale Volontariato Protezione Civile, in sostituzione della signora Francesca Ottaviani;
    \r\n\tb) Il geometra Fabio Mariz in rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome, in sostituzione del dott. Alessandro Galvagni.
  2. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Nuova composizione)

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. La Commissione permanente, istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014, risulta composta dai seguenti componenti:
  2. \r\n
\r\n\r\n

Presidente:
\r\nCons. Ilva SAPORA                                                           
\r\nEsperta nel settore onorifico

\r\n\r\n

Componente:
\r\nGr. Uff. Francesco GALETTA                                               
\r\nEsperto nel settore onorifico 

\r\n\r\n

Componente:
\r\nDott. Michele D’ANDREA                                                        
\r\nEsperto e cultore dei sistemi premiali internazionali

\r\n\r\n

Componente con funzioni di Vicepresidente:
\r\nDott.ssa Immacolata POSTIGLIONE
\r\nVice Capo del Dipartimento della protezione civile                 

\r\n\r\n

Componente:
\r\nGeom. Maurizio LANIVI
\r\nComitato nazionale del volontariato di protezione civile

\r\n\r\n

Componente:
\r\nTen. Col. Emiliano PIEVANI                                                     
\r\nMinistero della Difesa

\r\n\r\n

Componente:
\r\nViceprefetto dott. Edoardo SOTTILE                                       
\r\nMinistero dell’Interno

\r\n\r\n

Componente:
\r\nGeom. Fabio MARIZ                                                                
\r\nProvincia autonoma di Trento

\r\n\r\n

Componente:
\r\nDott.ssa Laura ALBANI                                                            
\r\nAssociazione Nazionale Comuni Italiani

\r\n\r\n

Sostituto del Vicepresidente:
\r\nSig.ra Cristina CAPRIOTTI                                                     
\r\nDipartimento della protezione civile

\r\n\r\n

Segretario:
\r\nDott.ssa Fabiola TONI                                                             
\r\nDipartimento della protezione civile

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Abrogazioni)

\r\n\r\n

Sono abrogati:

\r\n\r\n

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 1153 del 2 aprile 2015, recante “Nomina dei componenti della Commissione permanente istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014”;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3837 del 17 dicembre 2015, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2163 del 12 luglio 2016, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3140 del 18 ottobre 2016, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1891 del 16 maggio 2017, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1357 del 29 marzo 2018, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1439 del 18 aprile 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1865 del 31 maggio 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n.3405 del 9 ottobre 2019, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 3146 del 16 settembre 2020, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n.2627 del 17 settembre 2021, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze;
\r\n- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep.131 del 21 gennaio 2022, con il quale è stata modificata la Commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni delle benemerenze.

\r\n\r\n

Il presente decreto sarà inoltrato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all’indirizzo http://www.protezionecivile.gov.it.

\r\n\r\n

Roma, 22 febbraio 2024

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nFabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2024-02-15T14:27:58+01:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/decreto-del-capo-dipartimento-del-22-febbraio-2024/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":444,"name":"Decreti","field_etichetta_en":"Decrees"},{"drupal_internal__tid":446,"name":"Decreti del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department decrees"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Decreto Ministro Protezione Civile e Politiche del mare del 7 dicembre 2023","field_titolo_esteso":"Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2023 - Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2014","body":{"processed":"

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 agosto 2014, n.200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

\n

VISTO, in particolare, il comma 1, dell’art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 che stabilisce che gli eventi per i quali è possibile avviare la proposta di conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza sono quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.225, così come recepito dall’art.7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

\n

VISTO il successivo comma 4 dello stesso art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 che precisa che gli eventi di cui al citato comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi;

\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2015, n.131, concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\n

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che stabilisce che le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all’evento per il quale si richiede la concessione della benemerenza di protezione civile;

\n

VISTO l’art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1, che stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i dodici mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi;

\n

CONSIDERATO che alcune emergenze di rilievo nazionale possono venire prorogate con norma primaria statale in deroga al citato limite di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1, e che, pertanto, per questi eventi non è possibile avviare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza prima della definitiva chiusura dell’emergenza;

\n

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica del comma 4, dell’art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014 per poter meglio definire e limitare il termine entro il quale è possibile avviare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza;

\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

DECRETA

\n

ART. 1
(Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014)

\n

Il comma 4, dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 agosto 2014, n.200, è così modificato:

\n

“Gli eventi di cui al comma 1 devono riferirsi a stati di emergenza dichiarati conclusi ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n.1 del 2018, o, nel caso di proroga disposta con norma primaria statale, che abbiano, comunque, raggiunto una durata di 24 mesi”.

\n

ART. 2
(Disposizioni transitorie)
\nEntro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si provvederà alle conseguenti modifiche ed integrazioni del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2015, n.131, concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”.

\n

ART. 3
(Forme di pubblicità)
\nIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all’indirizzo “http://www.protezionecivile.gov.it” nella sezione Benemerenze.

\n

Roma, 7 dicembre 2023

\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\nNello Musumeci  

\n","value":"

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

\r\n\r\n

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante la disciplina dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l’incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento all’articolo 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 agosto 2014, n.200, con il quale è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO, in particolare, il comma 1, dell’art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 che stabilisce che gli eventi per i quali è possibile avviare la proposta di conferimento dell’attestazione di pubblica benemerenza sono quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.225, così come recepito dall’art.7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

\r\n\r\n

VISTO il successivo comma 4 dello stesso art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 che precisa che gli eventi di cui al citato comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2015, n.131, concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, che stabilisce che le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all’evento per il quale si richiede la concessione della benemerenza di protezione civile;

\r\n\r\n

VISTO l’art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1, che stabilisce che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i dodici mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che alcune emergenze di rilievo nazionale possono venire prorogate con norma primaria statale in deroga al citato limite di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1, e che, pertanto, per questi eventi non è possibile avviare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza prima della definitiva chiusura dell’emergenza;

\r\n\r\n

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica del comma 4, dell’art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014 per poter meglio definire e limitare il termine entro il quale è possibile avviare le proposte di conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza;

\r\n\r\n

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1
\r\n(Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014)

\r\n\r\n

Il comma 4, dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 agosto 2014, n.200, è così modificato:
\r\n
\r\n“Gli eventi di cui al comma 1 devono riferirsi a stati di emergenza dichiarati conclusi ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n.1 del 2018, o, nel caso di proroga disposta con norma primaria statale, che abbiano, comunque, raggiunto una durata di 24 mesi”.

\r\n\r\n

ART. 2
\r\n(Disposizioni transitorie)
\r\nEntro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, si provvederà alle conseguenti modifiche ed integrazioni del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 20 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti in data 30 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2015, n.131, concernente “Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile”.

\r\n\r\n

ART. 3
\r\n(Forme di pubblicità)
\r\nIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e reso disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile all’indirizzo “http://www.protezionecivile.gov.it” nella sezione Benemerenze.

\r\n\r\n

Roma, 7 dicembre 2023

\r\n\r\n

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
\r\nNello Musumeci  

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2024

\n","value":"

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2024

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

\n

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

\n

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

\n

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 184;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, n. 1155, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

\n

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008»;

\n

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014, n. 200, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

\n

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, con il quale si riserva ad un decreto del capo del Dipartimento della protezione civile l'individuazione delle caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonché ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale;

\n

Ritenuto di dover introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

\n

Decreta:

\n

Art. 1. Avvio del procedimento

\n

1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell'attestazione di pubblica benemerenza si avvia a seguito d'istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile.

\n

2. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale.

\n

3. Le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione della benemerenza di protezione civile.

\n

4. Entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto è possibile richiedere la concessione della benemerenza di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, e la data della pubblicazione del presente decreto.

\n


Art. 2. Conferimenti a titolo individuale

\n

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto sono tenuti a produrre:

\n

a) un curriculum del candidato;

\n

b) una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema della protezione civile nazionale;

\n

c) una dichiarazione attestante l'anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza;

\n

d) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;

\n

e) un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva.

\n

2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata, prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.

\n

3. La commissione permanente, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, sottopone le candidature valutate positivamente al capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi.

\n

4. Il Dipartimento della protezione civile dà notizia degli avvenuti conferimenti agli organismi proponenti i quali provvedono, per il tramite del proprio referente, all'inserimento dei dati anagrafici dell'insignito nel Progetto informatico benemerenze, di cui al successivo art. 4.

\n

5. Gli organismi proponenti e i referenti sono i soli responsabili della documentazione prodotta e del corretto inserimento dei dati personali nel Progetto informatico benemerenze di cui all'art. 4.

\n


Art. 3. Conferimenti a titolo collettivo

\n

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto, devono produrre una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerenza e, per i soggetti di natura privatistica, un'autocertificazione che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico.

\n


Art. 4. Progetto informatico benemerenze (PIB)

\n

1. Per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati personali degli insigniti, il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto informatico benemerenze (PIB).

\n

2. L'immissione dei dati nel PIB è attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile.

\n

3. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere:

\n

a) provvedimento di nomina del referente da parte dell'organismo proponente;

\n

b) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente;

\n

c) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d'uso dell'applicativo e di responsabilità dei dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

\n

4. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema.

\n

5. Le richieste di accreditamento sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile:

\n

a) dai vertici nazionali o centrali degli organismi proponenti;

\n

b) dalle direzioni nazionali per le organizzazioni iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

\n

c) dalle direzioni di protezione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le organizzazioni iscritte nelle rispettive sezioni territoriali dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

\n

6. Il Dipartimento della protezione civile cura l'aggiornamento dell'albo generale degli insigniti e la pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet.

\n


Art. 5. Correzioni dati anagrafici

\n

1. La procedura di correzione di eventuali errori rilevati sui dati personali degli insigniti è autorizzata dal Dipartimento della protezione civile su istanza degli organismi proponenti.

\n

2. La correzione dei dati, una volta autorizzata, è effettuata a cura e sotto la responsabilità degli organismi proponenti, per il tramite dei propri referenti che ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

\n

3. In caso di errori nei diplomi, questi devono essere restituiti, insieme all'istanza di correzione, al Dipartimento della protezione civile, che provvederà a proprie spese alla emanazione di un titolo debitamente rettificato, sostitutivo di quello già concesso.

\n

4. La correzione dei dati personali non pregiudica il numero di posizione dell'insignito negli elenchi già pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile.

\n

5. L'approvazione delle correzioni dei dati anagrafici, l'aggiornamento degli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento della protezione civile e l'autorizzazione alla ristampa dei diplomi corretti, avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

\n


Art. 6. Perdita o deterioramento del diploma

\n

1. Lo smarrimento e il furto del diploma dell'attestazione di pubblica benemerenza deve essere segnalato dall'insignito al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della denuncia, presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

\n

2. Nel caso di deterioramento, il diploma deteriorato deve essere restituito al Dipartimento della protezione civile che provvederà a proprie spese alla emanazione di un duplicato.

\n

3. In ogni caso, il Dipartimento della protezione civile provvede una sola volta alla ristampa e alla spedizione di un duplicato del diploma.

\n


Art. 7. Foggia dei diplomi e delle insegne

\n

1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile è rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1 al presente decreto e dalle insegne raffigurate negli allegati 2, 3, 4 al presente decreto.

\n

2. Il primo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di III livello, illustrate nel successivo art. 8.

\n

3. Il secondo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di II livello, illustrate nel successivo art. 9.

\n

4. Il terzo conferimento e successivi a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di I livello, illustrate nel successivo art. 10.

\n


Art. 8. Insegne di III livello

\n

1. Le insegne di III livello sono costituite da:

\n

a) una medaglia coniata in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

\n

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

\n

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo;

\n

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo.

\n


Art. 9. Insegne di II livello

\n

1. Le insegne di II livello sono costituite da:

\n

a) una medaglia coniata in metallo argentato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

\n

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

\n

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato;

\n

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato.

\n


Art. 10. Insegne di I livello

\n

1. Le insegne di I livello sono costituite da:

\n

a) una medaglia coniata in metallo dorato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

\n

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

\n

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato;

\n

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato.

\n


Art. 11. Fascette

\n

1. Sul nastro della medaglia di mm 35 si applica la fascetta in bronzo su cui sono incise la denominazione e l'anno dell'emergenza che ha originato il conferimento.

\n

2. Al conseguimento di un livello superiore, le fascette pregresse si dispongono sul nastro della nuova medaglia in ordine cronologico dal basso verso l'alto, a partire dalla meno recente.

\n

3. Al conseguimento del sesto conferimento, corrispondente alla quarta concessione di I livello, le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo argentato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta argentata che viene spostata alla base del nastro.

\n

4. Al conseguimento dell'undicesimo conferimento, corrispondente alla nona concessione di I livello, la fascetta d'argento e le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo dorato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta dorata che viene spostata alla base del nastro.

\n


Art. 12. Uso delle insegne individuali

\n

1. L'insegna di livello più elevato assorbe ogni concessione di grado inferiore.

\n

2. Fatte salve future disposizioni sull'ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito.

\n


Art. 13. Foggia delle insegne a titolo collettivo

\n

1. L'insegna a titolo collettivo è costituita da una medaglia coniata in bronzo dorato del diametro di mm 80, raffigurante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo.

\n

2. La medaglia è contenuta in un cofanetto realizzato in cartone pressato rivestito in similpelle blu scuro, sul cui coperchio è stampato il logo del Dipartimento della protezione civile e rivestito internamente di tessuto tipo raso di colore bianco.

\n

3. Gli organismi insigniti che possiedono bandiere o labari associativi possono ornare i propri stendardi di una copia della medaglia del diametro di mm 35, appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9.

\n


Art. 14. Produzione delle insegne

\n

1. La produzione delle insegne relative alle attestazioni di benemerenza della protezione civile nonché dell'astuccio della medaglia conferita a titolo collettivo, devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente decreto.

\n

2. Le aziende che intendono accreditarsi quali ditte produttrici certificate delle benemerenze sottopongono al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, nonché l'impegno a commercializzare le stesse, direttamente o attraverso propri canali di distribuzione, esclusivamente ai soggetti insigniti, previa verifica del possesso del diploma e della documentazione relativa al conferimento.

\n

3. Il parere di conformità sarà rilasciato dopo l'esame diretto, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle seguenti insegne:

\n

a) una medaglia in bronzo Ø mm 35;

\n

b) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 35;

\n

c) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 35;

\n

d) una medaglia in bronzo Ø mm 16;

\n

e) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 16;

\n

f) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 16;

\n

g) una medaglia in bronzo Ø mm 80;

\n

h) cofanetto per la medaglia a titolo collettivo;

\n

i) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10;

\n

l) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13;

\n

m) fascette in bronzo, bronzo argentato e bronzo dorato con incise le parole «EMERGENZA... ANNO...»;

\n

o) un nastro in seta con i colori della decorazione lungo mm 30 e largo mm 37.

\n

4. Le insegne sottoposte alla verifica di conformità saranno trattenute, senza oneri per il Dipartimento della protezione civile, quali campioni di riferimento. Una volta ottenuto il parere di conformità, le aziende potranno aggiungere, all'interno dei contenitori delle insegne e sotto la ragione sociale, la dizione «CONFORME AL CAMPIONE DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE».

\n

5. Il Dipartimento della protezione civile tiene un albo delle aziende certificate e accreditate, visibile sul proprio sito internet.

\n

6. Il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni del presente articolo, comporterà la revoca dall'albo delle aziende certificate.

\n

7. La produzione delle insegne dell'attestazione di benemerenza della protezione civile, riferite ai precedenti decreti di concessione, deve rispettare le caratteristiche tecniche del presente decreto, tenendo conto della seguente comparazione:

\n

la classe III di eccellenza corrisponde all'insegna di III livello, di cui al comma 2 dell'art. 7;

\n

la classe II di eccellenza corrisponde all'insegna di II livello, di cui al comma 3 dell'art. 7;

\n

la classe I di eccellenza corrisponde all'insegna di I livello, di cui al comma 4 dell'art. 7.

\n


Art. 15. Revoca del conferimento

\n

1. L'organismo proponente è tenuto a conservare copia della documentazione prodotta per il conferimento dell'attestato di pubblica benemerenza per almeno cinque anni dalla data di concessione.

\n

2. L'accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato o dall'organismo proponente a sostegno delle domande di conferimento comporta:

\n

a) il rigetto dell'istanza, se in fase istruttoria;

\n

b) la revoca dell'attestato di pubblica benemerenza oggetto dell'accertamento, a concessione avvenuta;

\n

c) la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza eventualmente conseguito.

\n

3. La revoca è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente, ed è pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile con successiva cancellazione dall'albo generale.

\n


Art. 16. Accesso agli atti

\n

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 201, n. 143, art. 2, comma 1, lettera d), è precluso l'accesso ai documenti riguardanti il conferimento della attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.

\n


Art. 17. Disposizioni transitorie

\n

1. Il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

\n


Art. 18. Forme di pubblicità

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1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito internet del Dipartimento della protezione civile.

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Allegati al provvedimento nel pdf(5097 Kb):

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- Copia dell'attestato di pubblica benemerenza
- Riproduzione della foggia delle insegne di I livello
- Riproduzione della foggia delle insegne di II livello
- Riproduzione della foggia delle insegne di III livello

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 184;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, n. 1155, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2014, n. 200, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, con il quale si riserva ad un decreto del capo del Dipartimento della protezione civile l'individuazione delle caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonché ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale;

Ritenuto di dover introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1. Avvio del procedimento

1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell'attestazione di pubblica benemerenza si avvia a seguito d'istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile.

2. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale.

3. Le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione della benemerenza di protezione civile.

4. Entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto è possibile richiedere la concessione della benemerenza di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, e la data della pubblicazione del presente decreto.


Art. 2. Conferimenti a titolo individuale

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto sono tenuti a produrre:

a) un curriculum del candidato;

b) una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema della protezione civile nazionale;

c) una dichiarazione attestante l'anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza;

d) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerenza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;

e) un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva.

2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata, prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.

3. La commissione permanente, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, sottopone le candidature valutate positivamente al capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi.

4. Il Dipartimento della protezione civile dà notizia degli avvenuti conferimenti agli organismi proponenti i quali provvedono, per il tramite del proprio referente, all'inserimento dei dati anagrafici dell'insignito nel Progetto informatico benemerenze, di cui al successivo art. 4.

5. Gli organismi proponenti e i referenti sono i soli responsabili della documentazione prodotta e del corretto inserimento dei dati personali nel Progetto informatico benemerenze di cui all'art. 4.


Art. 3. Conferimenti a titolo collettivo

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto, devono produrre una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerenza e, per i soggetti di natura privatistica, un'autocertificazione che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico.


Art. 4. Progetto informatico benemerenze (PIB)

1. Per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati personali degli insigniti, il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto informatico benemerenze (PIB).

2. L'immissione dei dati nel PIB è attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile.

3. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere:

a) provvedimento di nomina del referente da parte dell'organismo proponente;

b) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente;

c) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d'uso dell'applicativo e di responsabilità dei dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema.

5. Le richieste di accreditamento sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile:

a) dai vertici nazionali o centrali degli organismi proponenti;

b) dalle direzioni nazionali per le organizzazioni iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

c) dalle direzioni di protezione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le organizzazioni iscritte nelle rispettive sezioni territoriali dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

6. Il Dipartimento della protezione civile cura l'aggiornamento dell'albo generale degli insigniti e la pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet.


Art. 5. Correzioni dati anagrafici

1. La procedura di correzione di eventuali errori rilevati sui dati personali degli insigniti è autorizzata dal Dipartimento della protezione civile su istanza degli organismi proponenti.

2. La correzione dei dati, una volta autorizzata, è effettuata a cura e sotto la responsabilità degli organismi proponenti, per il tramite dei propri referenti che ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

3. In caso di errori nei diplomi, questi devono essere restituiti, insieme all'istanza di correzione, al Dipartimento della protezione civile, che provvederà a proprie spese alla emanazione di un titolo debitamente rettificato, sostitutivo di quello già concesso.

4. La correzione dei dati personali non pregiudica il numero di posizione dell'insignito negli elenchi già pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile.

5. L'approvazione delle correzioni dei dati anagrafici, l'aggiornamento degli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento della protezione civile e l'autorizzazione alla ristampa dei diplomi corretti, avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 6. Perdita o deterioramento del diploma

1. Lo smarrimento e il furto del diploma dell'attestazione di pubblica benemerenza deve essere segnalato dall'insignito al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della denuncia, presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Nel caso di deterioramento, il diploma deteriorato deve essere restituito al Dipartimento della protezione civile che provvederà a proprie spese alla emanazione di un duplicato.

3. In ogni caso, il Dipartimento della protezione civile provvede una sola volta alla ristampa e alla spedizione di un duplicato del diploma.


Art. 7. Foggia dei diplomi e delle insegne

1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile è rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1 al presente decreto e dalle insegne raffigurate negli allegati 2, 3, 4 al presente decreto.

2. Il primo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di III livello, illustrate nel successivo art. 8.

3. Il secondo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di II livello, illustrate nel successivo art. 9.

4. Il terzo conferimento e successivi a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di I livello, illustrate nel successivo art. 10.


Art. 8. Insegne di III livello

1. Le insegne di III livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo.


Art. 9. Insegne di II livello

1. Le insegne di II livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in metallo argentato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato.


Art. 10. Insegne di I livello

1. Le insegne di I livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in metallo dorato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato.


Art. 11. Fascette

1. Sul nastro della medaglia di mm 35 si applica la fascetta in bronzo su cui sono incise la denominazione e l'anno dell'emergenza che ha originato il conferimento.

2. Al conseguimento di un livello superiore, le fascette pregresse si dispongono sul nastro della nuova medaglia in ordine cronologico dal basso verso l'alto, a partire dalla meno recente.

3. Al conseguimento del sesto conferimento, corrispondente alla quarta concessione di I livello, le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo argentato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta argentata che viene spostata alla base del nastro.

4. Al conseguimento dell'undicesimo conferimento, corrispondente alla nona concessione di I livello, la fascetta d'argento e le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo dorato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta dorata che viene spostata alla base del nastro.


Art. 12. Uso delle insegne individuali

1. L'insegna di livello più elevato assorbe ogni concessione di grado inferiore.

2. Fatte salve future disposizioni sull'ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito.


Art. 13. Foggia delle insegne a titolo collettivo

1. L'insegna a titolo collettivo è costituita da una medaglia coniata in bronzo dorato del diametro di mm 80, raffigurante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo.

2. La medaglia è contenuta in un cofanetto realizzato in cartone pressato rivestito in similpelle blu scuro, sul cui coperchio è stampato il logo del Dipartimento della protezione civile e rivestito internamente di tessuto tipo raso di colore bianco.

3. Gli organismi insigniti che possiedono bandiere o labari associativi possono ornare i propri stendardi di una copia della medaglia del diametro di mm 35, appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9.


Art. 14. Produzione delle insegne

1. La produzione delle insegne relative alle attestazioni di benemerenza della protezione civile nonché dell'astuccio della medaglia conferita a titolo collettivo, devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente decreto.

2. Le aziende che intendono accreditarsi quali ditte produttrici certificate delle benemerenze sottopongono al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, nonché l'impegno a commercializzare le stesse, direttamente o attraverso propri canali di distribuzione, esclusivamente ai soggetti insigniti, previa verifica del possesso del diploma e della documentazione relativa al conferimento.

3. Il parere di conformità sarà rilasciato dopo l'esame diretto, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle seguenti insegne:

a) una medaglia in bronzo Ø mm 35;

b) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 35;

c) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 35;

d) una medaglia in bronzo Ø mm 16;

e) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 16;

f) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 16;

g) una medaglia in bronzo Ø mm 80;

h) cofanetto per la medaglia a titolo collettivo;

i) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10;

l) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13;

m) fascette in bronzo, bronzo argentato e bronzo dorato con incise le parole «EMERGENZA... ANNO...»;

o) un nastro in seta con i colori della decorazione lungo mm 30 e largo mm 37.

4. Le insegne sottoposte alla verifica di conformità saranno trattenute, senza oneri per il Dipartimento della protezione civile, quali campioni di riferimento. Una volta ottenuto il parere di conformità, le aziende potranno aggiungere, all'interno dei contenitori delle insegne e sotto la ragione sociale, la dizione «CONFORME AL CAMPIONE DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE».

5. Il Dipartimento della protezione civile tiene un albo delle aziende certificate e accreditate, visibile sul proprio sito internet.

6. Il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni del presente articolo, comporterà la revoca dall'albo delle aziende certificate.

7. La produzione delle insegne dell'attestazione di benemerenza della protezione civile, riferite ai precedenti decreti di concessione, deve rispettare le caratteristiche tecniche del presente decreto, tenendo conto della seguente comparazione:

la classe III di eccellenza corrisponde all'insegna di III livello, di cui al comma 2 dell'art. 7;

la classe II di eccellenza corrisponde all'insegna di II livello, di cui al comma 3 dell'art. 7;

la classe I di eccellenza corrisponde all'insegna di I livello, di cui al comma 4 dell'art. 7.


Art. 15. Revoca del conferimento

1. L'organismo proponente è tenuto a conservare copia della documentazione prodotta per il conferimento dell'attestato di pubblica benemerenza per almeno cinque anni dalla data di concessione.

2. L'accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato o dall'organismo proponente a sostegno delle domande di conferimento comporta:

a) il rigetto dell'istanza, se in fase istruttoria;

b) la revoca dell'attestato di pubblica benemerenza oggetto dell'accertamento, a concessione avvenuta;

c) la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerenza eventualmente conseguito.

3. La revoca è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente, ed è pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile con successiva cancellazione dall'albo generale.


Art. 16. Accesso agli atti

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 201, n. 143, art. 2, comma 1, lettera d), è precluso l'accesso ai documenti riguardanti il conferimento della attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile.


Art. 17. Disposizioni transitorie

1. Il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.


Art. 18. Forme di pubblicità

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito internet del Dipartimento della protezione civile.

 

Allegati al provvedimento nel pdf(5097 Kb):

- Copia dell'attestato di pubblica benemerenza
- Riproduzione della foggia delle insegne di I livello
- Riproduzione della foggia delle insegne di II livello
- Riproduzione della foggia delle insegne di III livello

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2015

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Testo integrale
Istituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile

\n

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

\n

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\nVista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;
\nVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2004, n. 300, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante l'istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile;
\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2009 n. 74, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, e' stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;
\nRavvisata la necessita' di indirizzare il sistema premiale della protezione civile verso un piu' marcato riconoscimento della meritoria partecipazione nelle aree d'intervento;
\nSu proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

\n

Decreta:

\n

Art. 1 Finalita'

\n

1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile segnala la meritoria partecipazione alle operazioni di protezione civile e il contributo recato ad elevare l'immagine del Sistema nazionale attraverso significative capacita' propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione. 2. Il presente decreto disciplina le condizioni, le modalita' e le procedure per la concessione dell'attestazione di cui al comma 1.

\n

Art. 2 Concessione

\n

1. Gli eventi per i quali e' possibile avviare la proposta di conferimento dell'attestazione di cui al presente decreto, sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge.
\n2. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere concessa:
\na) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni ed alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla propria partecipazione alle attivita' di soccorso, assistenza e solidarieta' a seguito degli eventi di cui al comma 1;
\nb) a titolo individuale, ai cittadini italiani o stranieri appartenenti agli organismi di cui alla lettera a), che siano stati allo scopo segnalati dagli organismi stessi, per essersi particolarmente distinti in occasione della partecipazione agli eventi di cui al comma 1.
\n3. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere conferita alla memoria, qualora l'avente diritto sia perito nel corso delle operazioni di cui al comma 1 o a seguito di accadimenti occorsi in tali circostanze.
\n4. Gli eventi di cui al comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi.
\n5. L'attestazione di pubblica benemerenza e' conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede al rilascio e all'inoltro dei diplomi.
\n6. Le caratteristiche materiali dei diplomi e delle insegne saranno stabilite con successivo decreto attuativo del Capo del Dipartimento della protezione civile.

\n

Art. 3 Requisiti

\n

1. L'attestazione di pubblica benemerenza a titolo individuale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), e' conferibile a coloro che abbiano soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:
\na) aver svolto un'attivita' significativa, per un periodo non inferiore a cinque anni, presso l'organismo di appartenenza che effettua la segnalazione;
\nb) aver partecipato alle attivita' connesse all'emergenza per cui viene segnalato, presso il luogo dell'evento, per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non continuativi.
\n2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non puo' essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultimo decreto concessivo.

\n

Art. 4 Modalita' di concessione

\n

1. Il procedimento concessivo dell'attestazione di pubblica benemerenza di cui al presente decreto si avvia a seguito di formale richiesta avanzata dagli organismi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).
\n2. Il Dipartimento della protezione civile predispone adeguati strumenti informativi per disciplinare le modalita' d'inoltro delle istanze di conferimento.
\n3. L'organismo segnalante e' il solo responsabile della correttezza dei dati inoltrati.
\n4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente di cui all'art. 5, puo' comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato, con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile.

\n

Art. 5 Commissione permanente

\n

1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e' istituita una commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di cui al presente decreto e di sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione civile le candidature valutate positivamente.
\n2. La commissione, che opera a titolo gratuito, e' composta da:
\na) tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati tra funzionari e ufficiali in servizio o a riposo dell'amministrazione civile, delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato che svolgano o abbiano svolto mansioni nel settore onorifico, nonche' fra cultori della materia d'indubbia autorevolezza;
\nb) un dirigente del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che designa un proprio sostituto e individua il segretario della commissione, scelto fra il personale del Dipartimento;
\nc) un componente della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, designato dalla Consulta stessa;
\nd) un rappresentante designato dallo Stato Maggiore della difesa;
\ne) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
\nf) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e un rappresentante degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

\n

Art. 6 Albo generale

\n

1. Il Dipartimento della protezione civile cura la tenuta, l'aggiornamento e la pubblica consultazione di un albo generale degli insigniti.

\n

Art. 7 Oneri

\n

1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla distribuzione dei diplomi gravano sulla pertinente unita' previsionale di base del centro di responsabilita' n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
\n2. L'acquisto delle insegne e' a carico della persona o dell'organismo insigniti, fatti salvi i conferimenti alla memoria e quelli legati alla cortesia internazionale, i cui oneri gravano sui fondi di cui al comma 1.
\n3. La realizzazione delle insegne delle attestazioni di pubblica benemerenza deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche contenute nelle tavole allegate al successivo decreto del Capo del dipartimento.
\n4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

\n

Art. 8 Disposizioni transitorie

\n

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008 e' abrogato. Resta salva l'efficacia delle relative disposizioni in riferimento alle benemerenze gia' concesse entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\n2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuate le caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonche' ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale.

\n

Art. 9 Forme di pubblicita'

\n

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

\n

Roma, 5 maggio 2014
\nIl Presidente: Renzi

\n

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014
\nUfficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Prev. n. 1714

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Testo integrale
\r\nIstituzione dell'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
\r\nVista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;
\r\nVisto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2004, n. 300, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante l'istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile;
\r\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2009 n. 74, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, e' stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerenze del Dipartimento della protezione civile;
\r\nRavvisata la necessita' di indirizzare il sistema premiale della protezione civile verso un piu' marcato riconoscimento della meritoria partecipazione nelle aree d'intervento;
\r\nSu proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

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Decreta:

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Art. 1 Finalita'

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1. L'attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile segnala la meritoria partecipazione alle operazioni di protezione civile e il contributo recato ad elevare l'immagine del Sistema nazionale attraverso significative capacita' propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione. 2. Il presente decreto disciplina le condizioni, le modalita' e le procedure per la concessione dell'attestazione di cui al comma 1.

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Art. 2 Concessione

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1. Gli eventi per i quali e' possibile avviare la proposta di conferimento dell'attestazione di cui al presente decreto, sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge.
\r\n2. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere concessa:
\r\na) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni ed alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla propria partecipazione alle attivita' di soccorso, assistenza e solidarieta' a seguito degli eventi di cui al comma 1;
\r\nb) a titolo individuale, ai cittadini italiani o stranieri appartenenti agli organismi di cui alla lettera a), che siano stati allo scopo segnalati dagli organismi stessi, per essersi particolarmente distinti in occasione della partecipazione agli eventi di cui al comma 1.
\r\n3. L'attestazione di pubblica benemerenza puo' essere conferita alla memoria, qualora l'avente diritto sia perito nel corso delle operazioni di cui al comma 1 o a seguito di accadimenti occorsi in tali circostanze.
\r\n4. Gli eventi di cui al comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi.
\r\n5. L'attestazione di pubblica benemerenza e' conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede al rilascio e all'inoltro dei diplomi.
\r\n6. Le caratteristiche materiali dei diplomi e delle insegne saranno stabilite con successivo decreto attuativo del Capo del Dipartimento della protezione civile.

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Art. 3 Requisiti

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1. L'attestazione di pubblica benemerenza a titolo individuale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), e' conferibile a coloro che abbiano soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:
\r\na) aver svolto un'attivita' significativa, per un periodo non inferiore a cinque anni, presso l'organismo di appartenenza che effettua la segnalazione;
\r\nb) aver partecipato alle attivita' connesse all'emergenza per cui viene segnalato, presso il luogo dell'evento, per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non continuativi.
\r\n2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non puo' essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultimo decreto concessivo.

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Art. 4 Modalita' di concessione

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1. Il procedimento concessivo dell'attestazione di pubblica benemerenza di cui al presente decreto si avvia a seguito di formale richiesta avanzata dagli organismi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).
\r\n2. Il Dipartimento della protezione civile predispone adeguati strumenti informativi per disciplinare le modalita' d'inoltro delle istanze di conferimento.
\r\n3. L'organismo segnalante e' il solo responsabile della correttezza dei dati inoltrati.
\r\n4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente di cui all'art. 5, puo' comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato, con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile.

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Art. 5 Commissione permanente

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1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile e' istituita una commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di cui al presente decreto e di sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione civile le candidature valutate positivamente.
\r\n2. La commissione, che opera a titolo gratuito, e' composta da:
\r\na) tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati tra funzionari e ufficiali in servizio o a riposo dell'amministrazione civile, delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato che svolgano o abbiano svolto mansioni nel settore onorifico, nonche' fra cultori della materia d'indubbia autorevolezza;
\r\nb) un dirigente del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che designa un proprio sostituto e individua il segretario della commissione, scelto fra il personale del Dipartimento;
\r\nc) un componente della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, designato dalla Consulta stessa;
\r\nd) un rappresentante designato dallo Stato Maggiore della difesa;
\r\ne) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
\r\nf) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e un rappresentante degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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Art. 6 Albo generale

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1. Il Dipartimento della protezione civile cura la tenuta, l'aggiornamento e la pubblica consultazione di un albo generale degli insigniti.

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Art. 7 Oneri

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1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla distribuzione dei diplomi gravano sulla pertinente unita' previsionale di base del centro di responsabilita' n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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\r\n3. La realizzazione delle insegne delle attestazioni di pubblica benemerenza deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche contenute nelle tavole allegate al successivo decreto del Capo del dipartimento.
\r\n4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008 e' abrogato. Resta salva l'efficacia delle relative disposizioni in riferimento alle benemerenze gia' concesse entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
\r\n2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuate le caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonche' ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale.

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Art. 9 Forme di pubblicita'

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1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

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Roma, 5 maggio 2014
\r\nIl Presidente: Renzi

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